Art. 5.
   La  S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
accende  un  nuovo  conto  presso  la Tesoreria centrale dello Stato,
diverso  ed  ulteriore  rispetto  a  quello  dalla medesima acceso in
virtu'  dell'articolo  5  del  decreto  30  novembre  2001  citato in
premessa,  nel  quale  sono versate le somme specificate all'articolo
16.   Sulla   giacenza   media   del   medesimo  conto  il  Ministero
dell'economia   e   delle  finanze  corrisponde  semestralmente  alla
S.C.I.P.   Societa'   Cartolarizzazione   Immobili   Pubblici  S.r.l.
interessi calcolati ad un tasso pari a quello corrisposto dalla Banca
d'Italia  sul  conto  "disponibilita'  del  Tesoro per il servizio di
Tesoreria"  ai  sensi  della  legge  26  novembre  1993,  n.  483. Il
pagamento  degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale
di  base  7.1.4.1. "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di
tesoreria", capitolo 3100, dello stato di previsione del bilancio del
Ministero  dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'art. 2, comma
6,  del  Decreto  Legge  n.  351  sugli  interessi  ed altri proventi
corrisposti  sul  conto  presso  la  Tesoreria Centrale dello Stato e
sugli  altri conti intestati alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione
Immobili  Pubblici  S.r.l.  non  si  applica la ritenuta prevista dai
commi  2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973 n. 600.
   Nel  caso in cui all'indebitamento a medio termine non garantito e
non  subordinato della Repubblica Italiana venga attribuito un rating
inferiore  a  "AA  -" da Standard & Poor's, ovvero a "Aa3" da Moody's
Investors  Service  Ltd.  ovvero  a "AA - " da Fitch Ratings Ltd., la
S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici S.r.l. puo'
utilizzare  per  le  finalita'  di  cui al presente articolo un conto
diverso  da quello acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato da
aprirsi presso un primario istituto di credito.