Art. 3.
  1. I sindaci sono altresi' autorizzati ad erogare:
    a) un  contributo a favore dei titolari di attivita' commerciali,
produttive,  agricole,  agroindustriali, agrituristiche, zootecniche,
artigianali,  professionali,  di  servizi  e  turistiche i cui locali
siano  stati sgomberati. L'ammontare del contributo e' correlato alla
durata  della  sospensione dell'attivita' e quantificato nella misura
dei  redditi prodotti dall'attivita' nell'anno 2001, quali risultanti
dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo
di  tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita
istanza  corredata  da autocertificazione attestante i danni subiti e
il  periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione
o   ricostruzione   dei   locali   adibiti  a  sede  delle  attivita'
sopraelencate  e  dalla  copia  della  dichiarazione  dei redditi per
l'anno  2001,  ovvero  da  autocertificazione  resa  ai  sensi  degli
articoli  47  e  76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
novembre  2000,  n. 445. Per importi superiori ad Euro 15.000, ovvero
per attivita' avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere
corredata  da  perizia  giurata redatta da professionista autorizzato
alla  certificazione  tributaria  ai  sensi  dell'art. 36 del decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Per  le imprese agricole che
determinano  il  reddito  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, il reddito
stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
    b) un  contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i
cui  locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la
sospensione  delle  attivita'  a  causa degli eventi in questione. Il
predetto  contributo  e' pari all'ammontare dei mancati introiti, per
un  periodo  massimo  di due mesi, parametrato sulla base dei redditi
prodotti   nell'anno   2001   quali  risultanti  dalla  dichiarazione
presentata  nell'anno  2002. A tal fine gli interessati allegano alla
domanda  di  contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da
autocertificazione  resa  ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  novembre  2000,  n.  445. Per
attivita'  avviate  nel  corso  dell'anno 2002, l'istanza deve essere
corredata  da  perizia giurata, redatta da professionista autorizzato
alla  certificazione  tributaria  ai  sensi  dell'art. 36 del decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Per  le imprese agricole che
determinano  il  reddito  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, il reddito
stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
    c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali
pari  al  70%  del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o
distrutte  a  causa  degli  eventi sismici e non utilizzate, ne' piu'
utilizzabili.  A  tal  fine gli interessati allegano alla domanda una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' resa ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale
risulti  la  tipologia,  la  quantita' ed il prezzo di acquisto delle
merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia
pure in parte, le merci stesse;
    d) un  contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la
propria  attivita'  lavorativa  in  immobili sgomberati, pari all'80%
degli   oneri  sostenuti  per  i  conseguenti  traslochi  e  depositi
effettuati,  e  comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine
gli  interessati presentano apposita documentazione giustificativa di
spesa;
    e) un   contributo  a  favore  dei  proprietari  di  beni  mobili
registrati  e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili
che  abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti
beni  pari  al  40%  del  valore  del  danno  subito,  al netto degli
eventuali  indennizzi  assicurativi,  accertato  con apposita perizia
giurata;  per  i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' resa ai sensi degli
articoli  47  e  76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
novembre  2000,  n.  445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, puo'
essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.
  2.   I   contributi   di  cui  al  presente  articolo costituiscono
anticipazioni  su  eventuali  future  provvidenze  a qualunque titolo
previste  e  non  concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.