Art. 16.
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza,
fatto  salvo  quanto  diversamente  previsto  in  via specifica nelle
singole disposizioni, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro a
carico  del  Fondo  della  protezione  civile, nonche' utilizzando le
ulteriori  provviste  che saranno definite nelle successive ordinanze
di protezione civile, anche relative alla fase della ricostruzione.