Art. 3.
  1.  Nell'ambito  delle finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine", in particolare, persegue:
    a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
    b) la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  risorse biologiche e
geomorfologiche della zona;
    c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia
e  della  biologia  degli ambienti marini e costieri dell'area marina
protetta    e    delle   peculiari   caratteristiche   ambientali   e
geomorfologiche della zona;
    d) l'effettuazione  di  programmi  di  carattere educativo per il
miglioramento  della cultura generale nel campo dell'ecologia e della
biologia marina;
    e) la  realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica
nei  settori  dell'ecologia,  della  biologia  marina  e della tutela
ambientale,   al   fine   di  assicurare  la  conoscenza  sistematica
dell'area;
    f) la  promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con
la    rilevanza    naturalistico-paesaggistica    dell'area,    anche
privilegiando    attivita'   tradizionali   locali   gia'   presenti.
Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con
le  predette  finalita',  la disciplina delle attivita' relative alla
canalizzazione  dei  flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi
di  trasporto  collettivi, potra' prevedere che le predette attivita'
vengano  svolte  prioritariamente o esclusivamente dai residenti e da
imprese avente sede nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.