Art. 4.
  1.  All'interno  dell'area  marina protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine",  come  individuata  e  delimitata all'art. 2, sono vietate,
fatto  salvo  quanto  esplicitamente consentito dal presente articolo
circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita'
che   possono   compromettere   la   tutela   delle   caratteristiche
dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e  le finalita' istitutive
dell'area  marina  protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:
    a) la  caccia,  la  cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in
genere,   qualunque   attivita'   che  possa  costituire  pericolo  o
turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione
di specie estranee;
    b) l'asportazione  anche parziale ed il danneggiamento di reperti
archeologici, di formazioni geologiche e minerali;
    c) l'alterazione   con  qualunque  mezzo,  diretta  o  indiretta,
dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
dell'acqua,  nonche'  la  discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in
genere,  l'immissione  di  qualsiasi  sostanza  che possa modificare,
anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
    d) l'introduzione   di  armi,  esplosivi  e  di  qualsiasi  mezzo
distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
    e)  le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o
turbativa  alla  realizzazione  dei  programmi di studio e di ricerca
scientifica da attuarsi nell'area.
  2.  La zona "A" di riserva integrale comprende i seguenti tratti di
mare riportati nella cartografia allegata al presente decreto:
    a) il  tratto  di  mare  a  ovest  di  Capo Gallo compreso tra La
Puntazza  e  il  faro  di Capo Gallo, delimitato dalla congiungente i
seguenti punti:

=====================================================================
Punto          |Latitudine          |Longitudine
=====================================================================
E1)            |38°13'.33 N         |013°18'.22 E (in costa)
F)             |38°13'.58 N         |013°18'.22 E
G1)            |38°13'.58 N         |013°19',05 E (in costa)

    b) il tratto di mare nord-occidentale e nord-orientale dell'Isola
delle Femmine, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
Punto          |Latitudine          |Longitudine
=====================================================================
H1)            |38°12'.65 N         |013°14'.10 E (in costa)
I)             |38°12'.65 N         |013°13'.85 E
J)             |38°12'.95 N         |013°13'.85 E
K)             |38°12'.95 N         |013°14'.45 E
L)             |38°12'.70 N         |013°14'.45 E
M1)            |38°12'.70 N         |013°14'.30 E (in costa)

  3.  Nelle  zone  "A",  oltre  a  quanto  indicato  al comma 1, sono
vietati:
    a) la balneazione;
    b) le  immersioni  subacquee  con o senza apparecchi respiratori,
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
    c) la  navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e
natanti  di  qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4;
    d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
4;
    e) l'ormeggio,   fatto   salvo  quanto  previsto  dal  successivo
comma 4;
    f) la   pesca   professionale  e  sportiva  con  qualunque  mezzo
esercitata;
    g) la pesca subacquea.
  4.  Nelle zone "A" e', invece, consentito l'accesso e la sosta alle
imbarcazioni  di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a
quelle  di  appoggio  ai  programmi  di  ricerca  scientifica  per le
finalita'  e  con  i  modi  esplicitamente  determinati e autorizzati
dall'ente gestore dell'area marina protetta.
  5. Le zone "B" di riserva generale comprendono i seguenti tratti di
mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:
    a) il tratto di mare tutt'intorno Capo Gallo, circostante la zona
"A"  di  cui  al  precedente  comma  2,  lettera a), delimitato dalla
congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
Punto          |Latitudine          |Longitudine
=====================================================================
P1)            |38°12'.75 N         |013°17'.40 E (in costa)
Q)             |38°13'.00 N         |013°17'.20 E
R)             |38°13'.70 N         |013°18'.65 E
S)             |38°13'.70 N         |013°19'.25 E
T)             |38°13'.40 N         |013°19'.45 E
U1)            |38°13'.30 N         |013°19'.30 E (in costa)

    b) il   tratto   di   mare  tutt'intomo  l'Isola  delle  Femmine,
circostante  la  zona  "A"  di cui al precedente comma 2, lettera b),
delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
Punto             |Latitudine              |Longitudine
=====================================================================
V)                |38°12'.45 N             |013°13'.65 E
W)                |38°13'.05 N             |013°13'.65 E
X)                |38°13'.05 N             |013°14'.60 E
Y)                |38°12'.45 N             |013°14',60 E

    c) il  tratto  di  mare  compreso  tra Punta della Catena e Punta
Matese, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
Punto          |Latitudine          |Longitudine
=====================================================================
N1)            |38°12'.15 N         |013°15'.60 E (in costa)
O1)            |38°12'.25 N         |013°16'.00 E (in costa)

  6.  Nelle zone "B", oltre a quanto indicato al comma 1 del presente
articolo, sono vietati:
    a) la  navigazione,  fatto  salvo  quanto previsto dal precedente
comma  4  e  dal  successivo  comma  7,  lettera d) e e) del presente
articolo;
    b) l'ancoraggio   libero,   fatto   salvo   quanto  previsto  dal
precedente comma 4 del presente articolo;
    c) l'ormeggio  libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente
comma 4 e dal successivo comma 7, lettera f), del presente articolo;
    d) la  pesca  professionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
successivo comma 7, lettera g), del presente articolo;
    e) la  pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 7, lettera i), del presente articolo;
    f) la pesca subacquea.
  7.  Nelle  zone "B", oltre a quanto previsto dal precedente comma 4
del presente articolo, sono, invece, consentiti:
    a) la balneazione;
    b) le  visite  guidate  subacquee,  disciplinate  e contingentate
dall'ente  gestore,  compatibilmente  alle  esigenze  di  tutela  dei
fondali,  con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea aventi sede
legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
    c) le   immersioni   subacquee,   autorizzate,   disciplinate   e
contingentate  dall'ente  gestore,  compatibilmente  alle esigenze di
tutela dei fondali;
    d) la  navigazione  a  motore  ai  natanti come definiti ai sensi
della  legge  16  giugno 1994, n. 378, esclusivamente per raggiungere
con  la  rotta  piu'  breve  gli ormeggi predisposti e/o disciplinati
dall'ente  gestore  e,  comunque,  a velocita' non superiore a cinque
nodi, nonche' la navigazione a vela e a remi;
    e) la  navigazione  a  motore, a velocita' non superiore a cinque
nodi,  per  il  trasporto  collettivo  e  le  visite  guidate,  anche
subacquee, come disciplinate dall'ente gestore;
    f) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con
gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore;
    g) l'esercizio  della  pesca professionale, nei modi e nei luoghi
disciplinati  dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca
previsti   dall'art.  19  del  decreto  del  Ministro  delle  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali  26 luglio  1995, e con gli altri
attrezzi  selettivi  di  uso locale, compatibilmente alle esigenze di
tutela   dell'area,  riservata  ai  pescatori  residenti  nei  comuni
ricadenti  nell'area  marina  protetta alla data di entrata in vigore
del   presente   decreto,   nonche'  alle  cooperative  di  pescatori
costituite  ai  sensi  della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede
legale  nei detti comuni, alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  e  loro  soci  inseriti  alla  stessa  data nel registro di
ciascuna cooperativa;
    h) le  attivita'  di  pescaturismo,  autorizzate  e  disciplinate
dall'ente  gestore  nell'ambito  delle  vigenti normative nazionali e
regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni
ricadenti  nell'area  marina protetta; alla data di entrata in vigore
del   presente   decreto,   nonche'  alle  cooperative  di  pescatori
costituite  ai  sensi  della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede
legale  nei  detti comuni alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  e  loro  soci  inseriti  alla  stessa  data nel registro di
ciascuna cooperativa;
    i) la  pesca  sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo
riservata  ai  soli  residenti  nei comuni ricadenti nell'area marina
protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore;
    l)  il  prelievo  per  soli motivi di studio di specie vegetali o
animali   e  di  formazioni  geologiche  e  minerali,  autorizzato  e
disciplinato dall'ente gestore.
  8.  La  zona "C" di riserva parziale comprende il residuo tratto di
mare  all'interno  del perimetro dell'area marina protetta, riportato
nella  cartografia  allegata  al presente decreto, come delimitato al
precedente art. 2.
  9.  Nelle  zone  "C",  oltre  a  quanto  indicato  al comma 1, sono
vietati:
    a) la   navigazione  libera,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
precedente comma 4 e dal successivo comma 10 lettere d), e) e l), del
presente articolo;
    b) l'ancoraggio libero fatto salvo quanto previsto dal precedente
comma 4 e dal successivo comma 10, lettera f) del presente articolo;
    c) l'ormeggio  libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente
comma 4 e dal successivo comma 10, lettera g) del presente articolo;
    d) la  pesca  professionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
successivo comma 10, lettera h) del presente articolo;
    e) la  pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 10, lettera m) del presente articolo;
    f) la pesca subacquea.
  10.  Nelle  zone  "C",  oltre  a quanto indicato ai commi 4 e 7 del
presente articolo, sono consentiti:
    a) la balneazione;
    b) le  visite  guidate subacquee, disciplinate dall'ente gestore,
compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali;
    c) le  immersioni subacquee, autorizzate e disciplinate dall'ente
gestore, compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali;
    d)  la  navigazione  a motore ai natanti e alle imbarcazioni come
definiti  ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, e, comunque, a
velocita' non superiore a dieci nodi, nonche' la navigazione a vela e
a remi;
    e) la  navigazione  a  motore,  a velocita' non superiore a dieci
nodi,  ai  mezzi  di  trasporto  marittimi  e  alle unita' adibite al
trasporto  collettivo  e  alle  visite guidate, anche subacquee, come
disciplinate dall'ente gestore;
    f) l'ancoraggio  come  disciplinato  dall'ente  gestore  in  zone
appositamente  individuate,  compatibilmente con l'esigenza di tutela
dei fondali, sentita la commissione di riserva;
    g) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con
gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore;
    h) l'esercizio  della pesca professionale, disciplinata dall'ente
gestore,  con  gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19
del  decreto  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e
forestali,  26  luglio  1995, compatibilmente alle esigenze di tutela
dell'area,  riservata  ai  pescatori  residenti  nei comuni ricadenti
nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  nonche'  alle  cooperative di pescatori costituite ai sensi
della  legge  13  marzo 1958, n. 250, aventi sede legale negli stessi
comuni  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, e loro
soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
    i) le  attivita'  di  pescaturismo,  autorizzate  e  disciplinate
dall'ente  gestore  nell'ambito  delle  vigenti normative nazionali e
regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni
ricadenti  nell'area  marina  protetta alla data di entrata in vigore
del   presente   decreto,   nonche'  alle  cooperative  di  pescatori
costituite  ai  sensi  della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede
legale  nel  detto comune alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
    l)  l'accesso  e  la  navigazione alle navi adibite all'esercizio
della   pesca   professionale  dei  pescatori  residenti  nei  comuni
ricadenti  nell'area  marina  protetta alla data di entrata in vigore
del   presente   decreto,   nonche'  alle  cooperative  di  pescatori
costituite  ai  sensi  della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede
legale  negli  stessi  comuni  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto  e loro soci inseriti alla stessa data nel registro
di ciascuna cooperativa;
    m)  la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo,
riservata   ai   residenti  nei  comuni  ricadenti  nell'area  marina
protetta,   nonche'   ai  non  residenti  specificamente  autorizzati
dall'ente gestore;
    n) il  prelievo per motivi di studio di specie vegetali o animali
e  di  formazioni  geologiche  e minerali, autorizzato e disciplinato
dall'ente gestore.
  11.  All'interno  dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine",  al  fine  di  garantire il raggiungimento dei piu' elevati
obiettivi  di  qualita'  ambientale,  sono consentiti, sentito l'ente
gestore   e   la  commissione  di  riserva;  gli  interventi  per  la
manutenzione  e  l'eventuale  adeguamento  alle normative nazionali e
regionali  vigenti  degli  impianti per lo smaltimento delle acque di
scarico,   nonche'  la  realizzazione  di  eventuali  nuovi  impianti
previsti  nell'ambito  degli  strumenti  di  programmazione vigenti a
livello  regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente
decreto.
  12.  Eventuali  interventi  previsti nell'ambito degli strumenti di
programmazione  vigenti  a  livello regionale e comunale alla data di
pubblicazione    del   presente   decreto   per   il   completamento,
l'ampliamento  o  la  messa  in  sicurezza  delle  strutture portuali
comprese  nel  perimetro  dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola
delle   Femmine"   saranno  realizzabili  nel  pieno  rispetto  delle
normative  vigenti  in  materia  di valutazione d'impatto ambientale,
d'intesa  con  l'ente  gestore dell'area marina protetta e sentita la
commissione di riserva.
  13.  Le  attivita'  sopra  elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente
articolo,  sono  provvisoriamente  consentite  e,  laddove  previsto,
disciplinate   dall'ente  gestore  fino  all'entrata  in  vigore  del
regolamento  dell'area marina protetta di cui all'art. 8 del presente
decreto.