Art. 10.
  1.  Le  disposizioni  del presente decreto, per quanto attiene alla
perimetrazione  e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di
riconsiderazione  per  ragioni scientifiche e di ottimizzazione della
gestione  sotto  il profilo socio-economico per una migliore tutela e
valorizzazione delle aree interessate.
    Roma, 24 luglio 2002
                                                Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 158