Art. 18. 1. Il commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, e della presente ordinanza, disponendo per la tempestiva comunicazione alle stesse forze dell'ordine di elementi informativi significativi. A tale scopo, secondo dette procedure operative, e' fatto carico ai soggetti committenti di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonche' le generalita' complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi