Art. 2.
                        Procedure concorsuali
  1.  Per l'anno 2003, il Gestore della rete cede l'energia elettrica
acquisita  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, mediante procedure
concorsuali, disciplinate dall'autorita', secondo le disposizioni del
presente  decreto  e  comunque  con modalita' comunicate al Ministero
delle attivita' produttive.
  2.  L'Autorita' provvede a disciplinare le procedure concorsuali di
cui  al  comma  1  secondo  criteri di pubblicita', trasparenza e non
discriminazione,  anche  promuovendo  la  concorrenza e la pluralita'
degli  assegnatari,  indicando  altresi'  modalita'  e  condizioni di
assegnazione  compatibili con il quadro normativo riferito al sistema
delle  offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.
79/1999.
  3. Le procedure concorsuali sono effettuate, sulla base delle bande
di capacita' come definite all'art. 3, comma 2, per forniture mensili
o  bimestrali  per  una  capacita'  di  almeno 200 MW e per forniture
annuali per la capacita' rimanente.
  4.  Alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti idonei
inclusi   nell'elenco   di   cui   all'art.   2  della  deliberazione
dell'autorita'  n. 91/1999 nonche' l'acquirente unico a partire dalla
data  di  assunzione  della funzione di garante della fornitura per i
clienti vincolati.
  5.  Fino  alla  data  di assunzione della funzione di garante della
fornitura  per  i  clienti  vincolati da parte dell'acquirente unico,
l'energia  non  collocata  in  esito  alle  procedure  concorsuali e'
destinata  al  mercato  vincolato,  secondo  modalita'  e  condizioni
definite dall'autorita'.