Art. 11. 1. L'Agenzia dei segretari comunali e' autorizzata a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'art. 1, in cui non risulti assegnato permanentemente un segretario comunale, i segretari comunali non titolari di sede per l'intera durata dello stato di emergenza. L'assegnazione e' disposta, previa presentazione di apposita istanza ad opera delle competenti amministrazioni comunali, entro quindici giorni dalla richiesta attingendo prioritariamente alla sezione della regione Molise e, in caso di indisponibilita', attingendo alle altre sezioni regionali in deroga agli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.