Art. 4.
  1. La  commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari
contenenti  2,4-D,  revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3,  del
presente decreto, e' consentita fino al 30 aprile 2003.
  2. I   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
revocati,  contenenti  2,4-D, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta  ad  informare  i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti
medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il 1 ottobre 2002.
    Roma, 9 agosto 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 221