Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 1 aprile 2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2002, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. Il Ministero della salute revoca entro il 1 aprile 2003 le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza 2,4-D, non aventi i requisiti di cui al presente decreto. 4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 1 ottobre 2005 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 1 ottobre 2006, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.