IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima  fase  del  programma  di  cui all'art. 8, par. 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2230/95,  con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei
prodotti  fitosanitari  da  valutare  ai  fini  della  loro eventuale
inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Vista  la  direttiva  2001/103/CE della Commissione del 28 novembre
2001   concernente   l'iscrizione   della   sostanza   attiva   2,4-D
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Tenuto  conto  che  la Grecia, Paese designato come relatore per lo
studio  della  sostanza  attiva  2,4-D,  ha  effettuato  il lavoro di
valutazione   su  tale  sostanza,  presentando  alla  Commissione  la
relazione   di  valutazione  e  le  raccomandazioni,  in  conformita'
all'art.  7,  paragrafo 1,  lettera  c),  del  regolamento  (CEE)  n.
3600/92;
  Considerato  che  la  relazione  di  valutazione e' stata esaminata
nell'ambito del comitato fitosanitario permanente del 2 ottobre 2001,
che ha approvato, fra l'altro, il relativo rapporto di revisione;
  Considerato  che  i  fascicoli e le informazioni desunte dall'esame
della sostanza attiva sopra richiamata sono stati sottoposti anche al
comitato  scientifico per le piante e che le raccomandazioni espresse
da  quest'ultimo  in  merito  alla  selezione  di  un modello animale
adeguato  ai  fini della valutazione dei rischi per l'uomo sono state
prese  in considerazione dal comitato fitosanitario permanente per la
stesura della direttiva 2001/103/CE succitata nonche' del rapporto di
revisione;
  Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
2,4-D soddisfano in generale le esigenze della direttiva medesima, in
particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nel rapporto di
revisione approvato dal comitato fitosanitario permanente;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2001/103/CE  della  Commissione,  con  l'inserimento  della  sostanza
attiva  2,4-D  nell'allegato I  del  decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2001/103/CE
si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per la sostanza
attiva nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli
interessati;
  Considerato,   inoltre,   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva 2,4-D   si  devono  applicare  i  principi  uniformi  previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  sostanza  attiva  acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) e'
iscritta,  fino  al  30 settembre  2012,  nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.