Art. 5.
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  residenti, aventi sede legale od
operativa  nel  territorio  di  cui  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 29 ottobre 2002 sono sospesi, fino al 31
marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale  e  dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico
dei  lavoratori  dipendenti,  nonche'  di  quelli  con  contratto  di
collaborazione  coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono
sospesi  i  termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al
versamento dei contributi di cui sopra.
  2.  La  riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei   premi   dovuti  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  e  le  malattie  professionali non corrisposti per effetto
della  sospensione  di  cui al comma 1 avverra' mediante rate mensili
pari  a  otto  volte  i  mesi interi di durata della sospensione. Gli
adempimenti  non  eseguiti  per  effetto  della sospensione di cui al
comma  1  sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine
della  sospensione,  mentre  le  rate  di  contributi  sono versate a
partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.
  3.  Ai  lavoratori  dipendenti  da  datori  di  lavoro  privati, ai
dipendenti  ed  ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative
di  lavoro,  agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti
di  missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti
e  non  delle  cooperative  sociali,  non  rientranti  nel  campo  di
applicazione   degli   interventi  ordinari  di  cassa  integrazione,
residenti  nei  comuni  di  cui  al  comma  1,  sospesi  dal lavoro o
lavoranti  ad  orario  ridotto per effetto degli eventi oggetto della
presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di
riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi sismici
e  comunque  non  oltre  il  31  marzo  2003,  un'indennita'  pari al
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  compresa la
contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero
proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonche' l'assegno per
il nucleo familiare ove spettante.
  4.  L'indennita'  di  cui al comma 3 e' riconosciuta anche a favore
dei  lavoratori,  residenti  nei  comuni di cui al comma 1, che siano
stati   costretti   a   sospendere   temporaneamente  le  prestazioni
lavorative  per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di
assistenza  urgente  alla  famiglia. Tale indennita' e' proporzionata
alla  riduzione  delle  prestazioni  lavorative,  con estensione alla
erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
  5.  L'efficacia  dei  provvedimenti  di  licenziamento,  adottati a
seguito  degli  eventi  oggetto  della presente ordinanza, e' sospesa
fino  al 31 marzo 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili
le  disposizioni  di  cui  al  comma  3.  Le relative indennita' sono
erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS.
  6.  Le  indennita'  di  cui  ai  commi  3  e  4 vengono corrisposte
dall'INPS  secondo  le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n.
164,  su  richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita'
di  quest'ultimo,  dal  lavoratore interessato. Per i periodi di paga
gia'  scaduti la richiesta dovra' essere prodotta entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  7.  Per  i  datori  di  lavoro  privati, operanti nei territori dei
comuni  di  cui  comma  1,  i  periodi  di  trattamento  ordinario di
integrazione  salariale,  compresi nel periodo di vigenza dello stato
di  emergenza,  non  si  computano  ai  fini  del calcolo dei periodi
massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
  8.  Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli
effetti  prodotti  dagli  eventi  oggetto  della  presente ordinanza,
presentate  in  base  alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente
motivate  in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini
del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  durata stabiliti dalle leggi
vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilita'.
  9.  I  lavoratori  residenti nei comuni di cui al comma 1, iscritti
nelle  liste  di  mobilita'  di cui all'art. 5 della legge n. 223 del
1991  e  all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto
alla proroga dell'iscrizione sino al 31 marzo 2003.
  10.  I  sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono richiedere con
decorrenza  dalla  data  degli  eventi  sismici  l'esenzione,  per un
periodo   massimo   di   sessanta  giorni,  dal  rendere  prestazioni
lavorative  presso  i  propri  datori  di lavoro e possono, altresi',
disporre  affinche' gli amministratori locali, cosi' come individuati
dall'art.  76  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano
parimenti  esentati,  in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81.
Ai   predetti  sindaci  ed  amministratori  locali  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 4.
  11.  Ai  sindaci  dei  comuni  di  cui  al  comma 1 possono essere,
altresi',  concessi,  su richiesta, fino al 31 dicembre 2002 permessi
aggiuntivi  retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27
dicembre  1985,  n. 816, per un massimo di 72 ore lavorative mensili.
Le richieste sono indirizzate al commissario delegato, che provvede a
rimborsare ai comuni le relative spese.
  12. I benefici di cui ai commi 3 e 4, non sono cumulabili tra loro.