Art. 12. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto, relativamente al concorso alle attivita' di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali, dall'art. 6, comma 2, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992. 2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attivita' emergenziale, e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', ai professionisti dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attivita' di protezione civile.