Art. 10. 1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, i cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, possono chiedere la sospensione dal servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile, che la concedono entro sette giorni. 2. I soggetti residenti nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002 alla data degli eventi sismici citati in premessa, possono, qualora gia' arruolati, previa presentazione di apposita richiesta, essere impiegati, ove cio' risulti assolutamente necessario, per l'intera durata dello stato di emergenza alle dipendenze degli enti locali territoriali interessati dagli eventi calamitosi, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate ai rispettivi comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso gli enti locali territoriali sono presentate, prima della chiamata alle armi ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvedono all'assegnazione tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali.