Art. 2.
  1. Il  Ministero  della  salute  adotta,  entro il 1 aprile 2003, i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti   fitosanitari   contenenti   la  sostanza  attiva  indicata
nell'art. 1.
  2. Ai  fini  di  cui  al  comma 1,  i titolari di autorizzazioni di
prodotti  fitosanitari contenenti 2,4-D presentano al Ministero della
salute, entro il 31 ottobre 2002, in alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto.
  3. Il  Ministero  della  salute  revoca  entro  il 1 aprile 2003 le
autorizzazioni  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti  la  sostanza  2,4-D,  non  aventi  i  requisiti di cui al
presente decreto.
  4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti
2,4-D,  come  unica  sostanza  attiva  o in combinazione con sostanze
attive gia' inserite nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194, entro il 1 ottobre 2005 presentano al Ministero della
salute,  per  ogni  prodotto  fitosanitario, un fascicolo conforme ai
requisiti  di  cui  all'allegato III  del citato decreto legislativo.
Tali  autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 1 ottobre
2006,  a  conclusione  dell'esame  effettuato,  in  applicazione  dei
principi   uniformi   di   cui  all'allegato VI  del  citato  decreto
legislativo.