Art. 13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dell'Agenzia del Demanio e dei soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, rilascia dichiarazioni in relazione al Ministero medesimo, alla Repubblica Italiana, all'Agenzia del Demanio, all'Agenzia del Territorio ed agli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio nonche' agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e assume l'impegno di indennizzare la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e i soggetti incaricati del collocamento ai sensi dell'articolo 12, nei casi previsti dall'allegato 5. L'eventuale indennizzo alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. avviene mediante il trasferimento di immobili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ove tale trasferimento riguardi immobili di proprieta' di enti previdenziali, ovvero mediante il pagamento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di somme di denaro.