Art. 8.
  1. Il regolamento dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine",  formulato  entro  centottanta  giorni  dall'individuazione
dell'ente  delegato  alla  gestione,  anche sulla base ell'esperienza
condotta  nell'applicazione,  delle misure e delle eventuali relative
discipline  provvisorie di cui al precedente art. 4, commi 4, 7 e 10,
viene  approvato  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7,
della  legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della
legge del 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione siciliana.
  2. Nel suddetto regolamento potra' essere prevista l'istituzione di
un  comitato  tecnico-scientifico  con  compiti  di  ausilio all'ente
gestore e alla commissione di riserva.