IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

     In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:

                              Dispone:

   1.  Approvazione  dello  schema  di  certificazione dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati nonche' dei contributi previdenziali e
assistenziali.
     1.1.  E' approvato lo schema di certificazione unica modello CUD
2003,  unitamente alle informazioni per il contribuente (allegato 1),
da  utilizzare  ai  fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo
dei  redditi  di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati,
di  cui  agli  articoli  46  e  47  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre   1986,   n.   917,  corrisposti  nell'anno  2002,  delle
anticipazioni  sulle indennita' di fine rapporto, delle indennita' di
fine  rapporto  corrisposte  per la cessazione dei rapporti di lavoro
dipendente,  avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle
relative  ritenute  di  acconto operate, delle detrazioni effettuate,
dei  dati  previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione
versata  o  dovuta  all'INPS,  all'INPDAI  e  all'INPDAP, nonche' per
l'attestazione    dell'ammontare    dei   trattamenti   pensionistici
corrisposti,  delle  ritenute  di  acconto operate e delle detrazioni
effettuate.
     1.2. Sono altresi' approvate:
       a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e
altro  sostituto  d'imposta  per  la  compilazione  dei  dati fiscali
(allegato 2);
       b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e
altro  sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali
e assistenziali INPS, INPDAI e INPDAP (allegato 3).
     1.3.  Il  datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto
d'imposta  deve  compilare la certificazione secondo le istruzioni di
cui  agli  allegati  2  e  3  e  deve  rilasciarla  al  contribuente,
unitamente alle informazioni contenute nel predetto allegato 1, entro
i  termini  previsti  dall'art.  7-bis,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600.  La
certificazione  puo'  essere  sottoscritta  anche mediante sistemi di
elaborazione automatica.
     1.4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD
2003  deve  rispettare  la sequenza, la denominazione e l'indicazione
del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi
non  compilati,  i  predetti  dati  possono  essere  omessi  se  tale
modalita'  risulta  piu'  agevole  per  il datore di lavoro. Gli enti
pubblici  e  privati  che  erogano trattamenti pensionistici possono,
altresi', non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai
punti  5,  22,  23  e  24 dei "Dati fiscali", parte B, della predetta
certificazione.  Qualora  si  renda  necessario  certificare distinte
situazioni  per  lo  stesso  sostituito,  possono  essere  utilizzati
ulteriori   righi   aggiuntivi,   numerandoli  progressivamente,  nel
rispetto  della  sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di
certificazione.  La medesima certificazione puo' essere redatta anche
con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.
     1.5. Lo schema di certificazione CUD 2003 puo' essere utilizzato
anche  per  certificare  i dati relativi a periodi successivi al 2002
fino  alla  approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal
caso  i  riferimenti  agli anni 2002 e 2003 contenuti nello schema di
certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti
a periodi successivi.

   2. Certificazioni relative ai contributi INPS.

     2.1.   La   certificazione  CUD  2003  deve  essere  rilasciata,
limitatamente   ai   dati  previdenziali  ed  assistenziali  relativi
all'INPS,  anche  dai  datori di lavoro non sostituti di imposta gia'
tenuti   alla   presentazione   delle   denunce   individuali   delle
retribuzioni  dei  lavoratori  dipendenti  previste  dall'art.  4 del
decreto-legge  6 luglio  1978, n. 352, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M).
     2.2.  Per  i  periodi  per i quali non risultano acquisiti negli
archivi  dell'INPS  i  flussi  informativi delle dichiarazioni di cui
all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, la certificazione CUD 2003,
rilasciata   dal   datore   di   lavoro,   puo'   essere   presentata
dall'interessato  all'INPS ai fini della determinazione del diritto e
della  misura  delle  prestazioni  nonche'  degli  altri  adempimenti
istituzionali.  Per  i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa
che  vengano  acquisiti negli archivi INPS i flussi informativi delle
dichiarazioni unificate di cui all'art. 4 del predetto decreto n. 322
del  1998, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a
mezzo di supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni
fornite dall'INPS.

   3. Certificazioni relative ai contributi INPDAI.

     3.1.   La   certificazione  CUD  2003  deve  essere  rilasciata,
limitatamente   ai   dati   previdenziali  e  assistenziali  relativi
all'INPDAI, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta.
     3.2.   Per  i  periodi  per  i  quali  non  risultano  acquisiti
dall'INPDAI  i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e  successive  modificazioni,  la certificazione CUD 2003, rilasciata
dal   datore  di  lavoro,  puo'  essere  presentata  dall'interessato
all'INPDAI  ai  fini  della determinazione del diritto e della misura
delle  prestazioni nonche' degli altri adempimenti istituzionali. Per
i  medesimi  periodi  e  agli  stessi  fini,  in  attesa  che vengano
acquisiti   negli   archivi   INPDAI   i   flussi  informativi  delle
dichiarazioni unificate di cui all'art. 4 del predetto decreto n. 322
del  1998,  i  datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione
secondo le istruzioni fornite dall'INPDAI.

   4. Certificazioni relative ai contributi INPDAP.

     4.1.  La  certificazione  CUD  2003,  rilasciata  dal  datore di
lavoro,  puo'  essere presentata dall'interessato all'INPDAP, ai fini
della  determinazione  del  diritto  e della misura delle prestazioni
nonche'  degli  altri  adempimenti istituzionali, per i periodi per i
quali  non risultano acquisiti dall'INPDAP i flussi informativi delle
dichiarazioni  di  cui  all'art.  4  del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

   5. Certificazione integrativa.

     5.1.  Qualora  il  sostituto  d'imposta,  a seguito di richiesta
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno
2002,  abbia  rilasciato  al sostituito la certificazione unica prima
dell'approvazione  dello  schema  di  cui al punto 1, i dati previsti
nello  schema  CUD  2003 e non presenti nel CUD 2002 gia' consegnato,
devono  essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non
comprensiva dei dati gia' certificati, da rilasciare entro il termine
previsto  dall'art.  7-bis, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

   6. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

     6.1  Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
i  notai,  gli  intermediari  professionali,  le  societa' e gli enti
emittenti,   che   comunque   intervengono,   anche  in  qualita'  di
controparti,  nelle  cessioni  e  nelle  altre operazioni che possono
generare  redditi  diversi  di natura finanziaria di cui all'art. 81,
comma  1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917, rilasciano alle parti, entro il termine di
cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi
del  contribuente  e  delle operazioni effettuate. In particolare, la
certificazione  deve  recare  l'indicazione  delle  generalita' e del
codice  fiscale  del  contribuente,  la  natura,  l'oggetto e la data
dell'operazione,  la  quantita'  delle  attivita' finanziarie oggetto
dell'operazione, nonche' gli eventuali corrispettivi, differenziali e
premi.
     6.2.  Con successivo provvedimento verra' approvato lo schema di
certificazione   di   cui  all'art.  7-bis  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 600/1973, per gli utili corrisposti,
le  ritenute  operate,  le imposte sostitutive applicate e il credito
d'imposta spettante, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

   7. Dichiarazioni modello 730.

     7.1. Con successivo provvedimento verra' approvato il modello di
dichiarazione,  con  le relative istruzioni, di cui agli articoli 34,
comma  4,  e  37  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni (modello 730).

   Motivazioni.

     Il  presente  provvedimento  e'  emanato  in  relazione a quanto
disposto  dall'art.  7-bis,  commi  1 e 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  in  base al quale i
soggetti   indicati   nel   titolo   III  del  medesimo  decreto  che
corrispondono  somme  e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo
le  disposizioni  dello  stesso titolo, devono rilasciare un'apposita
certificazione  (CUD),  unica  anche  ai  fini  dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri
enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle
finanze.  Al  riguardo,  con decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  207 del 3 settembre 1999), la certificazione
unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta e' stata
estesa  anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di
previdenza  per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e
all'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti di aziende
industriali (INPDAI).
     Con  il  presente  provvedimento  vengono, altresi', definite le
modalita'   per   l'adempimento   dell'obbligo   di   rilascio  della
certificazione  dei  redditi  diversi  di natura finanziaria, secondo
quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  3,  del  decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
     Infine,   il   presente  provvedimento  tiene  conto  di  quanto
stabilito  dall'art.  1  del  citato  decreto  n.  600  del  1973,  e
successive  modificazioni,  in  base  al  quale  i soggetti esonerati
dall'obbligo  di  presentare  la  dichiarazione  dei redditi, ai fini
della  scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  prevista  dall'art. 47 della legge
20 maggio  1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le
confessioni   religiose   di  cui  all'art.  8,  terzo  comma,  della
Costituzione,  possono  presentare la certificazione unica rilasciata
dai sostituti d'imposta con le modalita' previste ed entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
     Pertanto,   il  presente  provvedimento  approva  lo  schema  di
certificazione  unica, modello CUD 2003, unitamente alle informazioni
per  il contribuente contenute nell'allegato 1, da utilizzare ai fini
dell'attestazione  dell'ammontare  complessivo  dei redditi di lavoro
dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46
e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti
nell'anno   2002,   delle  anticipazioni  sulle  indennita'  di  fine
rapporto,  delle  indennita'  di  fine  rapporto  corrisposte  per la
cessazione  dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal
1974  o  non  ancora  avvenute,  delle  relative  ritenute di acconto
operate,  delle  detrazioni  effettuate,  dei  dati  previdenziali ed
assistenziali  relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS,
all'INPDAI  e  all'INPDAP,  nonche' per l'attestazione dell'ammontare
dei  trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto
operate e delle detrazioni effettuate.
     Con   lo   stesso   provvedimento  sono  altresi'  approvate  le
istruzioni  per  il  datore  di  lavoro,  ente  pensionistico e altro
sostituto  d'imposta  per la compilazione dei dati fiscali, contenute
nell'allegato  2, nonche' le istruzioni per il datore di lavoro, ente
pensionistico  e  altro  sostituto  d'imposta per la compilazione dei
dati  previdenziali  e  assistenziali INPS, INPDAI e INPDAP, indicate
nell'allegato 3 al provvedimento stesso.
     Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

   Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
     Decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
     Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
     Regolamento   di  amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
     Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

   Disciplina normativa di riferimento.

     Decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   e   successive   modificazioni:  disposizioni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi (articoli 1 e 7-bis);
     Legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  in  materia di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
     Decreto   legislativo   9 luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle   dichiarazioni,   come   modificato  dal  decreto  legislativo
28 dicembre  1998,  n. 490, recante la revisione della disciplina dei
Centri di assistenza fiscale;
     Decreto  legislativo  2 settembre  1997,  n.  314,  e successive
modificazioni,   recante   norme   in   materia   di  armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
     Decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale,
tra  l'altro,  devono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della
certificazione  dei  redditi  diversi di natura finanziaria (art. 10,
comma 3);
     Decreto   legislativo   24 giugno   1998,  n.  213,  concernente
disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
     Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e  successive  modificazioni,  recante modalita' per la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto (art. 4);
     Decreto  25 agosto  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207  del  3 settembre  1999,  concernente  l'estensione  all'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  (INPDAP)  e  all'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i
dirigenti  di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica
(CUD)  e  della  dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai
fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
     Decreto  legislativo  30 dicembre  1999,  n.  506,  recante, tra
l'altro,   disposizioni  modificative  delle  modalita'  di  prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
     Decreto   legislativo   18 febbraio  2000,  n.  41,  recante  la
disciplina  del  trattamento  fiscale  dei  contributi  di assistenza
sanitaria,  a  norma  dell'art.  10, comma 1, lettera l), della legge
13 maggio 1999, n. 133;
     Decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47, concernente la
riforma  della  disciplina  fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
     Legge  27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti
del contribuente;
     Legge  21 novembre  2000,  n. 342, concernente misure in materia
fiscale;
     Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
     Legge  18 ottobre  2001, n. 383, recante primi interventi per il
rilancio dell'economia;
     Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
concernente   il   regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   22 luglio  1998,  n.  322,  nonche'
disposizioni   per   la   semplificazione   e   razionalizzazione  di
adempimenti tributari;
     Decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze 17 maggio
2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002,
concernente  la  deducibilita'  delle  spese  di  partecipazione alla
gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro.
     Il   presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

       Roma, 15 novembre 2002

                                                Il direttore: Ferrara