Art. 11.
  1.  L'Agenzia  dei  segretari  comunali  e'  autorizzata  a porre a
disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'art. 1, in cui
non  risulti  assegnato  permanentemente  un  segretario  comunale, i
segretari  comunali  non  titolari  di sede per l'intera durata dello
stato  di emergenza. L'assegnazione e' disposta, previa presentazione
di   apposita  istanza  ad  opera  delle  competenti  amministrazioni
comunali,   entro   quindici   giorni   dalla   richiesta  attingendo
prioritariamente  alla  sezione  della  regione  Molise e, in caso di
indisponibilita',  attingendo  alle altre sezioni regionali in deroga
agli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.