(all. 1 - art. 1)
                             ALLEGATO 1

    ---->   Vedere Allegato da Pag. 16 a Pag. 25 del S.O.  <----

                             ALLEGATO 2

         PERCENTUALI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO INIZIALE
         E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO DIFFERITO

   Percentuali per la ripartizione del prezzo iniziale
   Il  prezzo iniziale da corrispondersi al Ministero dell'economia e
delle  finanze ai sensi dell'art. 3, e' ripartito secondo le seguenti
percentuali:
   Stato Italiano				0.47%
   ENPALS				0.73%
   INAIL					16.41%
   INPDAI				29.85%
   INPDAP				43.2%
   INPS					8.4%
   IPSEMA				0.49%
   IPOST					0.45%
   Criteri per la ripartizione del prezzo differito
   Il  prezzo  differito  di  cui  all'articolo  3  e'  allocato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle finanze tra i soggetti individuati
quali  originari  proprietari  dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia  del  Demanio  tenuto conto degli immobili trasferiti ai
sensi  del  presente  decreto da ciascun soggetto, nonche' dei costi,
delle  tempistiche  e  dei  proventi  delle  vendite  degli  immobili
riferiti a ciascun soggetto.
   Al  fine dell'allocazione del prezzo differito di cui all'articolo
3,  e'  tenuta  dalla  S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze
una  contabilita'  separata  degli  immobili  trasferiti ai sensi del
presente  decreto e della quota relativa dei costi, delle tempistiche
e  dei  proventi  delle  vendite  perfezionate  da,  o  per  conto  o
nell'interesse  di, ciascuno dei soggetti individuati quali originari
proprietari  dei  beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio  nonche'  di  ogni  altro  dato  ed elemento che possa essere
rilevante ai fini del calcolo di cui sopra.
                             ALLEGATO 3
            REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETA'
   S.C.I.P.  SOCIETA'  CARTOLARIZZAZIONE  IMMOBILI  PUBBLICI S.R.L. E
CIASCUNO   DEGLI   ENTI  PREVIDENZIALI  INDIVIDUATI  QUALI  ORIGINARI
PROPRIETARI  DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E
TRA LA SOCIETA' S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI
S.R.L.  E  L'AGENZIA  DEL  DEMANIO,  PER  IL  PERIODO  TRA LA DATA DI
PUBBLICAZIONE  DEL PRESENTE DECRETO E LA DATA DI EMISSIONE DEI TITOLI
DI CUI ALL'ARTICOLO 14
   L'Agenzia del Demanio (in relazione ai beni immobili trasferiti ai
sensi  del  presente  decreto  rispetto ai quali lo Stato Italiano e'
individuato  quale  originario  proprietario  ai  sensi  dei  Decreti
dell'Agenzia  del Demanio) e gli enti previdenziali individuati quali
originari   proprietari  dei  beni  immobili  ai  sensi  dei  Decreti
dell'Agenzia  del  Demanio  (ciascuno,  in relazione ai beni immobili
trasferiti  ai sensi del presente decreto rispetto ai quali lo stesso
e'  individuato  quale  originario  proprietario ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia  del Demanio), tra la data di pubblicazione del presente
decreto e la data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14:
   (a)  assumono  la  gestione  e  sono responsabili dell'ordinaria e
straordinaria manutenzione;
   (b)  gestiscono  i  contratti di locazione, di assicurazione e gli
altri   contratti   accessori  in  essere;  per  quanto  riguarda  in
particolare, i contratti di locazione in essere: (i) si astengono dal
rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali,
e  dall'estenderne  la  durata,  salvo  ove  cio'  sia  espressamente
previsto  dalla  legge,  e  (ii) si astengono, salvo ove diversamente
stabilito  dalla  legge,  dal  rinnovare  i  contratti  di  locazione
relativi  ad  immobili  diversi  da  quelli  residenziali,  salvo che
l'importo   totale  dei  canoni  annui  del  relativo  contratto  sia
superiore   al  6%  del  valore  dell'immobile  in  questione,  quale
risultante dalla determinazione o, in assenza, dalla stima effettuata
dall'Agenzia del Territorio;
   (c)  tengono  i  rapporti  con gli attuali locatari e con le altre
controparti di cui ai contratti del precedente punto (b);
   (d)   in  relazione  agli  immobili  attualmente  non  locati,  si
astengono  dallo  stipulare nuovi contratti di locazione o altri tipi
di contratti la cui stipula comporti il venir meno per detti immobili
dello stato libero da persone e cose;
   (e) assumono il patrocinio e proseguono le cause pendenti relative
agli immobili e ne sostengono gli oneri economici;
   (f)  si adoperano al fine di promuovere, consentire o agevolare le
vendite   ai  sensi  di  legge  e  verificano  la  regolarita'  della
documentazione presentata dai soggetti interessati all'acquisto;
   (g)   trasferiscono   qualunque  importo  incassato  a  titolo  di
corrispettivo  o  di  anticipazione  a  fronte  della  stipula  di un
contratto   di   compravendita  o  di  un  contratto  preliminare  di
compravendita    sul   conto   intestato   alla   S.C.I.P.   Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. dalla stessa indicato;
   (h)  per  lo  svolgimento  delle attivita' di vendita percepiscono
dalla  S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
una  commissione  pari  al  2%  del  corrispettivo incassato al netto
dell'I.V.A.  ai sensi di legge, in relazione a qualsiasi contratto di
compravendita  stipulato  tra  la  data di pubblicazione del presente
decreto e la data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14;
   (i)  agiscono  in  buona  fede  e  con  la  diligentia  quam  suis
nell'esecuzione di tutto quanto precede.
                             ALLEGATO 4
   ELENCO  SINTETICO DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DELL'AGENZIA
DEL  DEMANIO  E DI CIASCUNO DELI ENTI PREVIDENZIALI INDIVIDUATI QUALI
ORIGINARI  PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL
DEMANIO  NELL'AMBITO  DEL  CONTRATTO  DI  GESTIONE  DEI BENI IMMOBILI
TRASFERITI  AI  SENSI  DEL  PRESENTE  DECRETO  E  DI VENDITA DEI BENI
IMMOBILI  RESIDENZIALI  TRASFERITI  AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO CHE
SARA'   SOTTOSCRITTO   TRA   GLI   STESSI   E  LA  S.C.I.P.  SOCIETA'
CARTOLARIZZAZIONE  IMMOBILI  PUBBLICI  S.R.L.  AI  SENSI  DELL'ULTIMO
CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 4
   (a)  Impegno  a  gestire  i  beni immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto;
   (b) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto,  impegno  a (i) effettuare la manutenzione sia ordinaria che
straordinaria,   assumendosene   le  relative  responsabilita',  (ii)
preservarne  lo  stato  di  conservazione,  (iii) gestire i contratti
connessi  e,  ove necessario, rinegoziarli, rinnovarli, modificarli e
risolverli,  (iv)  gestire le procedure di vendita in conformita' con
quanto  previsto  nell'apposito  decreto  da  emanarsi  da  parte del
Ministero   dell'Economia   e   delle  Finanze  e  con  il  programma
dell'operazione  (business plan) concordato nell'ambito del contratto
di  cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (v) agire in nome e per
conto  della  S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l.,  in  forza di procura da rilasciarsi a loro nome in relazione
all'operazione  di cartolarizzazione, (vi) porre in essere ogni altra
attivita' prevista dalla legge, dai documenti relativi all'operazione
di  cartolarizzazione  di  cui  al  presente  decreto  e  ogni  altra
attivita'  eventualmente  richiesta  per  l'attuazione  del programma
dell'operazione  (business  plan) (vii), collaborare pienamente con i
soggetti incaricati della vendita dei beni immobili diversi da quelli
residenziali, fornendo agli stessi tutta la documentazione in proprio
possesso,  (viii)  tutelare,  per quanto possibile, in relazione alla
propria  qualita'  di  soggetto  incaricato della gestione di tutti i
beni  e  della  vendita  degli  immobili  residenziali, gli interessi
economici  e  giuridici  della  S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione
Immobili  Pubblici  S.r.l.,  (ix)  gestire,  rinnovare,  modificare e
risolvere    qualunque    contratto    accessorio,    (x)   astenersi
dall'effettuare  la  compensazione  di debiti della S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici S.r.l. nei propri confronti con
propri   crediti  nei  confronti  della  stessa,  (xi)  garantire  ai
conduttori  il  pacifico  godimento  dei  beni immobili locati, (xii)
astenersi dal concedere in locazione gli immobili trasferiti ai sensi
del  presente  decreto  che  non  siano locati alla data del presente
decreto,  (xiii)  astenersi  dal  rinnovare  i contratti di locazione
relativi  ad  immobili residenziali, salvo ove diversamente stabilito
dalla  legge,  (xiv)  astenersi dal rinnovare, salvo ove diversamente
stabilito  dalla legge, i contratti di locazione relativi ad immobili
diversi da quelli residenziali nel caso in cui il canone di locazione
annuale   non   sia   almeno  pari  o  superiore  al  6%  del  valore
dell'immobile  in questione, quale risultante dalla determinazione o,
in  assenza, dalla stima effettuata dall'Agenzia del Territorio, (xv)
astenersi  dal  violare qualunque diritto al rinnovo dei contratti di
locazione,  e  (xvi)  porre  in  essere e fare si' che siano poste in
essere,  tutte  le  attivita'  e  i  comportamenti  necessari o utili
all'espletamento  delle  procedure  di  vendita  ed  alla stipula dei
contratti  di  compravendita  come  previsto  dal  contratto  di  cui
all'ultimo capoverso dell'articolo 4;
   (c)  impegno  (i)  a  dare  istruzioni  in  relazione ai lavori da
effettuarsi  in  relazione  ai  beni immobili trasferiti ai sensi del
presente  decreto, (ii) di vigilanza rispetto alle attivita' poste in
essere  da  qualunque  consulente  o  subappaltatore  che  sia  stato
eventualmente  incaricato,  e  (iii)  a  rendersi  responsabile,  nei
confronti della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l.,  per  le  attivita' poste in essere da eventuali consulenti e
subappaltatori;
   (d)  impegno a mantenere la detenzione qualificata ed il controllo
dei  beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto fino alla
vendita finale di tali beni;
   (e)   in   relazione  alla  vendita  di  ciascuno  degli  immobili
trasferiti  ai  sensi  del  presente  decreto, impegno a raccogliere,
predisporre  e  mantenere  a  disposizione  della  S.C.I.P.  Societa'
Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l.  e/o dei soggetti dalla
stessa  designati  e/o dei propri subappaltatori nelle ipotesi in cui
questi  siano  nominati  (i)  tutti i contratti e gli altri documenti
rilevanti  in  relazione  allo  stato  di  fatto  e  di diritto degli
immobili,  e  (ii)  tutti  i  documenti attestanti diritti di terzi o
limitazioni  di  qualunque  tipo,  ivi inclusi i diritti di pegno, di
ipoteca, di usufrutto, di prelazione, di opzione o i privilegi;
   (f)  impegno  ad  inviare,  con  cadenza  periodica, alla S.C.I.P.
Societa'  Cartolarizzazione  Immobili Pubblici S.r.l. e/o ai soggetti
dalla  stessa  designati  e ai soggetti previsti nel contratto di cui
all'ultimo  capoverso  dell'articolo  4  una comunicazione contenente
tutti i dati e le informazioni richiesti nello stesso in relazione ai
beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e in relazione
all'attivita' di gestione e vendita;
   (g)  impegno  ad  aderire  alla  convenzione  da stipularsi tra la
S.C.I.P.   Societa'  Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l.  e
l'Agenzia  del  Territorio nonche' a porre in essere qualunque azione
necessaria al fine di rendere vendibili i beni immobili trasferiti ai
sensi  del presente decreto, ivi inclusi: (i) l'impegno ad aggiornare
con i competenti uffici del catasto la documentazione esistente, (ii)
l'impegno  ad  individuare  esattamente  con  riferimento  a  ciascun
immobile   trasferito  ai  sensi  del  presente  decreto  i  relativi
accessori  e pertinenze, (iii) l'impegno ad adottare, o far adottare,
e  modificare,  o  far  modificare,  secondo quanto di volta in volta
necessario,  le  tabelle  millesimali,  e  (iv)  l'impegno a svolgere
qualsiasi formalita' necessaria presso le autorita' competenti;
   (h) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto,   impegno   a   (i)   mantenere  la  copertura  assicurativa
attualmente  in  essere,  (ii)  rinnovare,  rinegoziare, modificare e
integrare  le  polizze  assicurative,  (iii)  provvedere  al puntuale
pagamento  dei  premi  dovuti  in  base alle stesse, (iv) nominare la
S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione  Immobili Pubblici S.r.l. quale
beneficiario  e  assicurato  principale  in  relazione  alle  polizze
assicurative  stipulate,  (v)  tenere  manlevata la S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. da qualsiasi costo o spesa
derivante  dai  predetti  contratti  di  assicurazione, (vi) porre in
essere  ogni  azione  necessaria al fine del puntuale adempimento dei
contratti  di  assicurazione da parte della societa' di assicurazione
nei  confronti  della  S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione Immobili
Pubblici  S.r.l., e (vii) fornire qualunque informazione rilevante in
relazione  alle polizze assicurative in essere e a quelle di volta in
volta stipulate;
   (i)  impegno  a  mantenere  a disposizione della S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l.  tutti  i  contratti, i
registri, le fatture e gli altri documenti rilevanti, concernenti gli
immobili  trasferiti  ai  sensi  del presente decreto e relativi alla
propria attivita';
   (j) impegno a nominare l'amministratore del condominio per ciascun
immobile trasferito ai sensi del presente Decreto e/o a compiere ogni
attivita'  necessaria  affinche'  questi  sia nominato e/o sostituito
dalle rispettive assemblee di condominio;
   (k)  impegno  a  far  si'  che  (i)  qualunque  sub-appaltatore  o
consulente   incaricato  o  nominato  dallo  stesso  sia  debitamente
qualificato  ed  iscritto  negli  appositi  albi, registri ed elenchi
professionali,  e  (ii)  qualunque  amministratore  di condominio sia
debitamente  qualificato ed iscritto negli appositi albi, registri ed
elenchi professionali;
   (l)  impegno  a  tenere  la  S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione
Immobili  Pubblici  S.r.l.  indenne  e manlevata rispetto a qualunque
costo  o  spesa  che la stessa dovesse sostenere in conseguenza di, o
attribuibile  a,  o  fondata  su:  (i)  danni  agli  immobili e/o nei
confronti  di terzi non coperti dalle polizze di assicurazione di cui
al  punto  (h)  che  precede o eccedenti i massimali previsti da tali
polizze,  (ii)  danni  lamentati  da  terzi in relazione ai contratti
attinenti  agli  immobili  trasferiti  ai sensi del presente decreto,
(iii) proprio mancato rispetto o mancato rispetto da parte dei propri
consulenti,  dipendenti e delle persone incaricate delle attivita' di
manutenzione, della normativa applicabile in materia di sicurezza sul
lavoro  e salute, (iv) violazione di qualunque diritto al rinnovo dei
contratti   di   locazione   garantito  dalla  legge,  (v)  qualunque
inadempimento  relativo  ai  contratti di locazione dei beni immobili
trasferiti  ai  sensi  del  presente decreto e ai contratti accessori
relativi  alla  gestione  degli  immobili  trasferiti stipulati prima
della   data  del  presente  decreto,  (vi)  mancato  rispetto  delle
procedure  di  vendita relative agli immobili residenziali trasferiti
ai  sensi del presente decreto, (vii) violazione di qualunque diritto
concesso  dalle  legge  ai conduttori dei beni immobili trasferiti ai
sensi  del  presente decreto, (viii) violazione delle disposizioni di
legge   relative  alla  riservatezza  ed  alla  protezione  dei  dati
personali, e (ix) inadempimento da parte propria degli altri obblighi
previsti dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4;
   (m)   impegno   a   nominare,  con  urgenza,  a  proprie  spese  e
nell'interesse  della  S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione Immobili
Pubblici  S.r.l.,  un  subappaltatore  nelle  ipotesi in cui cio' sia
richiesto dal contratto di gestione;
   (n) impegno ad agire, nello svolgimento delle proprie attribuzioni
(i)  con la diligenza utilizzata sino alla data del presente decreto,
(ii)  nel  rispetto  di  tutte  le  specifiche  disposizioni di legge
relative  ai beni di valore storico, di cui al Decreto Legislativo n.
490  del  29  ottobre  1999,  (iii)  nel  rispetto, in relazione alle
procedure  di  vendita,  dell'articolo  3 del Decreto Legge n. 351, e
(iv)  nel  rispetto di qualsivoglia disposizione di legge applicabile
in relazione ai servizi svolti;
   (o)  impegno  a  (i) mantenere i rapporti con gli attuali locatari
dei  beni  immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e con le
controparti  degli  altri  contratti accessori, (ii) rappresentare la
S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione  Immobili Pubblici S.r.l. nelle
riunioni   condominiali,   (iii)   corrispondere  alla  scadenza  dei
contratti di locazione degli immobili commerciali, in caso di mancato
rinnovo,  l'indennita'  di  avviamento ai conduttori, (iv) proseguire
l'attivita'  di accertamento e verifica circa il puntuale adempimento
degli obblighi di pagamento dei locatari degli immobili trasferiti ai
sensi  del  presente  decreto,  (v)  attivarsi  per il recupero degli
importi  non  pagati  e  dovuti  a  titolo di canoni di locazione dai
conduttori degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, e
(vi) sostenere i costi connessi con le attivita' di cui ai precedenti
punti (iv) e (v);
   (p)  impegno  ad  assumere,  a  proprie  spese, il patrocinio ed a
proseguire  i giudizi pendenti e le procedure esecutive o concorsuali
relative  alla  gestione  dei  beni  immobili trasferiti ai sensi del
presente   decreto   ed  alla  vendita  degli  immobili  residenziali
trasferiti  ai  sensi del presente decreto, assumendo anche la difesa
tecnica  della  S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l.;
   (q)  impegno  ad  informare  tempestivamente  la S.C.I.P. Societa'
Cartolarizzazione   Immobili  Pubblici  S.r.l.  di  qualunque  fatto,
evento,  o accadimento che possa avere un effetto pregiudizievole sul
programma dell'operazione (business plan);
   (r)    impegno   a   disporre   che   sia   versato   direttamente
dall'acquirente  alla  S.C.I.P.  Societa'  Cartolarizzazione Immobili
Pubblici  S.r.l., qualunque importo dovuto alla stessa a fronte delle
vendite perfezionate oltre a corrispondere qualunque importo riscosso
relativo  agli  immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, in
conformita' con quanto previsto all'articolo 16;
   (s)  conferma,  alla  S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili
Pubblici  S.r.l.,  in relazione agli immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto (i) della legittima, piena ed esclusiva titolarita',
alla  data  del presente decreto, e (ii) del pieno possesso alla data
del presente decreto;
   (t)  dichiarazioni  e  garanzie in merito (i) al proprio status di
ente  pubblico  con  personalita'  giuridica  autonoma, (ii) alla non
sussistenza  di  procedure  concorsuali o di liquidazione, e (iii) ai
propri  poteri  di  stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso
dell'articolo 4 e di assunzione degli obblighi ivi previsti;
   (u)  dichiarazioni  e  garanzie  in  merito (i) all'adempimento di
tutto   quanto  necessario  per  la  stipula  del  contratto  di  cui
all'ultimo  capoverso  dell'articolo  4 e l'assunzione degli obblighi
ivi  previsti, (ii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita
autorizzazione  della persona che sottoscrivera' per proprio conto il
contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (iii) al fatto
che   la  conclusione  del  contratto  di  cui  all'ultimo  capoverso
dell'articolo  4  non confligge con norme di legge od altri obblighi,
atti  o  giudizi  ad  esso  relativi,  e  (iv) alla natura di atto di
diritto   privato   della   gestione   degli   immobili  e  alla  non
opponibilita' di immunita' o privilegi;
   (v)  conferma  della  piena  conoscenza  dell'ordine  di priorita'
previsto   per   i   pagamenti   da  parte  della  S.C.I.P.  Societa'
Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici S.r.l., o di suoi incaricati, a
valere  sui  flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e dismissione
degli  immobili  trasferiti  ai  sensi  del  presente decreto o altre
operazioni connesse alla cartolarizzazione; e
   (w)  altri  impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti
ai  fini  del  rilascio  del  rating  in  relazione all'operazione di
cartolarizzazione.
                             ALLEGATO 5
   ELENCO  SINTETICO  DELLE  DICHIARAZIONI  DA  RILASCIARSI  E  DEGLI
IMPEGNI  DA  ASSUMERSI  DA  PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE,  NELL'INTERESSE  DELL'AGENZIA  DEL  DEMANIO  E  DEI SOGGETTI
INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
   Nei  confronti  della  SCIP  Societa'  Cartolarizzazione  Immobili
Pubblici S.r.l. e dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli
di cui all'articolo 14:
   (a)  dichiarazioni  e  garanzie  in merito (i) ai propri poteri di
stipula  del  contratto  di  garanzia  ed  indennizzo  e  degli altri
documenti  relativi  all'operazione di cartolarizzazione dei quali il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze sia parte, e di assunzione
dei   relativi   obblighi,   (ii)  all'adempimento  di  tutto  quanto
necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti,
per  la  stipula del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri
documenti  dell'operazione  dei  quali  il  Ministero dell'economia e
delle  finanze  sia  parte  e per l'assunzione dei relativi obblighi,
(iii)   alla   capacita',   potere   di   rappresentanza   e   debita
autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia
ed  indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze,
(iv)  al fatto che la stipula del contratto di garanzia ed indennizzo
e   degli  altri  documenti  dell'operazione,  di  cui  e'  parte,  e
l'adempimento  delle  obbligazioni  assunte  ai  sensi  di questi non
confliggano  con  la normativa applicabile e con obbligazioni assunte
precedentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze, (v) alla
natura    privatistica   degli   obblighi   assunti   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze ai sensi del contratto di garanzia e
indennizzo   e  degli  altri  documenti  relativi  all'operazione  di
cartolarizzazione dei quali sia parte, (vi) alla inopponibilita' alla
SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di immunita'
o  privilegi  connessi alla propria natura pubblicistica, fatti salvi
quelli  previsti  da apposite previsioni di legge, e (vii) alla piena
conoscenza    degli    obblighi    assunti    dalla   SCIP   Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e dell'ordine di priorita'
previsto  per  i  pagamenti  da  effettuarsi  ai  sensi dei documenti
relativi all'operazione di cartolarizzazione;
   (b)  in  relazione  all'Agenzia  del  Demanio  ed  a  ciascun ente
previdenziale  individuato quale originario proprietario ai sensi dei
Decreti  dell'Agenzia del Demanio, dichiarazioni e garanzie in merito
(i)  all'esistenza,  alla regolare costituzione e allo status di ente
pubblico/ente strumentale dello Stato, (ii) alla non applicabilita' a
carico  dello  stesso  delle procedure concorsuali e di liquidazione,
fatta  eccezione  per  la speciale procedura di liquidazione prevista
dalla  Legge  n.  1404  del  4 dicembre 1956, per quanto applicabile,
(iii)  alla  non sussistenza della speciale procedura di liquidazione
prevista  dalla  Legge  n.  1404  del  4 dicembre 1956 a carico dello
stesso,   (iv)  alla  non  sussistenza,  per  quanto  conosciuto  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  alcuna  indagine  o
ispezione  volta  ad  accertare  la sussistenza dei requisiti per dar
corso  alla procedura di liquidazione a carico dello stesso, (v) alla
inesistenza  di  alcun  atto o attivita' posto in essere dallo stesso
ovvero  di  alcun  procedimento  giudiziale o amministrativo a carico
dello stesso che possa avere come conseguenza l'avvio della procedura
di  liquidazione,  (vi)  ai  poteri  dello  stesso  di  stipulare  il
rispettivo contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e di
assumere  e  dare  esecuzione  agli  obblighi dallo stesso derivanti,
(vii)   all'adempimento   da  parte  dello  stesso  di  tutto  quanto
necessario  per  la stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso
dell'articolo  4  e  l'assunzione  e  l'esecuzione degli obblighi ivi
previsti,  (viii)  alla  capacita', poteri di rappresentanza e debita
autorizzazione  della  persona che sottoscrive per conto dello stesso
il  contratto  di  cui  all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (ix) al
fatto  che  la stipula e l'esecuzione del contratto di cui all'ultimo
capoverso  dell'articolo 4 siano validamente assunte e vincolanti per
lo stesso, senza che sia necessaria per la loro efficacia alcun altro
atto  autorizzazione  o  formalita',  (x)  al  fatto che la stipula e
l'esecuzione  del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo
4  non  confliggano  con  norme  di  legge  od altri obblighi, atti o
giudizi  relativi  allo  stesso,  (xi) alla natura privatistica della
stipula  del  contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e
dell'adempimento  degli obblighi ivi assunti dallo stesso, (xii) alla
non  opponibilita'  di  immunita'  o  privilegi,  fatti  salvi quelli
previsti   da  apposite  previsioni  di  legge,  alla  SCIP  Societa'
Cartolarizzazione  Immobili Pubblici S.r.l. nell'ambito della stipula
del   contratto   di  cui  all'ultimo  capoverso  dell'articolo  4  e
dell'adempimento degli obblighi ivi assunti dallo stesso, (xiii) alla
veridicita'  e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute
nel  bilancio  consuntivo  del 2001 dello stesso nonche' al fatto che
detto  bilancio consuntivo del 2001 e il bilancio preventivo del 2002
sono  stati  redatti  in conformita' ai rilevanti principi contabili,
(xiv) alla conformita' di tali bilanci alle norme applicabili, e (xv)
al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che
possano  influire  negativamente  sulla  capacita'  dello  stesso  di
adempiere   ai   propri  obblighi  derivanti  dal  contratto  di  cui
all'ultimo capoverso dell'articolo 4;
   (c)  dichiarazioni  e garanzie in merito al fatto che il prospetto
informativo,   anche   preliminare,   salvo   per   quanto   concerne
quest'ultimo  le modificazioni apportate con il prospetto definitivo,
predisposto   in   relazione   all'operazione  di  cartolarizzazione,
contiene  tutte  le  informazioni rilevanti in relazione ai titoli di
cui  all'articolo  14,  e  occorrenti  al  fine  di  consentire  agli
investitori   di  valutare  la  situazione  economica  e  finanziaria
dell'Agenzia  del  Demanio  e  di  ciascun soggetto individuato quale
originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio
e  le  caratteristiche  degli  immobili trasferiti alla SCIP Societa'
Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l.  ai  sensi del presente
decreto,   ad  eccezione  delle  sezioni  del  prospetto  informativo
preliminare,  o  anche definitivo, in relazione ai quali il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze non assume alcuna responsabilita' ai
sensi di quanto previsto nel contratto di garanzia ed indennizzo;
   (d) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto dai soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi
dei  Decreti  dell'Agenzia  del  Demanio, dichiarazioni e garanzie in
merito (i) alla correttezza e veridicita' delle informazioni relative
agli  immobili  riportate  nei Decreti dell'Agenzia del Demanio e nel
presente  decreto,  (ii) alla legittima titolarita' dei beni immobili
in  capo ai soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi
dei  Decreti dell'Agenzia del Demanio fino al trasferimento in favore
della  SCIP  Societa'  Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici S.r.l. e
all'assenza   di  iscrizioni  e  trascrizioni  pregiudizievoli  sugli
immobili  stessi, (iii) al fatto che gli immobili sono stati inseriti
nelle  dichiarazioni  fiscali, ove previste, dei soggetti individuati
quali  originari  proprietari  ai  sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio,  (iv)  all'assenza  di diritti di opzione o di prelazione di
terzi  in  relazione agli immobili, ad eccezione dei diritti previsti
dalla  legge,  (v)  all'assenza,  nei contratti di locazione relativi
agli immobili, di clausole che impongano il rinnovo senza facolta' di
disdetta  da parte del locatore, salvo quanto previsto dalla legge, e
(vi) alle percentuali delle specifiche categorie di immobili rispetto
al  totale dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto
alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.;
   Nei  confronti  della  SCIP  Societa'  Cartolarizzazione  Immobili
Pubblici S.r.l.:
   (e)  impegno  ad  informare  la  SCIP  Societa'  Cartolarizzazione
Immobili   Pubblici   S.r.l.   dell'eventuale   non   correttezza   e
veridicita',  sotto profili rilevanti, delle dichiarazioni e garanzie
rilasciate o di propri inadempimenti;
   (f)  impegno  a  tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l., nella misura e secondo le modalita' fissate
nel  contratto  di  garanzia  e  indennizzo,  nell'ipotesi  in cui la
vendita  di  uno  o piu' beni immobili sia legalmente impossibile per
effetto  del ripetuto e grave inadempimento dell'Agenzia del Demanio,
o  degli  enti  previdenziali individuati quali originari proprietari
dei  beni  ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, all'obbligo
di  cooperare  con  il subappaltatore incaricato della gestione delle
vendite, laddove questi debba essere nominato;
   (g)  impegno  a  tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione
Immobili   Pubblici   S.r.l.   da  qualunque  danno  connesso  a  (i)
dichiarazioni  e  garanzie  rese  dal Ministero dell'economia e delle
finanze  che risultino non corrette e veritiere, (ii) l'inadempimento
di  obblighi  assunti  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze,
(iii)  procedure  promosse da terzi nei confronti della SCIP Societa'
Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l.  in relazione a fatti o
omissioni   dell'Agenzia  del  Demanio  e  degli  enti  previdenziali
individuati   quali   originari  proprietari  ai  sensi  dei  Decreti
dell'Agenzia del Demanio, antecedenti la data del trasferimento degli
immobili  in forza del presente decreto, che non siano indennizzabili
da  parte  di  tali soggetti ai sensi dei rispettivi contratti di cui
all'ultimo  capoverso  dell'articolo 4, (iv) sentenze emesse a carico
della  SCIP  Societa'  Cartolarizzazione  Immobili Pubblici S.r.l. in
relazione  a  fatti o omissioni dell'Agenzia del Demanio e degli enti
previdenziali  individuati  quali  originari proprietari ai sensi dei
Decreti   dell'Agenzia   del   Demanio,   antecedenti   la  data  del
trasferimento  degli  immobili in forza del presente decreto, che non
siano  indennizzabili  da  parte  dei  predetti soggetti ai sensi dei
rispettivi contratti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (v)
procedure  promosse  da  chiunque  nei  confronti della SCIP Societa'
Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l.  in  relazione  a danni
derivanti dalla violazione delle procedure per la vendita relative ad
immobili  residenziali  o  dei  diritti garantiti ai conduttori degli
immobili  dal  Decreto  Legge  n. 351 o da ogni altra disposizione di
legge  applicabile,  laddove  detti danni non siano indennizzabili da
parte  del  soggetto gestore di dette vendite ai sensi del rispettivo
contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, e (vi) mancato
pagamento   da   parte   dell'Agenzia   del   Demanio  e  degli  enti
previdenziali  individuati  quali  originari proprietari ai sensi dei
Decreti  dell'Agenzia del Demanio di imposte e tasse relative ai beni
immobili  trasferiti ai sensi del presente decreto alla SCIP Societa'
Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l.,  e  che siano maturate
antecedentemente la data del trasferimento;
   (h)  impegno  a  tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione
Immobili  Pubblici  S.r.l.,  mediante  il  trasferimento di immobili,
nella  misura,  secondo  le  modalita'  e  subordinatamente ai limiti
minimi  fissati  nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualsiasi
danno  connesso a (i) l'accertamento giudiziale dell'illegittimita' o
dell'inefficacia    del    trasferimento,    alla    SCIP    Societa'
Cartolarizzazione  Immobili Pubblici S.r.l., di qualsiasi immobile ai
sensi  del  presente  decreto,  (ii)  l'evizione,  anche parziale, di
qualsiasi   immobile,   (iii)   l'impossibilita'  legale  di  vendere
qualsiasi  immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso
alla  normativa  vigente,  e  (iv) l'impossibilita' legale di vendere
qualsiasi  immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso
alla normativa ambientale;
   (i)  impegno a fare in modo che il trasferimento degli immobili di
cui  al  precedente  paragrafo  venga  effettuato  in conformita' con
quanto previsto dal contratto di garanzia ed indennizzo;
   (j)  in  relazione  al  trasferimento  degli  immobili  di  cui al
paragrafo  (i),  impegno  a  fornire  garanzie  ed  assumere obblighi
sostanzialmente   analoghi   a   quelli   sopra   descritti   per  il
trasferimento degli immobili ai sensi del presente decreto;
   (k)  impegno  a corrispondere alla SCIP Societa' Cartolarizzazione
Immobili   Pubblici   S.r.l.,  in  nome  e  per  conto  dei  soggetti
individuati   quali   originari  proprietari  ai  sensi  dei  Decreti
dell'Agenzia  del  Demanio, un importo come determinato nel contratto
di  garanzia ed indennizzo nel caso in cui il trasferimento di cui al
paragrafo (i) non possa essere effettuato ai sensi ed alle condizioni
determinate dal contratto di garanzia ed indennizzo.
   Nei  confronti dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli
di cui all'articolo 14:
   (l)  impegno  a  tenere  indenni  tali soggetti da qualunque danno
connesso  alla  non  correttezza  o  non  veridicita',  sotto profili
rilevanti,  delle  informazioni  riportate  nel prospetto informativo
(anche   nella   versione  preliminare)  relativo  all'operazione  di
cartolarizzazione,  per  le  quali  sono  state  fornite garanzie, ad
eccezione delle sezioni del prospetto informativo preliminare o anche
definitivo  in  relazione ai quali il Ministero dell'economia e delle
finanze non assume alcuna responsabilita' ai sensi di quanto previsto
nel contratto di garanzia ed indennizzo, e salvo che tali danni siano
dovuti   a   colpa  grave  o  a  dolo  dei  soggetti  incaricati  del
collocamento dei titoli di cui all'articolo 14;
   (m)  altri  impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti
ai  fini  del  rilascio  del  rating  in  relazione all'operazione di
cartolarizzazione di cui al presente decreto.

                             ALLEGATO 6
   CARATTERISTICHE  DEI  TITOLI  DA EMETTERSI DA PARTE DELLA S.C.I.P.
SOCIETA'   CARTOLARIZZAZIONE  IMMOBILI  PUBBLICI  S.R.L.  NELL'AMBITO
DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DI CUI AL PRESENTE DECRETO
   Classe A (suddivisibile in piu' serie)
   Importo:  	importo  fino  al controvalore in Dollari USA o Euro di
nominali Euro 5.800.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di
cui  alle  altre  classi di titoli del presente allegato non superi i
nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sara' determinato
in  prossimita'  del  collocamento  tenendo conto della domanda degli
investitori.
   Rating  atteso:	Non  inferiore a: AAA da Standard & Poor's; Aaa da
Moody's Investor Service Ltd, e AAA da Fitch Ratings Ltd.
   Classe B (suddivisibile in piu' serie)
   Importo:  	fino  al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali
Euro 1.200.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle
altre  classi  di  titoli del presente allegato non superi i nominali
Euro  7.000.000.000,00.  L'importo  effettivo  sara'  determinato  in
prossimita'  del  collocamento  tenendo  conto  della  domanda  degli
investitori.
   Rating  atteso:	Non  inferiore  a: AA da Standard & Poor's, Aa3 da
Moody's Investor Service Ltd, e AA da Fitch Ratings Ltd.
   Classe C (suddivisibile in piu' serie)
   Importo:  	fino  al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali
Euro 1.000.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle
altre  classi  di  titoli del presente allegato non superi i nominali
Euro  7.000.000.000,00.  L'importo  effettivo  sara'  determinato  in
prossimita'  del  collocamento  tenendo  conto  della  domanda  degli
investitori.
   Rating  atteso:	Non  inferiore  a:  A  da Standard & Poor's, A3 da
Moody's Investor Service Ltd, e A da Fitch Ratings Ltd.
   CARATTERISTICHE COMUNI ALLE CLASSI DI TITOLI
   Valuta	Euro e/o Dollari U.S.A.
   Taglio minimo: Euro 1.000 e/o Dollari U.S.A. 1.000 o e multipli di
importo   da   determinarsi   tenendo   conto   della  domanda  degli
investitori.
   Cedole  e  date  di  pagamento:	Pagamenti trimestrali posticipati,
indicativamente pagabili a partire dal mese di aprile 2003.
   Tasso  d'interesse:	Euribor  tre  mesi  e/o  Libor Dollaro USA tre
mesi,  (interpolati  per il primo periodo di interessi) maggiorati di
un   margine,  da  determinarsi,  in  funzione  delle  domanda  degli
investitori, in prossimita' del collocamento per ciascuna serie.
   Natura   dei  titoli:	Titoli  al  portatore  a  ricorso  limitato:
l'obbligazione  di  pagamento sorge a carico della societa' emittente
solo  se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle
somme   necessarie  per  effettuare  il  relativo  pagamento  secondo
l'ordine di priorita' dei pagamenti di cui all'articolo 15.
   	I  portatori  dei titoli possono agire direttamente nei confronti
della societa' di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il
Rappresentante  dei  portatori  dei  titoli ometta di tutelare i loro
interessi.  I  titoli  conterranno altresi' una disciplina vincolante
per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione,
alle modalita' di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei
portatori  dei  titoli,  nonche' in ordine alle modalita' di nomina e
sostituzione  del  Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi
diritti, doveri, poteri e responsabilita'.
   Rimborso:	Per  ogni  serie  e'  previsto  il rimborso per intero o
anche  in  parte  a  decorrere  dalla  data  di  pagamento  che sara'
determinata,  in  prossimita'  del  collocamento,  e  ad ogni data di
pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili
secondo un ordine di priorita' dei pagamenti di cui all'articolo 15.
   Scadenza stimata:			Entro 5 anni dall'emissione.
   Scadenza legale:	Entro 10 anni dall'emissione.
   Quotazione	I titoli potranno essere ammessi alla quotazione presso
la  Borsa  valori di Lussemburgo. I titoli potranno essere, altresi',
ammessi   a  quotazione  presso  uno  o  piu'  mercati  regolamentati
dell'Unione Europea.
   Rimborso  facoltativo:	La  societa'  emittente  ha  la facolta' di
rimborsare  anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) al
verificarsi  di  eventi  aventi  rilevanza  fiscale relativi (i) alla
societa'  emittente,  (ii)  al  patrimonio  separato, (iii) ai titoli
emessi,  o  (iv) ai flussi monetari relativi ricevuti o versati dalla
societa'   emittente   i   titoli   in  relazione  all'operazione  di
cartolarizzazione.
   Possibilita'  di  nuove  emissioni	La  societa'  emittente  potra'
riaprire  l'operazione  di cartolarizzazione, mediante l'emissione di
nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, per anticipare in
tutto  o  in  parte,  in  una  o  piu' volte, il pagamento del prezzo
differito  e  per  finanziare  l'acquisto  di nuovi immobili, i quali
costituiranno   patrimonio   separato  unitamente  ai  beni  immobili
trasferiti  ai  sensi  del  presente  decreto  e  in  esecuzione  del
contratto  di  garanzia  e  indennizzo,  a  condizione  che  cio' non
determini  una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per
finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti
ai sensi del presente decreto.
   Scadenza  anticipata:	Qualora  si  verificassero  inadempimenti da
parte   della   societa'   emittente  i  titoli,  ovvero  essa  fosse
assoggettata   a   procedure   esecutive  o  di  liquidazione,  anche
concorsuali,  ovvero  l'esecuzione  degli obblighi da essa assunti in
relazione  all'operazione di cartolarizzazione divenisse illegittima,
il  Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero
l'obbligo,  se cosi' richiesto da una deliberazione straordinaria dei
portatori dei titoli appartenenti alla classe dei titoli che gode del
grado  di  priorita'  piu'  elevato secondo l'ordine di priorita' dei
pagamenti di cui all'articolo 15, di dichiarare la societa' emittente
decaduta dal beneficio del termine.
   Rappresentante dei portatori dei titoli:
   I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti
della   societa'   emittente   esclusivamente  nel  caso  in  cui  il
Rappresentante dei portatori dei titoli incaricato ometta di tutelare
i  loro  interessi.  I  titoli  conterranno  altresi'  una  specifica
disciplina  vincolante  per  i  portatori  dei  titoli in merito alle
formalita'  di  convocazione  ed  alle  modalita'  di funzionamento e
decisione  dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in merito
alle  modalita'  di  nomina  e  sostituzione  del  Rappresentante dei
portatori   dei   titoli   ed  ai  suoi  diritti,  doveri,  poteri  e
responsabilita'.
   Legge regolatrice: Legge italiana.
   Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di Roma.