Art. 9.
  1.  Nel  tratto  di  mare compreso nella penetrazione della riserva
naturale  regionale  "Isola  delle  Femmine",  istituita  con decreto
dell'Assessore  al  territorio  e  all'ambiente del 1 settembre 1997,
ricadente  nella  zona  "A"  dell'area  marina  protetta prospiciente
l'Isola  delle  Femmine, i divieti e le deroghe previsti dall'art. 4,
commi   3   e   4,   del   presente   decreto  entreranno  in  vigore
successivamente  all'emanazione  da parte della Regione siciliana dei
provvedimenti  necessari per l'esclusione del suddetto tratto di mare
dalla  perimetrazione  della  riserva naturale regionale "Isola delle
Femmine", e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2005.
  2.  La  gestione  del tratto di mare di cui al comma 1 del presente
articolo,  resta  affidata  all'ente  gestore  della riserva naturale
regionale  "Isola  delle  Femmine" sino al 16 gennaio 2005, termine a
partire  dal  quale la suddetta gestione rientrera' tra le competenze
dell'ente  gestore  dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine".