Art. 14.
  1. In favore del personale dell'ufficio territoriale del Governo di
Catania,   direttamente   impegnato   in   attivita'   connesse   con
l'emergenza,  nel  limite massimo di trenta unita', e' autorizzata la
corresponsione  di  compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
nel  limite  massimo  di  80  ore  mensili pro-capite, oltre i limiti
previsti  dalla  vigente legislazione. Alla liquidazione dei predetti
compensi provvede il prefetto di Catania.
  2.  L'Ispettore  regionale  dei vigili del fuoco, in relazione alla
situazione  emergenziale  in  atto,  provvede  al potenziamento delle
attivita'  di  servizio.  A  tal  fine  puo' autorizzare il personale
dipendente  ad  effettuare  prestazioni  di lavoro straordinario, nel
limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti
dalla  vigente legislazione. Per il personale dirigente, direttamente
impegnato   in   attivita'  connesse  con  l'emergenza,  puo'  essere
autorizzata  la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva pari al
10%  delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art.
24  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del personale dirigente
dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
  3.  In  favore  del  personale delle Forze di polizia, direttamente
impegnato   in   attivita'  connesse  con  l'emergenza,  puo'  essere
autorizzata  la  corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario,  nel  limite  massimo  di  100 ore mensili pro-capite,
oltre  i  limiti  previsti  dalla  vigente  legislazione, con oneri a
carico  dei  pertinenti  capitoli  del  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza.
  4.   In   favore  del  personale  appartenente  alle  Forze  armate
direttamente  impegnato nell'attivita' di emergenza di cui al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri citato in premessa, e'
autorizzata  la  corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario,  nel  limite  massimo  di  100 ore mensili pro-capite,
oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
  5.  Al  personale  del Dipartimento della protezione civile inviato
nei  territori  di  cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di
impiego  in  loco  una speciale indennita' operativa omnicomprensiva,
con  la  sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente
parametrata  su  base  mensile  a  250 ore di straordinario festivo e
notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  6.  In  favore del personale appartenente all'Istituto nazionale di
geofisica  e  vulcanologia  di  Catania  impegnato  nell'attivita' di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  29 novembre 2002 e' autorizzata la corresponsione di compensi di
lavoro   straordinario,   nel   limite  massimo  di  80  ore  mensili
pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
  7.  In  favore  del  personale  dei comuni di cui all'art. 1, della
provincia   regionale   di   Catania   e   della  regione  siciliana,
direttamente  impegnato  in  attivita'  connesse  con l'emergenza, e'
autorizzata  la  corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre
i limiti previsti dalla vigente legislazione anche regionale.