Art. 8. 1. Il regolamento dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", formulato entro centottanta giorni dall'individuazione dell'ente delegato alla gestione, anche sulla base ell'esperienza condotta nell'applicazione, delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente art. 4, commi 4, 7 e 10, viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione siciliana. 2. Nel suddetto regolamento potra' essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.