Art. 6. 1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 in cui sia stata rilevata una intensita' pari o superiore al quinto della scala MCS ovvero i cui territori siano stati interessati dalla colata lavica sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello stato di emergenza, personale, nel limite di quattro unita', da adibire ad attivita' anche amministrative, nonche' a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per la necessaria attivita' di consulenza specialistica in deroga alle norme di cui all'art. 13. 2. I medesimi sindaci possono inoltre avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di cinque unita' che viene posto in posizione di comando o di distacco presso i comuni richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita', anche regionale. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme di cui all'art. 13 della presente ordinanza.