Art. 14. 1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nonche' di cui agli interventi ed all'acquisizione di beni e servizi, anche mediante affidamenti diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa indicata all'art. 17, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonche' dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 16. 2. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare convenzioni con universita', enti o istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza. 3. Le regioni Molise e Puglia, anche attraverso l'opera dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe alla normativa indicata all'art. 17, provvedono per le attivita' di studio inerenti all'avvio della fase di ricostruzione, con oneri a carico delle apposite provviste per le attivita' di ricostruzione.