Art. 4.
                      Prezzo di aggiudicazione
  1.  Le procedure concorsuali di cui all'art. 2 sono aggiudicate dal
Gestore  della  rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari
al  65,9%  del  costo  unitario  variabile riconosciuto per l'energia
elettrica   prodotta   da   impianti  termoelettrici  che  utilizzano
combustibili  fossili  commerciali,  come definito in base all'ultimo
aggiornamento dell'autorita' in vigore, aumentato:
    a) del  costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali
connesse e del 65% del costo evitato di impianto di cui al titolo II,
comma  2,  della  deliberazione del Comitato interministeriale prezzi
del  29 aprile  1992,  come determinato dalla Cassa conguaglio per il
settore  elettrico  per il periodo di validita' 1 gennaio-31 dicembre
2001,  valori  di  conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo
unico, per le procedure di cui all'art. 3, comma 3;
    b) del  costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali
connesse e del 75% del costo evitato di impianto di cui al titolo II,
comma  2,  della  deliberazione del Comitato interministeriale prezzi
del  29 aprile  1992,  come determinato dalla Cassa conguaglio per il
settore  elettrico  per il periodo di validita' 1 gennaio-31 dicembre
2001,  valori  di  conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo
unico, per le procedure di cui all'art. 3, comma 4;
    c) del  costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali
connesse  e  del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma
2,  della  deliberazione  del  Comitato  interministeriale prezzi del
29 aprile  1992,  come  determinato  dalla  Cassa  conguaglio  per il
settore  elettrico  per il periodo di validita' 1 gennaio-31 dicembre
2001,  valori  di  conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo
unico, in tutti gli altri casi.