(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
           CONTROLLATA E GARANTITA "VALTELLINA SUPERIORE".

                               Art. 1.
    La  denominazione  di origine controllata e garantita "Valtellina
Superiore",   anche   con  l'indicazione  delle  sottozone  Maroggia,
Sassella,   Grumello,  Inferno,  Valgella  e  con  la  qualificazione
"riserva",  e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

                               Art. 2.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Valtellina  Superiore", devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti   aventi,  in  ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
varietale:  Nebbiolo,  (localmente denominato Chiavennasca) minimo il
90%.
    Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca rossa non aromatici
raccomandati  per  la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%
del totale.

                               Art. 3.
    Il  territorio  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  e  garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona
di  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata
"Valtellina"   fa   riferimento  alle  aree  tradizionali  delimitate
rispettivamente come appresso:
      dall'imbocco  della  valle di via Mulini a Villapinta in comune
di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto "di Pala"
fino  ad  incrociare  la  strada  provinciale  Valeriana  in contrada
Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla
contrada  Ronco.  Da  qui risale verso nord attraversando la contrada
Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta
a  Buglio  in  Monte.  Segue verso ovest la strada medesima fino alla
cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il
bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei
Mulini fino a giungere al punto di partenza.
    Partendo  poi  dall'abitato  di  Pedemonte di Berbenno il confine
scende  lungo  la  strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale
Valeriana.  Prosegue in direzione est lungo questa fino alla contrada
Muc;  di  qui  per  la  nuova  strada  comunale  per Berbenno fino al
suddetto  abitato  e passando superiormente al paese per la localita'
Sina  raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio
fino  alla  loc.  La  Guardia. Volge poi all'indietro lungo la strada
"della  Guadia"  per  immettersi  sulla mulattiera "Ca' Urga" fino ad
incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad
ovest,  il  limite  tra  bosco  e  vigna fino ad incontrare la strada
comunale  Dusone  S.  Gregorio.  Scende  lungo quest'ultima fino alla
frazione  Dusone.  Dalla  stessa  frazione procede verso sud lungo la
strada  fino  alla  contrada  Sina.  Incrociando  la  mulattiera  dei
Monzardin,  prosegue  lungo la medesima dirigendosi verso il torrente
Finale  e  quindi  verso  ovest lungo la strada "di Pancetta" sino al
termine  del  bosco.  Proseguendo  al  limite  tra  boschi  e vigneti
intercetta  la  strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino
alla  curva  altimetrica  m  550  s.l.m.,  che  segue fino a contrada
Piasci.   Da  qui  percorre  la  strada  comunale  per  Maroggia,  ne
attraversa  l'abitato  e  scende  lungo il crinale che ne delimita la
costiera  vitata.  Al  termine  del pendio si ricongiunge al punto di
partenza in frazione Pedemonte.
    Dalla localita' La Valle in comune di Castione Andevenno passando
per  casa  Gianoli  raggiunge  la chiesa di Balzarro. Risale lungo la
strada  per  Catione  fino  ad  incontrare  il torrente Bocco per poi
seguire  la  mulattiera  detta  "Risc  delle Case Nuovo". Segue detta
mulattiera  fino  alla  provinciale  per  poi scendere in linea retta
verso  la strada Valeriana in localita' della Crott e successivamente
sempre  verso  est al piede della falda vitata che segue fin sotto il
santuario  della  Madonna della Sassella, dove il confine volge verso
est  seguendo  la strada nazionale fino alla localita' Castellina. Da
qui  prende  la  strada  Valeriana,  sempre in direzione est, fino ad
incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio
risale  lungo  la  strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il
dosso  di  S.  Bartolomeo  prende  la  strada  Sondrio-Triangia  e la
percorre  sino  alla  chiesa  di  S.  Anna;  risalendo  poi  lungo la
mulattiera  del  "doss  dei Ciatt" giunge alla contrada Moroni, dalla
quale  prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della "Sassa" che
dalla  contrada  Moroni  porta,  mantenendosi in quota, alla contrada
Piatta  del  comune  di  Castione  Andevenno.  Dalla  contrada Piatta
scendendo  lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla
contrada  Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite
fra  bosco  e  vigneto prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto
limite  fino  ad  intersecare  la  comunale per Vendolo da cui per la
linea  retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a
ovest  in  linea retta alla localita' Balzarro; segue poi la comunale
per  Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione
Andevenno  per  poi  ridiscendere  in  localita' La Valle al punto di
partenza.
    Da  via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero,
via Bisciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello
posto  a  lato  della  strada  statale  e indicante il confine tra il
comune  di  Sondrio  e  il  comune di Montagna. Da qui segue il piede
della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino
alla  contrada detta Ca' Farina. Riprende in quest'ultima contrada la
strada  Valeriana  passando  per  le  contrade  Ca'  Muzzat, Conforti
Pignotti,  Rogna,  Palu'.  Dalla  contrada Palu' segue il piede della
falda  montana  fra  vigne  e  prati  fino alla contrada "Calvario al
piano".  Prende  quindi  la strada denominata "Del Bungin", fino alla
strada  provinciale,  la  percorre  fino all'abitato di Tresivio e al
crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca la
strada  comunale  Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada
Ferrari.  Da  qui  risale  lungo la valle Rogna fino ad incontrare il
sentiero  detto  "Ca'  Ferrari"  sulla  destra  della  valle  stessa.
Prosegue  verso  ovest  lungo  quest'ultimo sentiero fino al tornante
formato  dalla  strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante
per  la  curva  di livello di 650 metri passando per le localita' Ca'
Farina  e  Ca' Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada
comunale  fino alla localita' Madonnina per poi volgere a ovest lungo
la  strada  consortile  dei  "Dossi Salati" e giungere a Ponchiera in
contrada  Scherini.  Da  questa localita' segue la strada provinciale
sino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.
    Dall'incrocio  del  torrente  Rogna  in  comune  di Chiuro con la
strada  Valeriana,  in  localita'  Rogna,  il confine segue verso est
lungo  la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e
arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S.
Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione
est,  fino  alla  frazione  Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per
l'Aprica  volge  a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a
S.  Gottardo  (Sommasassa). In corrispondenza del tornante a sinistra
prima  della  localita'  Quigna Superiore, prosegue in direzione nord
secondo  il  limite del foglio catastale n. 80 sino ad intersecare la
strada  nuova detta del Bim seguendola verso ovest fino ad incontrare
la  strada  vicinale della chiesa di San Gottardo, e per detta strada
scendendo sino ad incontrare in localita' Bissa (Case Donchi-Ciapela)
la  strada  comunale  di Quigna. La segue per un breve tratto per poi
volgere  a  ovest  per  il sentiero che arriva alle case Gianoli dove
imbocca  la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo
la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia
con  la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada
da  Castelvetro  a  Posseggia,  da  qui  la vicinale che conduce alla
localita'  "La  Sella"  e  quindi  alle  case Brioni. Da quest'ultima
localita' risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada
provinciale  Chiuro-Teglio  in  localita'  Selva  del Pozzo. Prosegue
quindi,  volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino
a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a
trovare  in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto
"La  Crotta";  prosegue  verso  ovest lungo il ciglio del pronunciato
declivio  sino  al  culmine  del  Doss  Bel; scende alla chiesa di S.
Bartolomeo  e si raccorda con la strada provinciale Chiuro-Teglio sul
tornante  del cimitero di Castionetto; segue poi detta provinciale in
direzione  Chiuro  fino  al successivo tornante per scendere in linea
retta  fino  al  ponte  sul  torrente Fontana. Di qui volge ad est al
limate con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.
    In  comune  di  Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla
localita'  "La  Gatta" attraversando il nucleo abitativo e sempre per
detta  strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, la
contrada  Campagna  in  comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S.
Antonio,  S.  Lorenzo,  Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per
riprendere  la  s.s.  38  dello Stelvio fino al torrente Poschiavino.
Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S.
Perpetua  e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso
ovest  intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di
Villa  di Tirano fino ad incontrate in comune di Bianzone uno sperone
di  roccia  proprio  in  corrispondenza  del  tornante  della  strada
comunale   Bianzone-Bratta.  Innalzatosi  fino  a  detto  tornante  e
proseguendo  lungo  detta strada verso ovest, il confine raggiunge la
contrada  Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la
curva  di  livello  di  600  metri, la segue fino alla contrada Curta
bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.
    Dal  cimitero  di  Tirano passando attraverso il limite superiore
dell'abitato  prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino
all'altezza dell'edificio denominato "Casa del mutilato"; di qui sale
in  linea  retta  verso  il  cimitero  di Baruffini volgendo ad ovest
allorquando  interseca  la quota di livello di 650 metri che mantiene
fino  a  raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il
crinale si ricollega al punto di partenza.
    Nel  territorio di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  e  garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona
di   produzione   sopra  delimitata,  sono  costituite  le  sottozone
geografiche   storiche  di  Maroggia,  Sassella,  Grumello,  Inferno,
Vagella, delimitate rispettivamente come appresso:
      a) Maroggia  - Partendo dal punto in cui la valle Serada taglia
la  strada  Regoledo-Monastero, il confine volge verso ovest seguendo
la  strada comunale per Monastero fino alla quota 550, prosegue lungo
la  strada  consorziale dei Casini fino alla localita' Piasci. Da qui
scende lungo la strada comunale Maroggia-Ere fino al nucleo abitativo
di  Maroggia  e  lo  attraversa  passando  per  le vie F.lli Rodari e
Gardenia  fino  a giungere alla sommita' del conoide. Scende lungo il
crinale che delimita la costiera vitata fino al termine del pendio in
localita'  Pedemonte  e  prosegue  verso  est  lungo le contrade Ere,
Valdorta,  Pedemonte,  Gatti,  Camp  Fop.  Si congiunge con la strada
provinciale  Valeriana fino a raggiungere l'inizio della valle Serada
e  sale  in  direzione  nord,  lungo  tale  valle,  fino  al punto di
partenza;
      b) Sassella   -   Partendo   dalla   s.s.   38  dello  Stelvio,
immediatamente  sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine
volge  verso  est  seguendo  la  strada nazionale fino alla localita'
Castellina.  Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est,
fino  ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto
incrocio  risale  lungo  la  strada  provinciale  per  la Valmalenco;
raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia
e  la  percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca
la  nuova  strada  detta  del  "Quadro", raggiunge e si immette sulla
strada  comunale del "Campetto" e poi su quella della "Sassa" fino al
confine comunale tra Sondrio e Castione che segue fino alla localita'
"Tass".  Da  quest'ultimo  punto il confine volge a ovest seguendo il
piede  del  costone  roccioso  detto "Crap Coron" fino alla localita'
detta  "Crap  Bedoi",  donde  sale  in  direzione  nord-ovest  per un
sentiero  che  incontra in localita' Martinelli la strada consorziale
dei  Moroni.  La  percorre in direzione ovest fino al ponte superiore
sul  torrente  Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero
sulla  sponda  orientale  del  Soverna  fino  ad incontrare la strada
comune  Moroni-Triasso.  Il  confine  raggiunge  quindi  la Valle del
Solco.  Da  qui  volge  a sud e, attraversata la strada dei Grigioni,
lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est
lungo  il  piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la
chiesa  della  Sassella.  Dalla  chiesa  suddetta  scende al punto di
partenza seguendo la linea di massima pendenza;
      c) Grumello  -  Dall'incrocio  formato dalla strada provinciale
per  Montagna  con  la  via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine
volge  a  est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38
dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il
confine  fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il
piede  della  falda montana passando per Ca' Trippi e la contrada Ca'
Farina,  fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo
fino  al  ponte  della  strada  provinciale Sondrio-Montagna. Da qui,
volgendo  a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fina
a  quota  449;  risale  verso il nord-est la strada di "Riva" fino al
capitello  di  "Riva"  e  per  la  valle della "Giambon" raggiunge le
scuole  elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al
"Dosso"  in localita' Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera
dei  Dossi  Salati  fino  al  dosso  detto  di  "Croce" a nord-est di
Ponchiera;  discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di
Ponchiera e per la strada che porta a contrada "Rasella" raggiunge la
comunale  Sondrio-Arquino;  segue quindi verso sud detta comunale per
raggiungere  e  immettersi  sulla  provinciale  Sondrio-Montagna  (in
prossimita'  di  quota  340)  per  ritornare  all'incrocio con la via
Lusardi;
      d) Inferno  - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la
strada  Valeriana,  il  confine  volge  verso  est seguendo la strada
medesima  e  passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti,
scavalca  il  torrente  Rogna  e  arriva  in  contrada Palu'. Da qui,
seguendo  il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione
tra  prati  e  vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario,
prosegue  fino  a  Ca'  Menatti in localita' Sedume, prende l'omonima
strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la localita' S. Tommaso
la  strada  che  conduce  dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poi
detta  strada  fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio.
La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare
al  ponte  sul  torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud scende
lungo  il  torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana,
al punto di partenza;
      e) Valgella  -  Dall'incrocio  del  torrente Rogna in comune di
Chiuro  con la strada Valeriana, in localita' Rogna, il confine segue
verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada
Nigola  e  arrivando  sulla  s.s.  38  dello Stelvio poco prima della
frazione  di  S.  Giacomo.  Da  qui segue la strada statale suddetta,
sempre  in  direzione  est; fino alla frazione Tresenda. All'incrocio
con  la  s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di
Quigna  che  porta  a San Gottardo (Sommasassa). Alla localita' Bissa
(Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle
case  Gianoli  dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S.
Gervasio,   seguendo   la   mulattiera  La  Baita-Pozzolo,  giunge  a
Castelvetro    dove   si   incrocia   con   la   strada   provinciale
Teglio-Tresenda.   Segue   quest'ultima   strada   da  Castelvetro  a
Posseggia,  da  qui la vicinale che conduce alla localita' La Sella e
quindi  alle  case  Brioni. Da quest'ultima localita' risale lungo il
sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio
in  localita'  Selva  del  Pozzo.  Prosegue quindi, volgendo a ovest,
lunga  la  strada  provinciale  stessa  fino  a giungere sul torrente
Rogna.  Da  qui  scende  lungo  il torrente fino a trovare, in sponda
destra  nel  territorio  di  Chiuro,  il  roccione detto "La Crotta";
prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al
culmine  del  Doss  Bel;  scende lungo il sentiero che incrocia a sud
della  chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada provinciale. Segue,
sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei "Luc",
in  margine  alla  coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in
direzione  sud,  sino al piede della pendice e poi segue verso est la
linea  di  demarcazione  fra  piano e costiera, sino a raggiungere, a
monte del mappale 182, torrente Rogna; quindi discende detto torrente
per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza.

                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Valtellina  Superiore" devono essere quelle normali della
zona  e  comunque  atte  a  conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualita'.
    Sono  pertanto  da  ritenersi  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  di  cui  all'art.  15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
esclusivamente  i  vigneti  ubicati  in  terreni  declivi e di natura
brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.
    I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono
rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti
a  non  modificare  le  caratteristiche  delle  uve e dei vini. Fermo
restando  i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono
essere  composti  da  un  numero  di  ceppi  non inferiori a 4000 per
ettaro.
    E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    La   produzione   massima   di   uva   per   ettaro,  in  coltura
specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate.
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata   e   garantita   "Valtellina  Superiore"  devono  essere
riportati  nel limite di cui sopra, purche' la produzione globale non
superi  del  20%  il  limite  medesimo, fermo restando il limite resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    Le  eccedenze  delle  uve,  nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
    Oltre   detto   limite   percentuale   decade   il  diritto  alla
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutto  il
prodotto.   Le   uve   destinate   alla   vinificazione  del  vino  a
denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Valtellina
Superiore"   devono   assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di 11% vol.
    Le  uve  destinate alla vinificazione del vino a denominazione di
origine   controllata   e   garantita   "Valtellina   Superiore"  con
l'indicazione  di  una  delle seguenti sottozone: Maroggia, Sassella,
Grumello,    Inferno,   Valgella,   devono   assicurare   un   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.
    La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite
le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela,
tenuto  conto  delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno
si  sono  verificate, puo' stabilire con decreto un limite massimo di
produzione  inferiore  a  quello fissato dal presente disciplinare di
produzione,   dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini e alla Camera di commercio industria,
agricoltura e artigianato di Sondrio.

                               Art. 5.
    Le  operazioni  di  vinificazione  e di invecchiamento del vino a
denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Valtellina
Superiore",  anche  con  l'indicazione delle sottozone, devono essere
effettuate  nell'ambito  dell'intero  territorio  amministrativo  dei
comuni rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato nel
precedente art. 3.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di
produzione,  le  predette  operazioni potranno essere autorizzate dal
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, sentita la regione
Lombardia,  per l'intero territorio amministrativo della provincia di
Sondrio  a  condizione  che  le ditte richiedenti dimostrino di avere
effettuato  e  di  effettuare  dette operazioni prima dell'entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
    E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentito  il parere del Consorzio di tutela autorizzare l'esportazione
verso  la  Confederazione  elvetica  di  determinate  partite di vino
"Valtellina  Superiore"  che non abbiano ancora subito, in tutto o in
parte,  il periodo di invecchiamento previsto per detti vini, dandone
comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento
venga   effettuato,   o  completato,  nella  zona  di  frontiera  del
territorio  svizzero  sotto  il controllo del Consorzio di tutela, di
cui   alla   convenzione   del  2  luglio  1953  fra  l'Italia  e  la
Confederazione elvetica e successive variazioni.
    La  resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore
al 70%.
    Qualora  superi  detto  limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
    Oltre  il  75%  decade  il  diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
    I  vini  oggetto del presente disciplinare di produzione, possono
essere  immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e
di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti
di  legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre
dal 1 dicembre successivo alla vendemmia.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Valtellina  Superiore" sottoposti ad un periodo di invecchiamento di
almeno   tre   anni  possono  portare  la  specificazione  aggiuntiva
"riserva".

                               Art. 6.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Valtellina  Superiore", "Valtellina Superiore" Maroggia, "Valtellina
Superiore"  Sassella,  "Valtellina  Superiore"  Grumello, "Valtellina
Superiore"  Inferno,  "Valtellina  Superiore"  Valgella,  "Valtellina
Superiore"   Riserva,  all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: rosso rubino tendente al granato;
      odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole;
      sapore:  asciutto  e leggermente tannico, vellutato, armonico e
caratteristico;  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,0%
vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
    L'uso  delle  sottozone geografiche Maroggia, Sassella, Grumello,
Inferno  e  Valgella,  in  aggiunta  alla  denominazione  "Valtellina
Superiore",  e'  riservato  al  prodotto ottenuto dai vigneti situati
nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3.
    I  vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da
due  o piu' delle predette sottozone geografiche vengono designati in
etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore".
    E'  consentita  l'utilizzazione  della  dizione  "Stagafassli" in
aggiunta  alla  denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al
prodotto  imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica.
L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilita' di
indicare  sia  le  sottozone  Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e
Valgella  sia  la  qualificazione  Riserva  sia ulteriori riferimenti
geografici aggiuntivi.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei
vini  modificare,  con  proprio  decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

                               Art. 7.
    Alla denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina
Supeiore"  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
    E'   consentito,   in   conformita'   al   disposto  del  decreto
ministeriale  22  aprile  1992,  l'uso  di  indicazioni geografiche e
toponomastiche  che  facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi,
tenute,    tenimenti,    cascine    e    similari,    nonche'   della
sottospecificazione  geografica  "costa"  e  di altri sinonimi di uso
locale,  costituite da aree, localita' e mappali, inclusi nelle zone,
delimitate  nel  precedente  art.  3  e,  dalle  quali effettivamente
provengano  le  uve  da  cui  i  vini  cosi'  qualificati  sono stati
ottenuti.
    E'   altresi'  consentito  l'uso  di  indicazioni  toponomastiche
aggiuntive   che   facciano  riferimento  alle  "vigne"  dalle  quali
effettivamente  provengano  le  uve,  da cui i vini cosi' qualificati
sono stati esclusivamente ottenuti, a condizione che tali vigne siano
indicate   ed   evidenziate  separatamente  all'atto  della  denuncia
all'albo  dei  vigneti  e che le uve da esse provenienti ed i vini da
esse   separatamente   ed  unicamente  ottenuti  siano  distintamente
indicate   e  caricati  rispettivamente  nella  denuncia  annuale  di
produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

                               Art. 8.
    Sulle  bottiglie o altri recipienti contenenti i vini oggetto del
presente  disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.
    Le  bottiglie  nelle  quali  vengono confezionati i vini predetti
devono  essere  di forma "bordolese" o "borgognotta" di vetro scuro e
chiuse  con  tappo  di  sughero,  ma comunque di capacita' consentita
dalle leggi vigenti, non inferiori a 0,375 e non superiore a 5 litri.
E'  vietato  il  confezionamento  e la presentazione di bottiglie che
possano  trarre  in  inganno  il  consumatore  o  che  siano  tali da
offendere il prestigio del vino.

                               Art. 9.
    Ai   fini   dell'utilizzazione  della  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  i  vini  "Valtellina  Superiore", ai sensi
dell'art.  13,  comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono
essere  sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica
e organolettica.
    Ultimato  il  periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo
stesso  e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima
della  sua  commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra
produttore  e  commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti
vini  devono  essere  sottoposti  ad un ulteriore esame organolettico
nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite
dal Ministero delle politiche agricole e forestali.