Art. 13.
   Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dell'Agenzia
del  Demanio  e  dei soggetti individuati quali originari proprietari
dei  beni  immobili  ai  sensi  dei Decreti dell'Agenzia del Demanio,
rilascia  dichiarazioni  in  relazione  al  Ministero  medesimo, alla
Repubblica   Italiana,   all'Agenzia  del  Demanio,  all'Agenzia  del
Territorio  ed  agli  enti  previdenziali individuati quali originari
proprietari  dei  beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio  nonche'  agli  immobili  trasferiti  ai  sensi  del presente
decreto  e  assume  l'impegno  di  indennizzare  la S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l. e i soggetti incaricati
del  collocamento  ai  sensi  dell'articolo  12,  nei  casi  previsti
dall'allegato   5.  L'eventuale  indennizzo  alla  S.C.I.P.  Societa'
Cartolarizzazione   Immobili  Pubblici  S.r.l.  avviene  mediante  il
trasferimento  di  immobili  da  parte  del Ministero dell'economia e
delle  finanze, eventualmente di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ove tale trasferimento riguardi immobili di
proprieta'  di  enti  previdenziali, ovvero mediante il pagamento, da
parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di somme di
denaro.