Art. 14.
  1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza
di  cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nonche' di cui agli
interventi  ed  all'acquisizione  di  beni  e servizi, anche mediante
affidamenti  diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa
indicata  all'art. 17, dagli uffici del Dipartimento della protezione
civile  e  dalle  strutture costituite in loco sotto la direzione del
Dipartimento   stesso,   nonche'   dai   sindaci,   per  fronteggiare
l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 16.
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
stipulare  convenzioni con universita', enti o istituti specializzati
per  l'avvio  di  collaborazioni  finalizzate  a  fornire  assistenza
psico-sociologica  sul  territorio  alle  popolazioni  colpite  dagli
eventi di cui alla presente ordinanza.
  3.  Le regioni Molise e Puglia, anche attraverso l'opera dei comuni
e   delle   amministrazioni   provinciali  di  Campobasso  e  Foggia,
avvalendosi,  ove  necessario,  delle deroghe alla normativa indicata
all'art. 17, provvedono per le attivita' di studio inerenti all'avvio
della  fase  di  ricostruzione,  con  oneri  a  carico delle apposite
provviste per le attivita' di ricostruzione.