Art. 4. Prezzo di aggiudicazione 1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 2 sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari al 65,9% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, come definito in base all'ultimo aggiornamento dell'autorita' in vigore, aumentato: a) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 65% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1 gennaio-31 dicembre 2001, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'art. 3, comma 3; b) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 75% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1 gennaio-31 dicembre 2001, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'art. 3, comma 4; c) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1 gennaio-31 dicembre 2001, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, in tutti gli altri casi.