Art. 3.
  L'avanzo  finale  di liquidazione di L. 12.642.777, unitamente agli
interessi  maturati  e  maturandi  alla  data di estinzione del conto
corrente  esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato
al predetto Ente, e' devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029
(ex 255), di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.
  Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione,
sara'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  per gli adempimenti di
competenza  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 20 settembre 2001
                        Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio