Art. 4. La gestione degli immobili trasferiti alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente decreto e' affidata pro tempore, sino alla data di efficacia del contratto di gestione degli immobili di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, agli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio ed all'Agenzia del Demanio (in relazione ai beni immobili rispetto ai quali lo Stato Italiano e' individuato quale proprietario ai sensi dei medesimi decreti), a favore dei quali la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. rilascia apposita procura generale. Fermi restando gli eventuali obblighi di legge, la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. conferisce la predetta procura ai soggetti individuati dagli organi amministrativi dei soggetti sopra indicati, anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico amministrative degli stessi soggetti. Per lo svolgimento di tali attivita', i predetti soggetti si attengono a quanto stabilito nell'allegato 3 ed hanno diritto ad una commissione, nella misura ivi stabilita. La S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. incarica, con decorrenza dalla data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14, uno o piu' operatori professionali del mercato immobiliare congiuntamente, della promozione e della gestione delle procedure di vendita relative agli immobili diversi da quelli residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto e delle vendite degli stessi, conferendo agli stessi idonea procura. Gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e l'Agenzia del Demanio, nella persona dei relativi Presidenti, rappresentanti legali o sostituti, stipulano con la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, un contratto di gestione degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e di vendita degli immobili residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto, assumendo con la stipula del predetto contratto gli obblighi di cui all'allegato 4. Il contratto regola gli obblighi di trasferimento e di versamento alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. delle somme corrisposte, anche a titolo di anticipi o depositi cauzionali, dagli acquirenti degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto. In relazione alle dichiarazioni ed agli impegni da assumersi, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, taluni degli obblighi riportati nell'allegato 4 sono assunti dagli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e dall'Agenzia del Demanio anche nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.