(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

FONDO   PER  LA  PROMOZIONE  DELLO  SVILUPPO  SOSTENIBILE  (legge  n.
 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001)

  Modifiche  al  programma  di attivita' per l'anno finanziario 2001,
approvato con deliberazione del CIPE n. 16 del 28 marzo 2002:

Misura 2.
    Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto,
processo  o sistema finalizzate al minor inquinamento, alla riduzione
del consumo della risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo
di   depurazione,   con   caratteristiche   che   ne   consentano  la
riutilizzazione (importo: euro 23.240.560,46).

Finalita'.
    Realizzazione   di   interventi   aventi   carattere   innovativo
finalizzati a:
      miglioramento  qualitativo degli scarichi ed eliminazione delle
sostanze  pericolose  identificate  come  prioritarie dalla normativa
comunitaria,   con  particolare  riferimento  alla  eliminazione  del
mercurio  nel  ciclo produttivo del cloro-soda e degli inquinanti con
effetto sul sistema endocrino;
      riduzione  del  consumo  di  acqua e delle acque di scarico nel
ciclo produttivo;
      riutilizzazione,   nel   ciclo   produttivo,   ed  a  scopo  di
raffreddamento, delle acque reflue depurate.

Criteri.
    Le  risorse  della misura sono ripartite tra le regioni secondo i
seguenti criteri (tabella 1):
      a) 66%,   finalizzato,  in  particolare,  all'eliminazione  del
mercurio   dal  ciclo  produttivo  della  cloro-soda,  e'  attribuito
proporzionalmente   alle  regioni,  sulla  base  della  potenzialita'
produttiva degli impianti risultanti sul territorio;
      b) 34%,  destinato  all'eliminazione dagli scarichi industriali
di inquinanti con effetto sul sistema endocrino e al riutilizzo delle
acque  nel  ciclo  produttivo,  e'  attribuito proporzionalmente alle
regioni   sulla   base   del   numero   degli  addetti  all'industria
manifatturiera, settori conciario, cartaceo e tessile.
    La  predetta  ripartizione  tra  le regioni tiene conto, inoltre,
dell'esigenza    di   riservare   al   Mezzogiorno,   ai   fini   del
soddisfacimento   del   principio  di  addizionalita'  delle  risorse
comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse.
    Le  risorse  saranno  attribuite  alle  regioni per il tramite di
Accordi  di  programma  quadro  (APQ) di cui alla legge n. 662/1996 a
favore  di  soggetti  economici  interessati,  che  abbiano stipulato
specifici accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  le regioni, le province e gli enti locali
interessati  relativi  all'oggetto  del  contributo,  individuati nel
rispetto dei seguenti criteri:
      della   potenzialita'   del   sistema   cloro-soda  risultante,
calcolata sulla base della produzione media dell'ultimo triennio;
      del   carico  inquinante  addotto  nel  corpo  recettore  dagli
scarichi, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui
alle disposizioni comunitarie;
      della   idroesigenza   del   ciclo   produttivo,  calcolata  in
mc/giorno;
      del   quantitativo   di  acqua  riutilizzata,  con  conseguente
riduzione di utilizzo di risorsa pregiata, calcolata in mc/giorno.

Modalita'.
    I  progetti  verranno  finanziati  mediante contributi a soggetti
economici  interessati  che abbiano stipulato, ai sensi dell'art. 28,
comma 10,   del   decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  e
successive  modifiche ed integrazioni, specifici accordi di programma
con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, le
regioni, le province e gli enti locali interessati.
    Tali  specifici  accordi  sottoscritti  verranno  notificati alla
Commissione  europea  per  il  vaglio  preventivo  del  rispetto  dei
principi di aiuti di Stato alle imprese in materia ambientale.

                   ---->   Vedere Allegato  <----