Art. 12. I titoli di cui all'articolo 14 sono collocati presso investitori professionali da parte di una o piu' banche o istituti finanziari, italiani ed esteri, anche congiuntamente, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da societa' di cartolarizzazione italiane o estere individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attivita' propedeutiche all'emissione dei titoli di cui all'articolo 14 ivi compresi i contatti con le agenzie di rating e la selezione delle parti terze dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, e riferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze. L'attivita' di collocamento e le attivita' propedeutiche sono regolate da apposito contratto di mandato stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le banche o istituti di credito come sopra individuati.