Art. 6.
  1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 in cui sia stata rilevata
una  intensita'  pari  o superiore al quinto della scala MCS ovvero i
cui  territori  siano  stati  interessati  dalla  colata  lavica sono
autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, correlato
alla  durata  dello  stato  di  emergenza,  personale,  nel limite di
quattro unita', da adibire ad attivita' anche amministrative, nonche'
a  stipulare  fino  a cinque contratti di collaborazione coordinata e
continuativa  con  professionisti  per  la  necessaria  attivita'  di
consulenza specialistica in deroga alle norme di cui all'art. 13.
  2.  I  medesimi  sindaci  possono inoltre avvalersi di personale di
amministrazioni  ed  enti  pubblici,  nel limite di cinque unita' che
viene  posto  in  posizione  di comando o di distacco presso i comuni
richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente
normativa   generale   in  materia  di  mobilita',  anche  regionale.
L'assegnazione  di  tale  personale  avviene nel rispetto dei termini
perentori  previsti  dall'art.  17,  comma  14, della legge 15 maggio
1997,  n.  127,  ed  in  deroga  alle  norme di cui all'art. 13 della
presente ordinanza.