Art. 4.
  1.  In  applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 245
del  2002,  i cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nei
comuni di cui all'art. 1, possono chiedere, entro trenta giorni dalla
data   di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana, la sospensione dal servizio di
leva  al  competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale
per il servizio civile che la concedono entro sette giorni.
  2.  I  soggetti  residenti  nei  comuni di cui all'art. 1 alla data
degli  eventi  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri   in  premessa,  possono,  qualora  gia'  arruolati,  previa
presentazione  di  apposita  richiesta,  essere  impiegati,  ove cio'
risulti  assolutamente necessario, per l'intera durata dello stato di
emergenza, alle dipendenze degli enti locali territoriali interessati
dagli  eventi calamitosi, per le esigenze connesse alla realizzazione
degli  interventi  necessari  a  fronteggiare l'emergenza. Le istanze
sono  presentate  ai rispettivi comandi di Corpo, entro trenta giorni
dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana. L'assegnazione viene concessa
entro  sette  giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che
non  sono  ancora  incorporati le domande di utilizzo presso gli enti
locali  territoriali  sono presentate, prima della chiamata alle armi
ai  distretti militari di appartenenza. I comandi militari sulla base
delle    esigenze    rappresentate    dalle    regioni,    provvedono
all'assegnazione   tenendo   conto  delle  professionalita'  e  delle
attitudini individuali.