Art. 3. Capacita' produttiva assegnabile 1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la capacita' produttiva assegnabile con continuita' per l'anno 2003, arrotondando il risultato ai 10 MW inferiori. 2. Al fine dell'assegnazione, il Gestore della rete suddivide la capacita' produttiva assegnabile in bande di ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora. 3. Una quota pari a 1000 MW della capacita' annuale, di cui al comma 2, e' assegnata a clienti idonei disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete, e comunque inferiore a ventiquattro ore. Tali clienti devono attestare il possesso dei seguenti requisiti: a) essere clienti finali affinche' l'assunzione di responsabilita' derivante dall'interrompibilita' sia diretta tra il Gestore della rete ed ogni singola controparte; b) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente ed agli impianti produttivi; c) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione; d) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accettabile dal Gestore della rete, non inferiore a 3 MW per singolo sito. 4. Una quota pari a 400 MW della capacita' annuale, di cui al comma 2, e' assegnata, in via sperimentale, a clienti idonei finali, alimentati in alta o media tensione, che, dai dati forniti dall'impresa distributrice, risultano aver effettuato, nel corso degli ultimi dodici mesi, consumi di energia elettrica per almeno il 50% del totale in ore di fascia F4 e che si impegnano ad aumentare nell'anno 2003 tale percentuale ad almeno il 55% del totale. 5. I clienti idonei di cui al comma 4, al fine dell'assegnazione della capacita' richiesta, attestano il possesso dei requisiti di cui al medesimo comma attraverso i dati riferiti agli ultimi 12 mesi disponibili di esercizio, sulla base di una dichiarazione rilasciata dall'impresa distributrice. Se, al termine di un mese dell'anno 2003, l'energia prelevata da un soggetto titolare di bande di capacita' ai sensi del comma 4, come risultante da apposita dichiarazione fornita dall'impresa distributrice, risulta modulata in maniera difforme da quanto richiesto al comma, i diritti relativi alla capacita' assegnata e al corrispondente prezzo di cessione si intendono revocati dall'inizio del medesimo mese. La capacita' eventualmente ancora disponibile e utilizzata dal gestore della rete per l'assegnazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, e l'energia fino ad allora consumata e' valorizzata al prezzo medio di aggiudicazione della capacita' di cui al comma 6. 6. Fermo restando quanto disposto all'art. 2, la restante capacita' assegnabile, eventualmente aumentata della capacita' non assegnata a seguito delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4, e' destinata ai clienti idonei non in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 medesimi. 7. Ulteriori disposizioni possono essere emanate in corso d'anno per l'assegnazione, anche su base sperimentale, della capacita' assegnabile per bande mensili o bimestrali, in relazione alla modifica del livello di consumi richiesto per aver diritto alla qualifica di cliente idoneo.