Art. 2. Procedure concorsuali 1. Per l'anno 2003, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'autorita', secondo le disposizioni del presente decreto e comunque con modalita' comunicate al Ministero delle attivita' produttive. 2. L'Autorita' provvede a disciplinare le procedure concorsuali di cui al comma 1 secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralita' degli assegnatari, indicando altresi' modalita' e condizioni di assegnazione compatibili con il quadro normativo riferito al sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999. 3. Le procedure concorsuali sono effettuate, sulla base delle bande di capacita' come definite all'art. 3, comma 2, per forniture mensili o bimestrali per una capacita' di almeno 200 MW e per forniture annuali per la capacita' rimanente. 4. Alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione dell'autorita' n. 91/1999 nonche' l'acquirente unico a partire dalla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati. 5. Fino alla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati da parte dell'acquirente unico, l'energia non collocata in esito alle procedure concorsuali e' destinata al mercato vincolato, secondo modalita' e condizioni definite dall'autorita'.