Allegato A FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001) Modifiche al programma di attivita' per l'anno finanziario 2001, approvato con deliberazione del CIPE n. 16 del 28 marzo 2002: Misura 2. Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate al minor inquinamento, alla riduzione del consumo della risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la riutilizzazione (importo: euro 23.240.560,46). Finalita'. Realizzazione di interventi aventi carattere innovativo finalizzati a: miglioramento qualitativo degli scarichi ed eliminazione delle sostanze pericolose identificate come prioritarie dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento alla eliminazione del mercurio nel ciclo produttivo del cloro-soda e degli inquinanti con effetto sul sistema endocrino; riduzione del consumo di acqua e delle acque di scarico nel ciclo produttivo; riutilizzazione, nel ciclo produttivo, ed a scopo di raffreddamento, delle acque reflue depurate. Criteri. Le risorse della misura sono ripartite tra le regioni secondo i seguenti criteri (tabella 1): a) 66%, finalizzato, in particolare, all'eliminazione del mercurio dal ciclo produttivo della cloro-soda, e' attribuito proporzionalmente alle regioni, sulla base della potenzialita' produttiva degli impianti risultanti sul territorio; b) 34%, destinato all'eliminazione dagli scarichi industriali di inquinanti con effetto sul sistema endocrino e al riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo, e' attribuito proporzionalmente alle regioni sulla base del numero degli addetti all'industria manifatturiera, settori conciario, cartaceo e tessile. La predetta ripartizione tra le regioni tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita' delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse. Le risorse saranno attribuite alle regioni per il tramite di Accordi di programma quadro (APQ) di cui alla legge n. 662/1996 a favore di soggetti economici interessati, che abbiano stipulato specifici accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni, le province e gli enti locali interessati relativi all'oggetto del contributo, individuati nel rispetto dei seguenti criteri: della potenzialita' del sistema cloro-soda risultante, calcolata sulla base della produzione media dell'ultimo triennio; del carico inquinante addotto nel corpo recettore dagli scarichi, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui alle disposizioni comunitarie; della idroesigenza del ciclo produttivo, calcolata in mc/giorno; del quantitativo di acqua riutilizzata, con conseguente riduzione di utilizzo di risorsa pregiata, calcolata in mc/giorno. Modalita'. I progetti verranno finanziati mediante contributi a soggetti economici interessati che abbiano stipulato, ai sensi dell'art. 28, comma 10, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, specifici accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni, le province e gli enti locali interessati. Tali specifici accordi sottoscritti verranno notificati alla Commissione europea per il vaglio preventivo del rispetto dei principi di aiuti di Stato alle imprese in materia ambientale. ----> Vedere Allegato <----