Art. 7.
  1.  Per  la realizzazione di un piano d'interventi urgenti relativi
agli  eventi  oggetto  della  presente  ordinanza, per onere, lavori,
acquisizione   di   mezzi  e  servizi  per  fronteggiare  e  superare
l'emergenza  ivi  compresi  quelli  diretti a contrastare gli effetti
della  caduta  di  cenere vulcanica, il Dipartimento della protezione
civile    trasferisce    alla   regione   siciliana   la   somma   di
Euro 10.385.946,94 a valere sulla dotazione per l'anno 2002 del Fondo
regionale  di  protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2.   La   regione  siciliana,  nell'utilizzo  dei  fondi  assegnati
dall''Unione  europea,  puo'  riconoscere  priorita'  a  progetti  da
realizzare  nei territori colpiti dagli eventi oggetto della presente
ordinanza.
  3.  Gli  Istituti  autonomi  case  popolari  di Catania ed Acireale
provvedono,  a proprio carico, alla realizzazione degli interventi di
somma  urgenza  sul  proprio  patrimonio  abitativo,  utilizzando  le
deroghe alla vigente normativa indicate all'art. 13.
  4.  I  piani  degli  interventi  disposti  dalla  giunta  regionale
siciliana  con la deliberazione n. 358 del 1 novembre 2002, in quanto
riconducibili  alle  finalita' di cui al decreto-legge n. 245/2002 ed
alla  presente  ordinanza  rientrano  nell'ambito  di quelli previsti
dall'art.   1,  dell'ordinanza  stessa,  con  oneri  a  carico  delle
provviste indicate nella suddetta delibera regionale.