Art. 2. 1. I concessionari e commissari governativi situati al di sotto della percentuale mediana di cui all'art. 1 sono tenuti ad aumentare le percentuali di riscossione, riportate nella tabella B allegata al presente decreto, in misura pari al 2,58 per cento nel 2002 e al 5,52 per cento nel 2003. 2. I concessionari e commissari governativi situati al di sopra o in corrispondenza della percentuale mediana di cui all'art. 1 sono tenuti a mantenere le percentuali di riscossione, riportate nella tabella B allegata al presente decreto, nel 2002 e ad aumentarle del 2,76 per cento nel 2003.