Art. 9.
   Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dell'Agenzia
del  Demanio  e  degli enti previdenziali individuati quali originari
proprietari  dei  beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio, sollecita la formulazione di offerte da parte di piu' banche
italiane  ed  estere  per la stipula ed il rinnovo di convenzioni per
l'erogazione  dei  mutui a favore dei conduttori per l'acquisto degli
immobili.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze seleziona le
offerte  piu' vantaggiose tra quelle formulate dalle predette banche,
con  riferimento  alle  condizioni  di finanziamento, all'entita' del
credito  complessivamente messo a disposizione nonche' alla copertura
geografica   offerta   dalle   suddette   banche  in  relazione  alla
localizzazione  degli  immobili  trasferiti  ai  sensi  del  presente
decreto.
   Resta   a   carico  degli  enti  previdenziali  individuati  quali
originari   proprietari  dei  beni  immobili  ai  sensi  dei  Decreti
dell'Agenzia  del  Demanio,  ai  sensi  del  comma  9 dell'art. 6 del
decreto  legislativo  16 febbraio 1996, n. 104, e, ove previsto della
legge,  anche dell'Agenzia del Demanio, la differenza tra il tasso di
interesse  previsto  nelle  sopra  citate  convenzioni  e il tasso di
interesse fissato nel comma 8 del medesimo art. 6.