Art. 9.
  1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza
di  cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nonche' di cui agli
interventi  ed  all'acquisizione  di  beni  e servizi, anche mediante
affidamenti  diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa
indicata  all'art. 13, dagli uffici del Dipartimento della protezione
civile  e  dalle  strutture costituite in loco sotto la direzione del
Dipartimento   stesso,   nonche'   dai   sindaci,   per  fronteggiare
l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 15.