Art. 18.
  1.   Il   commissario   delegato   definisce   procedure  operative
finalizzate  al  conseguimento  di  un compiuto monitoraggio da parte
delle  forze  dell'ordine delle imprese impegnate nella realizzazione
delle  opere  e  degli  interventi di cui al decreto-legge 4 novembre
2002,   n.  245,  e  della  presente  ordinanza,  disponendo  per  la
tempestiva  comunicazione  alle  stesse forze dell'ordine di elementi
informativi  significativi.  A  tale  scopo,  secondo dette procedure
operative,  e'  fatto carico ai soggetti committenti di comunicare la
ragione  sociale  dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi
titolari  e  degli  amministratori,  l'eventuale  utilizzo di imprese
sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi,
nonche' le generalita' complete di tutto il personale impegnato nella
realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi