Art. 7.
  1.  La  sorveglianza  nell'area marina protetta, ai sensi dell'art.
19,  comma  7,  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, come integrato
dall'art.  2,  comma  17,  della  legge  9  dicembre 1998, n. 426, e'
effettuata  dalla  capitaneria  di  porto  competente,  nonche' dalle
polizie degli enti locali delegati alla gestione dell'area.