Art. 15. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente previsto in via specifica nelle singole disposizioni, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, nonche' utilizzando le ulteriori provviste che saranno definite nelle successive ordinanze di protezione civile, anche relative alla fase della ricostruzione.