Art. 2.
  1.  I  concessionari  e  commissari governativi situati al di sotto
della  percentuale mediana di cui all'art. 1 sono tenuti ad aumentare
le  percentuali di riscossione, riportate nella tabella B allegata al
presente decreto, in misura pari al 2,58 per cento nel 2002 e al 5,52
per cento nel 2003.
  2.  I  concessionari e commissari governativi situati al di sopra o
in  corrispondenza  della  percentuale mediana di cui all'art. 1 sono
tenuti  a  mantenere  le  percentuali di riscossione, riportate nella
tabella  B allegata al presente decreto, nel 2002 e ad aumentarle del
2,76 per cento nel 2003.