Art. 10. 1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico per una migliore tutela e valorizzazione delle aree interessate. Roma, 24 luglio 2002 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 158