Art. 9. 1. Nel tratto di mare compreso nella penetrazione della riserva naturale regionale "Isola delle Femmine", istituita con decreto dell'Assessore al territorio e all'ambiente del 1 settembre 1997, ricadente nella zona "A" dell'area marina protetta prospiciente l'Isola delle Femmine, i divieti e le deroghe previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del presente decreto entreranno in vigore successivamente all'emanazione da parte della Regione siciliana dei provvedimenti necessari per l'esclusione del suddetto tratto di mare dalla perimetrazione della riserva naturale regionale "Isola delle Femmine", e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2005. 2. La gestione del tratto di mare di cui al comma 1 del presente articolo, resta affidata all'ente gestore della riserva naturale regionale "Isola delle Femmine" sino al 16 gennaio 2005, termine a partire dal quale la suddetta gestione rientrera' tra le competenze dell'ente gestore dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine".