Art. 15.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
stipulare  polizze  assicurative  a  garanzia  di  eventuali danni in
favore  dei  liberi  professionisti,  iscritti  ai  relativi  albi  e
collegi,  che  svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza
di  quanto  disposto  dall'art.  6,  comma 2, della legge 24 febbraio
1992,  n. 225, relativamente al concorso alle attivita' di protezione
civile degli ordini e dei collegi professionali.
  2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attivita' emergenziale
e'  riconosciuto  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  vitto e
alloggio,   debitamente  documentate,  in  misura  corrispondente  al
trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C
del comparto Ministeri.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano, altresi', ai
professionisti   dipendenti  dalle  regioni  e  dagli  altri  enti  e
amministrazioni  pubbliche  impiegati  nelle  attivita' di protezione
civile.