Art. 2. Condizioni di sicurezza delle autorimesse 1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi e' richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 2. All'ingresso dell'autorimessa e' installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 novembre 2002 Il Ministro: Pisanu