IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:

                              Dispone:

  1.  Approvazione  dei modelli da utilizzare per le dichiarazioni di
inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini IVA.

    1.1.   Sono   approvati  i  seguenti  modelli,  con  le  relative
istruzioni:
      a) Modello  AA7/7: domanda di attribuzione del numero di codice
fiscale  e  dichiarazione  di  inizio  attivita',  variazione  dati o
cessazione  attivita'  che  i  soggetti diversi dalle persone fisiche
devono   utilizzare   per   presentare   le   dichiarazioni  previste
dall'articolo   35   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
      b) Modello AA9/7: dichiarazione di inizio attivita', variazione
dati  o cessazione attivita' che le persone fisiche devono utilizzare
per presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    1.2.  Al  fine  di  consentire  la predisposizione da parte degli
operatori   interessati  delle  connesse  procedure  informatiche,  i
modelli di cui al punto 1.1 sono utilizzati a decorrere dal 1 gennaio
2003.

  2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa
    2.1.   I  modelli  di  cui  al  punto  1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dall'Agenzia  delle  Entrate  in formato elettronico e
possono   essere   utilizzati  prelevandoli  dal  sito  Internet  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze www.finanze.it e dal sito
dell'Agenzia  delle  entrate  www.agenziaentrate.it,  nel rispetto in
fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).
    2.2.  I  medesimi  modelli  possono  essere altresi' prelevati da
altri   siti   Internet  a  condizione  che  gli  stessi  abbiano  le
caratteristiche di cui all'allegato A) e rechino l'indirizzo del sito
dal  quale  sono  stati  prelevati  nonche'  gli estremi del presente
provvedimento.
    2.3.  E'  autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel
rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di cui all'allegato A). A
tale  fine  i  modelli sono resi disponibili nei siti di cui al punto
2.1  in  uno  specifico formato elettronico riservato ai soggetti che
dispongono   di   sistemi   tipografici,   idonei  a  consentirne  la
riproduzione.

  3.  Modalita'  per  la presentazione telematica delle dichiarazioni
all'Agenzia delle entrate.
    3.1.  I  soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'art.
35  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  in  via  telematica  all'Agenzia  delle entrate, direttamente o
attraverso  gli  intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, commi
2-bis  e  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,  n.  322  e successive modificazioni, devono trasmettere i dati
contenuti nelle predette dichiarazioni secondo le specifiche tecniche
che  saranno  approvate  con  successivo  provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
    3.2.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  di
rilasciare  al  contribuente  la  dichiarazione  redatta  su  modelli
conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente
provvedimento.

  4.  Dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attivita'
presentate all'ufficio del registro delle imprese.
    4.1.  Le  dichiarazioni  di  inizio, variazione dati e cessazione
attivita'  che  i  soggetti  tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese  ovvero  alla denuncia al repertorio delle notizie economiche
ed  amministrative  (REA) possono presentare all'ufficio del registro
delle  imprese  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  8,  del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono redatte su
modelli  approvati  con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  delle
attivita'  produttive,  da  emanarsi  di  concerto  con  il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  contenenti,  oltre  agli  elementi
richiesti dagli articoli 11, 14 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  581  del 1995, anche tutti gli elementi richiesti nei
modelli di cui al punto 1.
    4.2.   Nel   medesimo  decreto  di  cui  al  punto  4.1,  saranno
disciplinate le modalita' di presentazione delle dichiarazioni di cui
all'art.  35  del  citato  decreto  n.  633  del  1972,  e successive
modificazioni,  presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese,  la
reperibilita'  dei  predetti  modelli,  nonche'  le  modalita' per la
presentazione  in  via  telematica  delle stesse nei casi in cui tale
modalita' e' prevista, fermi restando i termini di presentazione e le
modalita' di conservazione delle predette dichiarazioni come previsti
dall'art.  35  del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972.  Saranno altresi' definite le specifiche tecniche riguardanti i
dati  da  trasmettere  all'Agenzia  delle  entrate nonche' i dati che
l'Agenzia  stessa deve fornire all'ufficio del registro delle imprese
ai  fini  del  rilascio  della  certificazione  prevista  dal comma 8
dell'articolo 35.

Motivazioni.

  L'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001,  n. 404, ha sostituito l'articolo 35 del decreto del Presidente
della   Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  633,  che  nella  nuova
formulazione   disciplina   in   modo   completo  e  sistematico  gli
adempimenti  richiesti  ai  contribuenti  in materia di presentazione
delle dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attivita'
ai  fini  IVA,  prevedendo  peraltro nuove modalita' di presentazione
delle  predette  dichiarazioni, con particolare riguardo all'utilizzo
del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate.
  Pertanto,  al  fine  di  adeguare  la  struttura e il contenuto dei
modelli  da  utilizzare  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni
previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  633 del 1972, approvati da ultimo con decreto del Ministero delle
finanze  16 dicembre  1994,  pubblicato nel S.O. n. 165 alla Gazzetta
Ufficiale  n.  296  del 20 dicembre 1994, alla vigente normativa e di
semplificarne  la  compilazione,  il presente provvedimento approva i
modelli  AA7/7  e  AA9/7,  con  le  relative  istruzioni, che saranno
utilizzabili  a  decorrere  dal  1 gennaio 2003 in considerazione dei
tempi   tecnici  necessari  per  la  predisposizione  delle  connesse
procedure  informatiche da parte di tutti gli operatori interessati e
dell'Amministrazione finanziaria.
  Con  il  presente  provvedimento si fa rinvio ad un successivo atto
del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate per l'approvazione delle
specifiche   tecniche   necessarie   per   l'invio   dei  dati  delle
dichiarazioni che verranno presentate in via telematica.
  Viene,  inoltre, disciplinata la reperibilita' dei predetti modelli
di  dichiarazione  e  ne  viene  autorizzata  la stampa, anche per la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
  Il  provvedimento  fa  inoltre  rinvio  ad  un  successivo  decreto
dirigenziale   per   la   trasmissione   dei   dati  nell'ipotesi  di
presentazione  delle  dichiarazioni medesime all'ufficio del registro
delle  imprese,  sulla  base  di  modelli  che  saranno approvati con
provvedimento  del  Ministero  delle attivita' produttive, emanato di
concerto   con   il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e
comprensivi  dei  dati  contenuti nei modelli AA7/7 e AA9/7 di cui al
presente provvedimento.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605:
disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti;
  Decreto  ministeriale 23 dicembre 1976, come sostituito dal Decreto
ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539: modalita' per l'attribuzione e
comunicazione  del  numero  di  codice  fiscale, per la richiesta dei
duplicati   e  per  la  cancellazione  dall'anagrafe  tributaria  dei
soggetti estinti;
  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581:
regolamento  di  attuazione  dell'articolo  8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di
cui all'articolo 2188 del codice civile;
  Decreto  ministeriale  16 dicembre 1994, pubblicato nel S.O. n. 165
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del 20 dicembre 1994, concernente
l'approvazione  dei modelli per la domanda di attribuzione del numero
di  codice  fiscale, del relativo duplicato e per le dichiarazioni di
inizio  attivita', variazione dati e cessazione attivita', in materia
di imposta sul valore aggiunto (modelli AA7/6 e AA9/6);
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404:
regolamento  recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio
di  collegamento  telematico  con  l'Agenzia  delle  entrate  per  la
presentazione   di   documenti,   atti   e   istanze  previsti  dalle
disposizioni  che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  nonche'  disposizioni  per la
semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
  Decreto  legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni
dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e successive modificazioni:
disciplina    per    un    periodo   transitorio   delle   operazioni
intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441:
regolamento  recante  norme  per  il  riordino della disciplina delle
presunzioni di cessione e di acquisto;
  Decreto  legislativo  19 giugno  2002,  n.  191:  attuazione  della
direttiva   2000/65/CE  relativa  alla  determinazione  del  debitore
dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  conseguenti  modifiche  alla
disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 novembre 2002
                                                Il direttore: Ferrara