Art. 12.
   I  titoli di cui all'articolo 14 sono collocati presso investitori
professionali  da  parte  di una o piu' banche o istituti finanziari,
italiani  ed  esteri,  anche congiuntamente, di comprovata esperienza
nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli
emessi da societa' di cartolarizzazione italiane o estere individuate
dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze. Le banche o istituti
finanziari    selezionati    curano    le   attivita'   propedeutiche
all'emissione  dei  titoli  di  cui  all'articolo  14  ivi compresi i
contatti  con  le  agenzie di rating e la selezione delle parti terze
dell'operazione  di  cartolarizzazione  di cui al presente decreto, e
riferiscono  al  Ministero dell'economia e delle finanze. L'attivita'
di  collocamento  e  le  attivita'  propedeutiche  sono  regolate  da
apposito   contratto   di   mandato   stipulato   tra   il  Ministero
dell'economia  e delle finanze e le banche o istituti di credito come
sopra individuati.