Art. 7. 1. Per la realizzazione di un piano d'interventi urgenti relativi agli eventi oggetto della presente ordinanza, per onere, lavori, acquisizione di mezzi e servizi per fronteggiare e superare l'emergenza ivi compresi quelli diretti a contrastare gli effetti della caduta di cenere vulcanica, il Dipartimento della protezione civile trasferisce alla regione siciliana la somma di Euro 10.385.946,94 a valere sulla dotazione per l'anno 2002 del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. La regione siciliana, nell'utilizzo dei fondi assegnati dall''Unione europea, puo' riconoscere priorita' a progetti da realizzare nei territori colpiti dagli eventi oggetto della presente ordinanza. 3. Gli Istituti autonomi case popolari di Catania ed Acireale provvedono, a proprio carico, alla realizzazione degli interventi di somma urgenza sul proprio patrimonio abitativo, utilizzando le deroghe alla vigente normativa indicate all'art. 13. 4. I piani degli interventi disposti dalla giunta regionale siciliana con la deliberazione n. 358 del 1 novembre 2002, in quanto riconducibili alle finalita' di cui al decreto-legge n. 245/2002 ed alla presente ordinanza rientrano nell'ambito di quelli previsti dall'art. 1, dell'ordinanza stessa, con oneri a carico delle provviste indicate nella suddetta delibera regionale.