Art. 5. 1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra. 2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverra' mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa. 3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi sismici e comunque non oltre il 31 marzo 2003, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonche' l'assegno per il nucleo familiare ove spettante. 4. L'indennita' di cui al comma 3 e' riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nei comuni di cui al comma 1, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennita' e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, e' sospesa fino al 31 marzo 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3. Le relative indennita' sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS. 6. Le indennita' di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'INPS secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita' di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Per i datori di lavoro privati, operanti nei territori dei comuni di cui comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia. 8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilita'. 9. I lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 marzo 2003. 10. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono richiedere con decorrenza dalla data degli eventi sismici l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresi', disporre affinche' gli amministratori locali, cosi' come individuati dall'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 11. Ai sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono essere, altresi', concessi, su richiesta, fino al 31 dicembre 2002 permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di 72 ore lavorative mensili. Le richieste sono indirizzate al commissario delegato, che provvede a rimborsare ai comuni le relative spese. 12. I benefici di cui ai commi 3 e 4, non sono cumulabili tra loro.