Art. 12.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
stipulare  polizze  assicurative  a  garanzia  di  eventuali danni in
favore  dei  liberi  professionisti,  iscritti  ai  relativi  albi  e
collegi,  che  svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza
di  quanto  disposto,  relativamente  al  concorso  alle attivita' di
protezione civile degli ordini e dei collegi professionali, dall'art.
6, comma 2, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992.
  2.    Ai    predetti    professionisti   impiegati   nell'attivita'
emergenziale,  e'  riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per
vitto  e  alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente
al   trattamento  di  missione  del  personale  statale  appartenente
all'area C del comparto Ministeri.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano, altresi', ai
professionisti   dipendenti  dalle  regioni  e  dagli  altri  enti  e
amministrazioni  pubbliche  impiegati  nelle  attivita' di protezione
civile.