IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Vista la direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001 concernente l'iscrizione della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che la Grecia, Paese designato come relatore per lo studio della sostanza attiva 2,4-D, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza, presentando alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni, in conformita' all'art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92; Considerato che la relazione di valutazione e' stata esaminata nell'ambito del comitato fitosanitario permanente del 2 ottobre 2001, che ha approvato, fra l'altro, il relativo rapporto di revisione; Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dall'esame della sostanza attiva sopra richiamata sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante e che le raccomandazioni espresse da quest'ultimo in merito alla selezione di un modello animale adeguato ai fini della valutazione dei rischi per l'uomo sono state prese in considerazione dal comitato fitosanitario permanente per la stesura della direttiva 2001/103/CE succitata nonche' del rapporto di revisione; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2,4-D soddisfano in generale le esigenze della direttiva medesima, in particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nel rapporto di revisione approvato dal comitato fitosanitario permanente; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/103/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2001/103/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati; Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2,4-D si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) e' iscritta, fino al 30 settembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.