Art. 2. Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.