Art. 4.
  1.  I  consulenti  del  lavoro  e  gli altri soggetti abilitati, al
momento  della  richiesta della vidimazione e della numerazione unica
dei  fogli  di  matricola  e  di  paga all'Istituto assicuratore, che
provvede  anche  attraverso soggetti convenzionati, devono esibire le
deleghe all'uopo rilasciate dai datori di lavoro, e:
    a) presentare   i  fogli  di  matricola  e  di  paga  alla  sede,
territorialmente competente, dell'Istituto assicuratore, che provvede
alla  vidimazione  dei  fogli  ed  a contrassegnare gli stessi con un
numero  d'ordine  progressivo, all'attribuzione dei fogli ai soggetti
richiedenti  ed  alla  registrazione di tale attribuzione su apposito
modulo  con  l'indicazione  della  pratica  da  intestare agli stessi
soggetti;
    b) inviare,   a   mezzo  raccomandata,  alla  sede  dell'Istituto
assicuratore  di  cui alla lettera a), l'elenco di tutte le ditte che
si  avvalgono  di  tale  sistema,  con  indicazione  dei numeri delle
relative  posizioni assicurative e della data di inizio di tenuta dei
libri di matricola e di paga secondo il sistema adottato;
    c) segnalare  tempestivamente,  mediante  raccomandata  alla sede
dell'Istituto  assicuratore  di  cui  alla  lettera  a), le ditte che
richiedano  l'adozione  di  tale sistema di tenuta dei libri e quelle
che cessino di avvalersene;
    d) inviare,  entro  il  31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, alla sede dell'Istituto assicuratore di cui alla lettera
a),  ed  in  qualsiasi momento su richiesta della stessa ovvero della
direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competente, un
tabulato contenente:
      1)  l'elencazione delle aziende recante, in ordine progressivo,
il  numero  di posizione assicurativa e con l'indicazione distinta, a
fianco  di  ciascuna, dei fogli di paga e di matricola utilizzati per
tutto il territorio interessato all'accentramento da n. ... a n. ...,
compresi quelli annullati o deteriorati;
      2)  il  numero,  comprensivo  di  quello  dei fogli annullati o
deteriorati,  dei  fogli  matricola utilizzati per ciascuna provincia
dal  n.  ...  al n. ..., e nell'ambito di questa per ciascuna azienda
dal n. ... al n. ...;
      3) il numero dei fogli di paga, comprensivo di quello dei fogli
annullati o deteriorati, utilizzati per ciascuna provincia dal n. ...
al  n. ... e nell'ambito di questa per ciascuna azienda dal n. ... al
n. ...;
      4) l'indicazione del periodo di paga;
    e) inviare  alle  singole aziende, entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di paga:
      1)  un  tabulato  contenente l'indicazione del periodo di paga,
del   numero   dei  fogli  di  paga  e  di  matricola,  distintamente
utilizzati,  da  n.  ...  a  n.  ...,  compresi  quelli  annullati  o
deteriorati, e del numero dei fogli di paga e di matricola utilizzati
distintamente  in  tutto il territorio interessato all'accentramento,
da n. ... a n. ... e nel territorio provinciale da n. ... a n. ...;
      2)  i  fogli  matricola  e  di  paga utilizzati, per il mese di
competenza, completi di tutte le registrazioni. Detti fogli, posti in
ordine  progressivo,  costituiscono,  rispettivamente,  il  libro  di
matricola  ed  il  libro  di  paga, aggiornati al mese immediatamente
precedente,  che  il  datore  di  lavoro  dovra'  tenere sul luogo di
lavoro.  Resta  fermo  l'obbligo  del  datore di lavoro di tenere, al
corrente,   sul   posto  di  lavoro  il  sistema  utilizzato  per  la
rilevazione delle presenze giornaliere.
  2. I consulenti e gli altri soggetti abilitati sono esonerati dalla
preventiva  vidimazione e numerazione dei fogli paga nei casi e nelle
condizioni di cui all'art. 2, comma 2.