Art. 9. 1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nonche' di cui agli interventi ed all'acquisizione di beni e servizi, anche mediante affidamenti diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa indicata all'art. 13, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonche' dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 15.