Art. 4. 1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 245 del 2002, i cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nei comuni di cui all'art. 1, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la sospensione dal servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile che la concedono entro sette giorni. 2. I soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1 alla data degli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, possono, qualora gia' arruolati, previa presentazione di apposita richiesta, essere impiegati, ove cio' risulti assolutamente necessario, per l'intera durata dello stato di emergenza, alle dipendenze degli enti locali territoriali interessati dagli eventi calamitosi, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate ai rispettivi comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso gli enti locali territoriali sono presentate, prima della chiamata alle armi ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvedono all'assegnazione tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali.