Art. 3.

   A  fronte  del  trasferimento  di  cui all'articolo 1, la S.C.I.P.
Societa'  Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici S.r.l. corrisponde un
prezzo  complessivo  al  Ministero dell'economia e delle finanze, che
provvede  ad  allocare  tale  prezzo tra i soggetti individuati quali
originari   proprietari  dei  beni  immobili  ai  sensi  dei  Decreti
dell'Agenzia del Demanio.
   Una  quota  parte  del  prezzo  di  trasferimento  degli  immobili
trasferiti   ai  sensi  del  presente  decreto,  da  determinarsi  in
relazione  alle  condizioni  di  mercato,  viene corrisposta a titolo
definitivo   e   irripetibile   alla   data   in   cui,   nell'ambito
dell'operazione  di  cartolarizzazione  realizzata  per finanziare il
pagamento  di  detto prezzo, sono emessi i titoli di cui all'articolo
14.  Tale  quota  parte  iniziale  del  prezzo di trasferimento degli
immobili  trasferiti  ai  sensi del presente decreto, e' allocata dal
Ministero  dell'Economia  e  delle finanze tra i soggetti individuati
quali  originari  proprietari  degli  immobili  ai  sensi dei Decreti
dell'Agenzia   del   Demanio   secondo   le  percentuali  specificate
nell'allegato   2.   Tale  prezzo  iniziale  corrisponde  all'importo
effettivamente  incassato  dalla  S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione
Immobili  Pubblici  S.r.l.  a  fronte dell'emissione dei titoli dalla
stessa  effettuata  per  l'importo  complessivo massimo di Euro 6.700
milioni,  al netto delle commissioni, spese ed altri oneri iniziali a
carico  della  S.C.I.P.  Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l. per un importo massimo complessivo pari ad Euro 10 milioni. Il
predetto  importo e' versato al capitolo 4057 Capo X dell'entrata del
bilancio dello Stato.
   La  residua  parte  del  prezzo  di  trasferimento  degli immobili
trasferiti  ai sensi del presente decreto, da corrispondersi a titolo
di prezzo differito, e' pari alla differenza, se positiva, tra (a) il
ricavo  netto  effettivo  per  la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione
Immobili  Pubblici  S.r.l.  derivante  dalla gestione e vendita degli
immobili  trasferiti  ai  sensi  del  presente  decreto e dalle altre
operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione relativa ai
medesimi  immobili  e  (b)  quanto  dovuto  a  titolo  di capitale ed
interessi  per il rimborso dei titoli di cui all'articolo 14 e per il
pagamento  degli  altri  oneri  e  costi  connessi  all'operazione di
cartolarizzazione  regolata dal presente decreto. La predetta residua
parte  del  prezzo da corrispondersi a titolo di prezzo differito, e'
allocata  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze tra i soggetti
individuati  quali  originari  proprietari dei beni immobili ai sensi
dei  Decreti  dell'Agenzia  del  Demanio  secondo i criteri riportati
nell'allegato  2.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze puo'
richiedere alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l.  di  anticipare  in  tutto o in parte, in una o piu' volte, il
pagamento  del  predetto  prezzo  differito, ove la S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. sia in grado di finanziare
tale  anticipato  pagamento  mediante  collocamento di nuovi titoli o
assunzione  di  nuovi  finanziamenti,  da  stabilirsi  con successivo
decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, e a condizione
che  cio'  non  determini  una  diminuzione del rating a tale momento
attribuito    ai    titoli    in   essere   nell'ambito   dell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.