Art. 2.
  Al  fine  della  concessione  del  contributo  previsto dal comma 2
dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, corredate
dalla  documentazione di cui al modello allegato al presente decreto,
sono  presentate,  a  cura delle imprese di pesca, al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di
mercato  -  Direzione  generale  per la pesca e l'acquacoltura, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.