Art. 10.
  1.  L'ufficio  territoriale  del  Governo  di  Catania  provvede ad
effettuare  i  rimborsi  dovuti  alle organizzazioni di volontariato,
debitamente  autorizzate  dal  Dipartimento  della protezione civile,
impiegate  in  occasione  degli  eventi sismici e vulcanici di cui in
premessa,  nonche'  al  rimborso  degli oneri sostenuti dai datori di
lavoro  dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base
di un riscontro delle spese effettuate.