Art. 2.
  1.  I  sindaci  dei  comuni  di  cui all'art. 1 sono autorizzati ad
assegnare  ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale
e  continuativa,  sia  stata distrutta in tutto o in parte e rispetto
alla  quale  sia  stata  adottata ordinanza sindacale di sgombero, un
contributo   per  l'autonoma  sistemazione  fino  ad  un  massimo  di
Euro 400,00  mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni
componente  del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente
nella  abitazione;  ove  si tratti di un nucleo familiare composto da
una  sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00.
I  predetti  importi  sono  maggiorati  di Euro 100,00 in presenza di
portatori  di  handicap,  ovvero  disabili  con  una  percentuale  di
invalidita'  superiore  al 67%, ovvero di persone di eta' superiore a
sessantacinque  anni.  I  predetti  contributi hanno decorrenza dalla
data  dell'ordinanza di sgombero dell'immobile. Rispetto a situazioni
di  carattere  eccezionale  che  rendano  oggettivamente inadeguati i
contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad
erogare  i  contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di
Euro 500,00.
  2.  I  sindaci  sono  autorizzati,  laddove non sia stata possibile
l'autonoma  sistemazione  dei nuclei familiari ed in alternativa alla
concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma 1, a disporre per il
reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
  3. I sindaci sono altresi' autorizzati a concedere un contributo in
favore  dei  proprietari degli immobili la cui abitazione principale,
abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi di
cui  alla  presente  ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00,
per  gli  interventi  di  riparazione  finalizzati  a  restituire  la
necessaria funzionalita' agli immobili stessi, sulla base di apposita
relazione  tecnica  contenente  la  descrizione  degli  interventi da
realizzare  ed  i  relativi  costi  stimati, fatte salve le eventuali
ulteriori  determinazioni  da  assumere  in  sede di ricostruzione in
ordine  agli  aiuti  finanziari  che  potranno  essere  appositamente
previsti,  e  rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma
dovra'  essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di
detti   interventi,   in  favore  dei  nuclei  familiari  dei  citati
proprietari  continuano  a  trovare applicazione i benefici di cui al
presente articolo.
  4.  I  benefici  di  cui  ai  commi 1 e 2 possono essere concessi a
decorrere  dalla data di sgombero dell'immobile e fintanto che non si
siano  realizzate  le  condizioni  per  il  rientro nella abitazione,
ovvero  si  sia  provveduto ad altra sistemazione avente carattere di
stabilita'.