Art. 9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, sollecita la formulazione di offerte da parte di piu' banche italiane ed estere per la stipula ed il rinnovo di convenzioni per l'erogazione dei mutui a favore dei conduttori per l'acquisto degli immobili. Il Ministero dell'economia e delle finanze seleziona le offerte piu' vantaggiose tra quelle formulate dalle predette banche, con riferimento alle condizioni di finanziamento, all'entita' del credito complessivamente messo a disposizione nonche' alla copertura geografica offerta dalle suddette banche in relazione alla localizzazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto. Resta a carico degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e, ove previsto della legge, anche dell'Agenzia del Demanio, la differenza tra il tasso di interesse previsto nelle sopra citate convenzioni e il tasso di interesse fissato nel comma 8 del medesimo art. 6.