Art. 3. A fronte del trasferimento di cui all'articolo 1, la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. corrisponde un prezzo complessivo al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede ad allocare tale prezzo tra i soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio. Una quota parte del prezzo di trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, da determinarsi in relazione alle condizioni di mercato, viene corrisposta a titolo definitivo e irripetibile alla data in cui, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata per finanziare il pagamento di detto prezzo, sono emessi i titoli di cui all'articolo 14. Tale quota parte iniziale del prezzo di trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, e' allocata dal Ministero dell'Economia e delle finanze tra i soggetti individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio secondo le percentuali specificate nell'allegato 2. Tale prezzo iniziale corrisponde all'importo effettivamente incassato dalla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. a fronte dell'emissione dei titoli dalla stessa effettuata per l'importo complessivo massimo di Euro 6.700 milioni, al netto delle commissioni, spese ed altri oneri iniziali a carico della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. per un importo massimo complessivo pari ad Euro 10 milioni. Il predetto importo e' versato al capitolo 4057 Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato. La residua parte del prezzo di trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, da corrispondersi a titolo di prezzo differito, e' pari alla differenza, se positiva, tra (a) il ricavo netto effettivo per la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e dalle altre operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione relativa ai medesimi immobili e (b) quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli di cui all'articolo 14 e per il pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione regolata dal presente decreto. La predetta residua parte del prezzo da corrispondersi a titolo di prezzo differito, e' allocata dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio secondo i criteri riportati nell'allegato 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' richiedere alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di anticipare in tutto o in parte, in una o piu' volte, il pagamento del predetto prezzo differito, ove la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti, da stabilirsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating a tale momento attribuito ai titoli in essere nell'ambito dell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.