Art. 14. 1. In favore del personale dell'ufficio territoriale del Governo di Catania, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, nel limite massimo di trenta unita', e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il prefetto di Catania. 2. L'Ispettore regionale dei vigili del fuoco, in relazione alla situazione emergenziale in atto, provvede al potenziamento delle attivita' di servizio. A tal fine puo' autorizzare il personale dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Per il personale dirigente, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, puo' essere autorizzata la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva pari al 10% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. 3. In favore del personale delle Forze di polizia, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, puo' essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli del Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. In favore del personale appartenente alle Forze armate direttamente impegnato nell'attivita' di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 5. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 6. In favore del personale appartenente all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania impegnato nell'attivita' di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 e' autorizzata la corresponsione di compensi di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 7. In favore del personale dei comuni di cui all'art. 1, della provincia regionale di Catania e della regione siciliana, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione anche regionale.