Art. 2. 1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte e rispetto alla quale sia stata adottata ordinanza sindacale di sgombero, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. I predetti importi sono maggiorati di Euro 100,00 in presenza di portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' superiore al 67%, ovvero di persone di eta' superiore a sessantacinque anni. I predetti contributi hanno decorrenza dalla data dell'ordinanza di sgombero dell'immobile. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di Euro 500,00. 2. I sindaci sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari ed in alternativa alla concessione dei contributi di cui al comma 1, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I sindaci sono altresi' autorizzati a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalita' agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo. 4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e fintanto che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.