ALLEGATO 1 ----> Vedere Allegato da Pag. 16 a Pag. 25 del S.O. <---- ALLEGATO 2 PERCENTUALI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO INIZIALE E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO DIFFERITO Percentuali per la ripartizione del prezzo iniziale Il prezzo iniziale da corrispondersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, e' ripartito secondo le seguenti percentuali: Stato Italiano 0.47% ENPALS 0.73% INAIL 16.41% INPDAI 29.85% INPDAP 43.2% INPS 8.4% IPSEMA 0.49% IPOST 0.45% Criteri per la ripartizione del prezzo differito Il prezzo differito di cui all'articolo 3 e' allocato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio tenuto conto degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto da ciascun soggetto, nonche' dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli immobili riferiti a ciascun soggetto. Al fine dell'allocazione del prezzo differito di cui all'articolo 3, e' tenuta dalla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze una contabilita' separata degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e della quota relativa dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite perfezionate da, o per conto o nell'interesse di, ciascuno dei soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio nonche' di ogni altro dato ed elemento che possa essere rilevante ai fini del calcolo di cui sopra. ALLEGATO 3 REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETA' S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. E CIASCUNO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E TRA LA SOCIETA' S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. E L'AGENZIA DEL DEMANIO, PER IL PERIODO TRA LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO E LA DATA DI EMISSIONE DEI TITOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 L'Agenzia del Demanio (in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto rispetto ai quali lo Stato Italiano e' individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio) e gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio (ciascuno, in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto rispetto ai quali lo stesso e' individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio), tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14: (a) assumono la gestione e sono responsabili dell'ordinaria e straordinaria manutenzione; (b) gestiscono i contratti di locazione, di assicurazione e gli altri contratti accessori in essere; per quanto riguarda in particolare, i contratti di locazione in essere: (i) si astengono dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali, e dall'estenderne la durata, salvo ove cio' sia espressamente previsto dalla legge, e (ii) si astengono, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili diversi da quelli residenziali, salvo che l'importo totale dei canoni annui del relativo contratto sia superiore al 6% del valore dell'immobile in questione, quale risultante dalla determinazione o, in assenza, dalla stima effettuata dall'Agenzia del Territorio; (c) tengono i rapporti con gli attuali locatari e con le altre controparti di cui ai contratti del precedente punto (b); (d) in relazione agli immobili attualmente non locati, si astengono dallo stipulare nuovi contratti di locazione o altri tipi di contratti la cui stipula comporti il venir meno per detti immobili dello stato libero da persone e cose; (e) assumono il patrocinio e proseguono le cause pendenti relative agli immobili e ne sostengono gli oneri economici; (f) si adoperano al fine di promuovere, consentire o agevolare le vendite ai sensi di legge e verificano la regolarita' della documentazione presentata dai soggetti interessati all'acquisto; (g) trasferiscono qualunque importo incassato a titolo di corrispettivo o di anticipazione a fronte della stipula di un contratto di compravendita o di un contratto preliminare di compravendita sul conto intestato alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. dalla stessa indicato; (h) per lo svolgimento delle attivita' di vendita percepiscono dalla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. una commissione pari al 2% del corrispettivo incassato al netto dell'I.V.A. ai sensi di legge, in relazione a qualsiasi contratto di compravendita stipulato tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14; (i) agiscono in buona fede e con la diligentia quam suis nell'esecuzione di tutto quanto precede. ALLEGATO 4 ELENCO SINTETICO DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E DI CIASCUNO DELI ENTI PREVIDENZIALI INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI TRASFERITI AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO E DI VENDITA DEI BENI IMMOBILI RESIDENZIALI TRASFERITI AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO CHE SARA' SOTTOSCRITTO TRA GLI STESSI E LA S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. AI SENSI DELL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 4 (a) Impegno a gestire i beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto; (b) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, impegno a (i) effettuare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, assumendosene le relative responsabilita', (ii) preservarne lo stato di conservazione, (iii) gestire i contratti connessi e, ove necessario, rinegoziarli, rinnovarli, modificarli e risolverli, (iv) gestire le procedure di vendita in conformita' con quanto previsto nell'apposito decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il programma dell'operazione (business plan) concordato nell'ambito del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (v) agire in nome e per conto della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in forza di procura da rilasciarsi a loro nome in relazione all'operazione di cartolarizzazione, (vi) porre in essere ogni altra attivita' prevista dalla legge, dai documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto e ogni altra attivita' eventualmente richiesta per l'attuazione del programma dell'operazione (business plan) (vii), collaborare pienamente con i soggetti incaricati della vendita dei beni immobili diversi da quelli residenziali, fornendo agli stessi tutta la documentazione in proprio possesso, (viii) tutelare, per quanto possibile, in relazione alla propria qualita' di soggetto incaricato della gestione di tutti i beni e della vendita degli immobili residenziali, gli interessi economici e giuridici della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., (ix) gestire, rinnovare, modificare e risolvere qualunque contratto accessorio, (x) astenersi dall'effettuare la compensazione di debiti della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nei propri confronti con propri crediti nei confronti della stessa, (xi) garantire ai conduttori il pacifico godimento dei beni immobili locati, (xii) astenersi dal concedere in locazione gli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto che non siano locati alla data del presente decreto, (xiii) astenersi dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, (xiv) astenersi dal rinnovare, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, i contratti di locazione relativi ad immobili diversi da quelli residenziali nel caso in cui il canone di locazione annuale non sia almeno pari o superiore al 6% del valore dell'immobile in questione, quale risultante dalla determinazione o, in assenza, dalla stima effettuata dall'Agenzia del Territorio, (xv) astenersi dal violare qualunque diritto al rinnovo dei contratti di locazione, e (xvi) porre in essere e fare si' che siano poste in essere, tutte le attivita' e i comportamenti necessari o utili all'espletamento delle procedure di vendita ed alla stipula dei contratti di compravendita come previsto dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4; (c) impegno (i) a dare istruzioni in relazione ai lavori da effettuarsi in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, (ii) di vigilanza rispetto alle attivita' poste in essere da qualunque consulente o subappaltatore che sia stato eventualmente incaricato, e (iii) a rendersi responsabile, nei confronti della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., per le attivita' poste in essere da eventuali consulenti e subappaltatori; (d) impegno a mantenere la detenzione qualificata ed il controllo dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto fino alla vendita finale di tali beni; (e) in relazione alla vendita di ciascuno degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, impegno a raccogliere, predisporre e mantenere a disposizione della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e/o dei soggetti dalla stessa designati e/o dei propri subappaltatori nelle ipotesi in cui questi siano nominati (i) tutti i contratti e gli altri documenti rilevanti in relazione allo stato di fatto e di diritto degli immobili, e (ii) tutti i documenti attestanti diritti di terzi o limitazioni di qualunque tipo, ivi inclusi i diritti di pegno, di ipoteca, di usufrutto, di prelazione, di opzione o i privilegi; (f) impegno ad inviare, con cadenza periodica, alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e/o ai soggetti dalla stessa designati e ai soggetti previsti nel contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 una comunicazione contenente tutti i dati e le informazioni richiesti nello stesso in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e in relazione all'attivita' di gestione e vendita; (g) impegno ad aderire alla convenzione da stipularsi tra la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e l'Agenzia del Territorio nonche' a porre in essere qualunque azione necessaria al fine di rendere vendibili i beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, ivi inclusi: (i) l'impegno ad aggiornare con i competenti uffici del catasto la documentazione esistente, (ii) l'impegno ad individuare esattamente con riferimento a ciascun immobile trasferito ai sensi del presente decreto i relativi accessori e pertinenze, (iii) l'impegno ad adottare, o far adottare, e modificare, o far modificare, secondo quanto di volta in volta necessario, le tabelle millesimali, e (iv) l'impegno a svolgere qualsiasi formalita' necessaria presso le autorita' competenti; (h) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, impegno a (i) mantenere la copertura assicurativa attualmente in essere, (ii) rinnovare, rinegoziare, modificare e integrare le polizze assicurative, (iii) provvedere al puntuale pagamento dei premi dovuti in base alle stesse, (iv) nominare la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. quale beneficiario e assicurato principale in relazione alle polizze assicurative stipulate, (v) tenere manlevata la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. da qualsiasi costo o spesa derivante dai predetti contratti di assicurazione, (vi) porre in essere ogni azione necessaria al fine del puntuale adempimento dei contratti di assicurazione da parte della societa' di assicurazione nei confronti della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., e (vii) fornire qualunque informazione rilevante in relazione alle polizze assicurative in essere e a quelle di volta in volta stipulate; (i) impegno a mantenere a disposizione della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. tutti i contratti, i registri, le fatture e gli altri documenti rilevanti, concernenti gli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e relativi alla propria attivita'; (j) impegno a nominare l'amministratore del condominio per ciascun immobile trasferito ai sensi del presente Decreto e/o a compiere ogni attivita' necessaria affinche' questi sia nominato e/o sostituito dalle rispettive assemblee di condominio; (k) impegno a far si' che (i) qualunque sub-appaltatore o consulente incaricato o nominato dallo stesso sia debitamente qualificato ed iscritto negli appositi albi, registri ed elenchi professionali, e (ii) qualunque amministratore di condominio sia debitamente qualificato ed iscritto negli appositi albi, registri ed elenchi professionali; (l) impegno a tenere la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. indenne e manlevata rispetto a qualunque costo o spesa che la stessa dovesse sostenere in conseguenza di, o attribuibile a, o fondata su: (i) danni agli immobili e/o nei confronti di terzi non coperti dalle polizze di assicurazione di cui al punto (h) che precede o eccedenti i massimali previsti da tali polizze, (ii) danni lamentati da terzi in relazione ai contratti attinenti agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, (iii) proprio mancato rispetto o mancato rispetto da parte dei propri consulenti, dipendenti e delle persone incaricate delle attivita' di manutenzione, della normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro e salute, (iv) violazione di qualunque diritto al rinnovo dei contratti di locazione garantito dalla legge, (v) qualunque inadempimento relativo ai contratti di locazione dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e ai contratti accessori relativi alla gestione degli immobili trasferiti stipulati prima della data del presente decreto, (vi) mancato rispetto delle procedure di vendita relative agli immobili residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto, (vii) violazione di qualunque diritto concesso dalle legge ai conduttori dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, (viii) violazione delle disposizioni di legge relative alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, e (ix) inadempimento da parte propria degli altri obblighi previsti dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4; (m) impegno a nominare, con urgenza, a proprie spese e nell'interesse della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., un subappaltatore nelle ipotesi in cui cio' sia richiesto dal contratto di gestione; (n) impegno ad agire, nello svolgimento delle proprie attribuzioni (i) con la diligenza utilizzata sino alla data del presente decreto, (ii) nel rispetto di tutte le specifiche disposizioni di legge relative ai beni di valore storico, di cui al Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, (iii) nel rispetto, in relazione alle procedure di vendita, dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 351, e (iv) nel rispetto di qualsivoglia disposizione di legge applicabile in relazione ai servizi svolti; (o) impegno a (i) mantenere i rapporti con gli attuali locatari dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e con le controparti degli altri contratti accessori, (ii) rappresentare la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nelle riunioni condominiali, (iii) corrispondere alla scadenza dei contratti di locazione degli immobili commerciali, in caso di mancato rinnovo, l'indennita' di avviamento ai conduttori, (iv) proseguire l'attivita' di accertamento e verifica circa il puntuale adempimento degli obblighi di pagamento dei locatari degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, (v) attivarsi per il recupero degli importi non pagati e dovuti a titolo di canoni di locazione dai conduttori degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, e (vi) sostenere i costi connessi con le attivita' di cui ai precedenti punti (iv) e (v); (p) impegno ad assumere, a proprie spese, il patrocinio ed a proseguire i giudizi pendenti e le procedure esecutive o concorsuali relative alla gestione dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto ed alla vendita degli immobili residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto, assumendo anche la difesa tecnica della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.; (q) impegno ad informare tempestivamente la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di qualunque fatto, evento, o accadimento che possa avere un effetto pregiudizievole sul programma dell'operazione (business plan); (r) impegno a disporre che sia versato direttamente dall'acquirente alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., qualunque importo dovuto alla stessa a fronte delle vendite perfezionate oltre a corrispondere qualunque importo riscosso relativo agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, in conformita' con quanto previsto all'articolo 16; (s) conferma, alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in relazione agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto (i) della legittima, piena ed esclusiva titolarita', alla data del presente decreto, e (ii) del pieno possesso alla data del presente decreto; (t) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al proprio status di ente pubblico con personalita' giuridica autonoma, (ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione, e (iii) ai propri poteri di stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e di assunzione degli obblighi ivi previsti; (u) dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi ivi previsti, (ii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrivera' per proprio conto il contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (iii) al fatto che la conclusione del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi ad esso relativi, e (iv) alla natura di atto di diritto privato della gestione degli immobili e alla non opponibilita' di immunita' o privilegi; (v) conferma della piena conoscenza dell'ordine di priorita' previsto per i pagamenti da parte della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., o di suoi incaricati, a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e dismissione degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto o altre operazioni connesse alla cartolarizzazione; e (w) altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti ai fini del rilascio del rating in relazione all'operazione di cartolarizzazione. ALLEGATO 5 ELENCO SINTETICO DELLE DICHIARAZIONI DA RILASCIARSI E DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NELL'INTERESSE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E DEI SOGGETTI INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO Nei confronti della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli di cui all'articolo 14: (a) dichiarazioni e garanzie in merito (i) ai propri poteri di stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte, e di assunzione dei relativi obblighi, (ii) all'adempimento di tutto quanto necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti, per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti dell'operazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte e per l'assunzione dei relativi obblighi, (iii) alla capacita', potere di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, (iv) al fatto che la stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti dell'operazione, di cui e' parte, e l'adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi di questi non confliggano con la normativa applicabile e con obbligazioni assunte precedentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze, (v) alla natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali sia parte, (vi) alla inopponibilita' alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di immunita' o privilegi connessi alla propria natura pubblicistica, fatti salvi quelli previsti da apposite previsioni di legge, e (vii) alla piena conoscenza degli obblighi assunti dalla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e dell'ordine di priorita' previsto per i pagamenti da effettuarsi ai sensi dei documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione; (b) in relazione all'Agenzia del Demanio ed a ciascun ente previdenziale individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'esistenza, alla regolare costituzione e allo status di ente pubblico/ente strumentale dello Stato, (ii) alla non applicabilita' a carico dello stesso delle procedure concorsuali e di liquidazione, fatta eccezione per la speciale procedura di liquidazione prevista dalla Legge n. 1404 del 4 dicembre 1956, per quanto applicabile, (iii) alla non sussistenza della speciale procedura di liquidazione prevista dalla Legge n. 1404 del 4 dicembre 1956 a carico dello stesso, (iv) alla non sussistenza, per quanto conosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di alcuna indagine o ispezione volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per dar corso alla procedura di liquidazione a carico dello stesso, (v) alla inesistenza di alcun atto o attivita' posto in essere dallo stesso ovvero di alcun procedimento giudiziale o amministrativo a carico dello stesso che possa avere come conseguenza l'avvio della procedura di liquidazione, (vi) ai poteri dello stesso di stipulare il rispettivo contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e di assumere e dare esecuzione agli obblighi dallo stesso derivanti, (vii) all'adempimento da parte dello stesso di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e l'assunzione e l'esecuzione degli obblighi ivi previsti, (viii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive per conto dello stesso il contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (ix) al fatto che la stipula e l'esecuzione del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 siano validamente assunte e vincolanti per lo stesso, senza che sia necessaria per la loro efficacia alcun altro atto autorizzazione o formalita', (x) al fatto che la stipula e l'esecuzione del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 non confliggano con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi allo stesso, (xi) alla natura privatistica della stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e dell'adempimento degli obblighi ivi assunti dallo stesso, (xii) alla non opponibilita' di immunita' o privilegi, fatti salvi quelli previsti da apposite previsioni di legge, alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nell'ambito della stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e dell'adempimento degli obblighi ivi assunti dallo stesso, (xiii) alla veridicita' e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel bilancio consuntivo del 2001 dello stesso nonche' al fatto che detto bilancio consuntivo del 2001 e il bilancio preventivo del 2002 sono stati redatti in conformita' ai rilevanti principi contabili, (xiv) alla conformita' di tali bilanci alle norme applicabili, e (xv) al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla capacita' dello stesso di adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4; (c) dichiarazioni e garanzie in merito al fatto che il prospetto informativo, anche preliminare, salvo per quanto concerne quest'ultimo le modificazioni apportate con il prospetto definitivo, predisposto in relazione all'operazione di cartolarizzazione, contiene tutte le informazioni rilevanti in relazione ai titoli di cui all'articolo 14, e occorrenti al fine di consentire agli investitori di valutare la situazione economica e finanziaria dell'Agenzia del Demanio e di ciascun soggetto individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e le caratteristiche degli immobili trasferiti alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle sezioni del prospetto informativo preliminare, o anche definitivo, in relazione ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze non assume alcuna responsabilita' ai sensi di quanto previsto nel contratto di garanzia ed indennizzo; (d) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto dai soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla correttezza e veridicita' delle informazioni relative agli immobili riportate nei Decreti dell'Agenzia del Demanio e nel presente decreto, (ii) alla legittima titolarita' dei beni immobili in capo ai soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio fino al trasferimento in favore della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e all'assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili stessi, (iii) al fatto che gli immobili sono stati inseriti nelle dichiarazioni fiscali, ove previste, dei soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, (iv) all'assenza di diritti di opzione o di prelazione di terzi in relazione agli immobili, ad eccezione dei diritti previsti dalla legge, (v) all'assenza, nei contratti di locazione relativi agli immobili, di clausole che impongano il rinnovo senza facolta' di disdetta da parte del locatore, salvo quanto previsto dalla legge, e (vi) alle percentuali delle specifiche categorie di immobili rispetto al totale dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.; Nei confronti della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.: (e) impegno ad informare la SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. dell'eventuale non correttezza e veridicita', sotto profili rilevanti, delle dichiarazioni e garanzie rilasciate o di propri inadempimenti; (f) impegno a tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., nella misura e secondo le modalita' fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui la vendita di uno o piu' beni immobili sia legalmente impossibile per effetto del ripetuto e grave inadempimento dell'Agenzia del Demanio, o degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, all'obbligo di cooperare con il subappaltatore incaricato della gestione delle vendite, laddove questi debba essere nominato; (g) impegno a tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. da qualunque danno connesso a (i) dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e veritiere, (ii) l'inadempimento di obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze, (iii) procedure promosse da terzi nei confronti della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. in relazione a fatti o omissioni dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del presente decreto, che non siano indennizzabili da parte di tali soggetti ai sensi dei rispettivi contratti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (iv) sentenze emesse a carico della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. in relazione a fatti o omissioni dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del presente decreto, che non siano indennizzabili da parte dei predetti soggetti ai sensi dei rispettivi contratti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (v) procedure promosse da chiunque nei confronti della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. in relazione a danni derivanti dalla violazione delle procedure per la vendita relative ad immobili residenziali o dei diritti garantiti ai conduttori degli immobili dal Decreto Legge n. 351 o da ogni altra disposizione di legge applicabile, laddove detti danni non siano indennizzabili da parte del soggetto gestore di dette vendite ai sensi del rispettivo contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, e (vi) mancato pagamento da parte dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio di imposte e tasse relative ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., e che siano maturate antecedentemente la data del trasferimento; (h) impegno a tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., mediante il trasferimento di immobili, nella misura, secondo le modalita' e subordinatamente ai limiti minimi fissati nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualsiasi danno connesso a (i) l'accertamento giudiziale dell'illegittimita' o dell'inefficacia del trasferimento, alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., di qualsiasi immobile ai sensi del presente decreto, (ii) l'evizione, anche parziale, di qualsiasi immobile, (iii) l'impossibilita' legale di vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso alla normativa vigente, e (iv) l'impossibilita' legale di vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso alla normativa ambientale; (i) impegno a fare in modo che il trasferimento degli immobili di cui al precedente paragrafo venga effettuato in conformita' con quanto previsto dal contratto di garanzia ed indennizzo; (j) in relazione al trasferimento degli immobili di cui al paragrafo (i), impegno a fornire garanzie ed assumere obblighi sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti per il trasferimento degli immobili ai sensi del presente decreto; (k) impegno a corrispondere alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in nome e per conto dei soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, un importo come determinato nel contratto di garanzia ed indennizzo nel caso in cui il trasferimento di cui al paragrafo (i) non possa essere effettuato ai sensi ed alle condizioni determinate dal contratto di garanzia ed indennizzo. Nei confronti dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli di cui all'articolo 14: (l) impegno a tenere indenni tali soggetti da qualunque danno connesso alla non correttezza o non veridicita', sotto profili rilevanti, delle informazioni riportate nel prospetto informativo (anche nella versione preliminare) relativo all'operazione di cartolarizzazione, per le quali sono state fornite garanzie, ad eccezione delle sezioni del prospetto informativo preliminare o anche definitivo in relazione ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze non assume alcuna responsabilita' ai sensi di quanto previsto nel contratto di garanzia ed indennizzo, e salvo che tali danni siano dovuti a colpa grave o a dolo dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli di cui all'articolo 14; (m) altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti ai fini del rilascio del rating in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto. ALLEGATO 6 CARATTERISTICHE DEI TITOLI DA EMETTERSI DA PARTE DELLA S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DI CUI AL PRESENTE DECRETO Classe A (suddivisibile in piu' serie) Importo: importo fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali Euro 5.800.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi i nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sara' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Rating atteso: Non inferiore a: AAA da Standard & Poor's; Aaa da Moody's Investor Service Ltd, e AAA da Fitch Ratings Ltd. Classe B (suddivisibile in piu' serie) Importo: fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali Euro 1.200.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi i nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sara' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Rating atteso: Non inferiore a: AA da Standard & Poor's, Aa3 da Moody's Investor Service Ltd, e AA da Fitch Ratings Ltd. Classe C (suddivisibile in piu' serie) Importo: fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali Euro 1.000.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi i nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sara' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Rating atteso: Non inferiore a: A da Standard & Poor's, A3 da Moody's Investor Service Ltd, e A da Fitch Ratings Ltd. CARATTERISTICHE COMUNI ALLE CLASSI DI TITOLI Valuta Euro e/o Dollari U.S.A. Taglio minimo: Euro 1.000 e/o Dollari U.S.A. 1.000 o e multipli di importo da determinarsi tenendo conto della domanda degli investitori. Cedole e date di pagamento: Pagamenti trimestrali posticipati, indicativamente pagabili a partire dal mese di aprile 2003. Tasso d'interesse: Euribor tre mesi e/o Libor Dollaro USA tre mesi, (interpolati per il primo periodo di interessi) maggiorati di un margine, da determinarsi, in funzione delle domanda degli investitori, in prossimita' del collocamento per ciascuna serie. Natura dei titoli: Titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti di cui all'articolo 15. I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti della societa' di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione, alle modalita' di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in ordine alle modalita' di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita'. Rimborso: Per ogni serie e' previsto il rimborso per intero o anche in parte a decorrere dalla data di pagamento che sara' determinata, in prossimita' del collocamento, e ad ogni data di pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorita' dei pagamenti di cui all'articolo 15. Scadenza stimata: Entro 5 anni dall'emissione. Scadenza legale: Entro 10 anni dall'emissione. Quotazione I titoli potranno essere ammessi alla quotazione presso la Borsa valori di Lussemburgo. I titoli potranno essere, altresi', ammessi a quotazione presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione Europea. Rimborso facoltativo: La societa' emittente ha la facolta' di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) al verificarsi di eventi aventi rilevanza fiscale relativi (i) alla societa' emittente, (ii) al patrimonio separato, (iii) ai titoli emessi, o (iv) ai flussi monetari relativi ricevuti o versati dalla societa' emittente i titoli in relazione all'operazione di cartolarizzazione. Possibilita' di nuove emissioni La societa' emittente potra' riaprire l'operazione di cartolarizzazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte, in una o piu' volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i quali costituiranno patrimonio separato unitamente ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e in esecuzione del contratto di garanzia e indennizzo, a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto. Scadenza anticipata: Qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illegittima, il Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo, se cosi' richiesto da una deliberazione straordinaria dei portatori dei titoli appartenenti alla classe dei titoli che gode del grado di priorita' piu' elevato secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti di cui all'articolo 15, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine. Rappresentante dei portatori dei titoli: I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli incaricato ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in merito alle modalita' di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita'. Legge regolatrice: Legge italiana. Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di Roma.