Art. 4. 1. All'interno dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate: a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali; c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; e) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. 2. La zona "A" di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella cartografia allegata al presente decreto: a) il tratto di mare a ovest di Capo Gallo compreso tra La Puntazza e il faro di Capo Gallo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: ===================================================================== Punto |Latitudine |Longitudine ===================================================================== E1) |38°13'.33 N |013°18'.22 E (in costa) F) |38°13'.58 N |013°18'.22 E G1) |38°13'.58 N |013°19',05 E (in costa) b) il tratto di mare nord-occidentale e nord-orientale dell'Isola delle Femmine, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: ===================================================================== Punto |Latitudine |Longitudine ===================================================================== H1) |38°12'.65 N |013°14'.10 E (in costa) I) |38°12'.65 N |013°13'.85 E J) |38°12'.95 N |013°13'.85 E K) |38°12'.95 N |013°14'.45 E L) |38°12'.70 N |013°14'.45 E M1) |38°12'.70 N |013°14'.30 E (in costa) 3. Nelle zone "A", oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati: a) la balneazione; b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata; g) la pesca subacquea. 4. Nelle zone "A" e', invece, consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalita' e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta. 5. Le zone "B" di riserva generale comprendono i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto: a) il tratto di mare tutt'intorno Capo Gallo, circostante la zona "A" di cui al precedente comma 2, lettera a), delimitato dalla congiungente i seguenti punti: ===================================================================== Punto |Latitudine |Longitudine ===================================================================== P1) |38°12'.75 N |013°17'.40 E (in costa) Q) |38°13'.00 N |013°17'.20 E R) |38°13'.70 N |013°18'.65 E S) |38°13'.70 N |013°19'.25 E T) |38°13'.40 N |013°19'.45 E U1) |38°13'.30 N |013°19'.30 E (in costa) b) il tratto di mare tutt'intomo l'Isola delle Femmine, circostante la zona "A" di cui al precedente comma 2, lettera b), delimitato dalla congiungente i seguenti punti: ===================================================================== Punto |Latitudine |Longitudine ===================================================================== V) |38°12'.45 N |013°13'.65 E W) |38°13'.05 N |013°13'.65 E X) |38°13'.05 N |013°14'.60 E Y) |38°12'.45 N |013°14',60 E c) il tratto di mare compreso tra Punta della Catena e Punta Matese, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: ===================================================================== Punto |Latitudine |Longitudine ===================================================================== N1) |38°12'.15 N |013°15'.60 E (in costa) O1) |38°12'.25 N |013°16'.00 E (in costa) 6. Nelle zone "B", oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati: a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettera d) e e) del presente articolo; b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo; c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettera f), del presente articolo; d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera g), del presente articolo; e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera i), del presente articolo; f) la pesca subacquea. 7. Nelle zone "B", oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, invece, consentiti: a) la balneazione; b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; c) le immersioni subacquee, autorizzate, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; d) la navigazione a motore ai natanti come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, esclusivamente per raggiungere con la rotta piu' breve gli ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore e, comunque, a velocita' non superiore a cinque nodi, nonche' la navigazione a vela e a remi; e) la navigazione a motore, a velocita' non superiore a cinque nodi, per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore; f) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore; g) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; h) le attivita' di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; i) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore; l) il prelievo per soli motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'ente gestore. 8. La zona "C" di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 2. 9. Nelle zone "C", oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati: a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10 lettere d), e) e l), del presente articolo; b) l'ancoraggio libero fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera f) del presente articolo; c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera g) del presente articolo; d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera h) del presente articolo; e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera m) del presente articolo; f) la pesca subacquea. 10. Nelle zone "C", oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, sono consentiti: a) la balneazione; b) le visite guidate subacquee, disciplinate dall'ente gestore, compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali; c) le immersioni subacquee, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore, compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali; d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, e, comunque, a velocita' non superiore a dieci nodi, nonche' la navigazione a vela e a remi; e) la navigazione a motore, a velocita' non superiore a dieci nodi, ai mezzi di trasporto marittimi e alle unita' adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore; f) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, sentita la commissione di riserva; g) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore; h) l'esercizio della pesca professionale, disciplinata dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale negli stessi comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; i) le attivita' di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data di entrata in vigore del presente decreto; l) l'accesso e la navigazione alle navi adibite all'esercizio della pesca professionale dei pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale negli stessi comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; m) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' ai non residenti specificamente autorizzati dall'ente gestore; n) il prelievo per motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'ente gestore. 11. All'interno dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", al fine di garantire il raggiungimento dei piu' elevati obiettivi di qualita' ambientale, sono consentiti, sentito l'ente gestore e la commissione di riserva; gli interventi per la manutenzione e l'eventuale adeguamento alle normative nazionali e regionali vigenti degli impianti per lo smaltimento delle acque di scarico, nonche' la realizzazione di eventuali nuovi impianti previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente decreto. 12. Eventuali interventi previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente decreto per il completamento, l'ampliamento o la messa in sicurezza delle strutture portuali comprese nel perimetro dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" saranno realizzabili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione d'impatto ambientale, d'intesa con l'ente gestore dell'area marina protetta e sentita la commissione di riserva. 13. Le attivita' sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo, sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'ente gestore fino all'entrata in vigore del regolamento dell'area marina protetta di cui all'art. 8 del presente decreto.