Art. 3. 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita', la disciplina delle attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potra' prevedere che le predette attivita' vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai residenti e da imprese avente sede nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.