Art. 13.
  1.  Gli  uffici  territoriali  del  Governo  di Campobasso e Foggia
provvedono  ad  effettuare  i  rimborsi dovuti alle organizzazioni di
volontariato,   debitamente   autorizzate   dal   Dipartimento  della
protezione  civile,  impiegate  in  occasione  degli  eventi sismici,
nonche'  al  rimborso  degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei
volontari.  Il  rimborso  e'  effettuato  ai  sensi  del  decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un
riscontro delle spese effettuate.