Art. 7. 1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' effettuata dalla capitaneria di porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati alla gestione dell'area.