Art. 10.
  1.  In  applicazione  dell'art.  4,  comma  1,  del decreto-legge 4
novembre  2002,  n.  245, i cittadini soggetti agli obblighi di leva,
residenti  nei  territori  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002,
possono  chiedere  la  sospensione dal servizio di leva al competente
distretto  militare,  ovvero  all'Ufficio  nazionale  per il servizio
civile, che la concedono entro sette giorni.
  2.  I  soggetti  residenti  nei  territori  di  cui  ai decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8
novembre  2002  alla  data  degli  eventi sismici citati in premessa,
possono,  qualora  gia'  arruolati,  previa presentazione di apposita
richiesta,   essere   impiegati,   ove   cio'  risulti  assolutamente
necessario,  per  l'intera  durata  dello  stato  di  emergenza  alle
dipendenze  degli  enti  locali territoriali interessati dagli eventi
calamitosi,   per  le  esigenze  connesse  alla  realizzazione  degli
interventi  necessari  a  fronteggiare  l'emergenza.  Le istanze sono
presentate  ai rispettivi comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla
data   di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana. L'assegnazione viene concessa
entro  sette  giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che
non  sono  ancora  incorporati le domande di utilizzo presso gli enti
locali  territoriali  sono presentate, prima della chiamata alle armi
ai  distretti militari di appartenenza. I comandi militari sulla base
delle    esigenze    rappresentate    dalle    regioni,    provvedono
all'assegnazione   tenendo   conto  delle  professionalita'  e  delle
attitudini individuali.