Art. 5. La S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. accende un nuovo conto presso la Tesoreria centrale dello Stato, diverso ed ulteriore rispetto a quello dalla medesima acceso in virtu' dell'articolo 5 del decreto 30 novembre 2001 citato in premessa, nel quale sono versate le somme specificate all'articolo 16. Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. interessi calcolati ad un tasso pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto "disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria" ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 7.1.4.1. "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria", capitolo 3100, dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto Legge n. 351 sugli interessi ed altri proventi corrisposti sul conto presso la Tesoreria Centrale dello Stato e sugli altri conti intestati alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600. Nel caso in cui all'indebitamento a medio termine non garantito e non subordinato della Repubblica Italiana venga attribuito un rating inferiore a "AA -" da Standard & Poor's, ovvero a "Aa3" da Moody's Investors Service Ltd. ovvero a "AA - " da Fitch Ratings Ltd., la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. puo' utilizzare per le finalita' di cui al presente articolo un conto diverso da quello acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato da aprirsi presso un primario istituto di credito.