Art. 3.
                  Capacita' produttiva assegnabile
  1.  Il  Gestore  della  rete,  sulla base degli impegni assunti dai
produttori  e  su  base  statistica  prudenziale per la produzione da
fonti   non   programmabili,   definisce   la   capacita'  produttiva
assegnabile   con   continuita'  per  l'anno  2003,  arrotondando  il
risultato ai 10 MW inferiori.
  2.  Al  fine  dell'assegnazione, il Gestore della rete suddivide la
capacita'  produttiva assegnabile in bande di ampiezza fissa di 10 MW
in ciascuna ora.
  3.  Una  quota  pari  a  1000 MW della capacita' annuale, di cui al
comma  2,  e'  assegnata  a clienti idonei disponibili a distacchi di
carico  realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete, e
comunque  inferiore a ventiquattro ore. Tali clienti devono attestare
il possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere    clienti    finali    affinche'    l'assunzione    di
responsabilita'  derivante  dall'interrompibilita' sia diretta tra il
Gestore della rete ed ogni singola controparte;
    b) certificare  che  tale  distacco non comporti, in nessun caso,
rischio alle maestranze, all'ambiente ed agli impianti produttivi;
    c) essere  utenze  alimentate  in  alta  tensione,  per garantire
l'efficacia dell'interruzione;
    d) certificare   di   disporre   di  una  potenza  interrompibile
installata,  accettabile dal Gestore della rete, non inferiore a 3 MW
per singolo sito.
  4. Una quota pari a 400 MW della capacita' annuale, di cui al comma
2,  e'  assegnata,  in  via  sperimentale,  a  clienti idonei finali,
alimentati   in   alta  o  media  tensione,  che,  dai  dati  forniti
dall'impresa  distributrice,  risultano  aver  effettuato,  nel corso
degli  ultimi dodici mesi, consumi di energia elettrica per almeno il
50%  del  totale  in ore di fascia F4 e che si impegnano ad aumentare
nell'anno 2003 tale percentuale ad almeno il 55% del totale.
  5.  I  clienti  idonei di cui al comma 4, al fine dell'assegnazione
della capacita' richiesta, attestano il possesso dei requisiti di cui
al  medesimo  comma  attraverso  i  dati riferiti agli ultimi 12 mesi
disponibili  di esercizio, sulla base di una dichiarazione rilasciata
dall'impresa distributrice. Se, al termine di un mese dell'anno 2003,
l'energia  prelevata da un soggetto titolare di bande di capacita' ai
sensi  del comma 4, come risultante da apposita dichiarazione fornita
dall'impresa  distributrice,  risulta modulata in maniera difforme da
quanto   richiesto  al  comma,  i  diritti  relativi  alla  capacita'
assegnata  e  al  corrispondente  prezzo  di  cessione  si  intendono
revocati  dall'inizio  del  medesimo mese. La capacita' eventualmente
ancora   disponibile   e   utilizzata  dal  gestore  della  rete  per
l'assegnazione  ai  sensi  dell'art.  2, comma 5, e l'energia fino ad
allora  consumata  e'  valorizzata  al prezzo medio di aggiudicazione
della capacita' di cui al comma 6.
  6. Fermo restando quanto disposto all'art. 2, la restante capacita'
assegnabile,  eventualmente aumentata della capacita' non assegnata a
seguito  delle  procedure  concorsuali  di  cui  ai  commi  3 e 4, e'
destinata  ai  clienti idonei non in possesso dei requisiti di cui ai
commi 3 e 4 medesimi.
  7.  Ulteriori  disposizioni  possono essere emanate in corso d'anno
per  l'assegnazione,  anche  su  base  sperimentale,  della capacita'
assegnabile  per  bande  mensili  o  bimestrali,  in  relazione  alla
modifica  del  livello  di  consumi  richiesto  per aver diritto alla
qualifica di cliente idoneo.