Art. 17.
  1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
e'  autorizzata,  nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, la deroga alla seguente normativa:
    legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;
    legge  25  giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive
modifiche ed integrazioni;
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed  integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 58 e 81;
    regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
    regio  decreto  27  luglio  1934, n. 1265 e successive modifiche,
articoli 218, 244 e 345;
    legge 13 marzo 1958, n. 296;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
art. 56;
    legge  22  ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, articoli
10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;
    decreto del Ministro della sanita' del 5 luglio 1975;
    legge  2  febbraio  1974,  n.  64, articoli 2, 3, commi 1 e 4, ed
articoli 17 e 18 per quanto applicabili;
    decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975;
    legge  3  gennaio  1978,  n.  1, art. 3 e successive modifiche ed
integrazioni;
    legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4, comma 3;
    legge 8 agosto 1985, n. 431;
    legge  8  luglio  1986,  n.  349, art. 6 e disposizioni normative
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
    decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 cosi' come
integrato  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 3
settembre 1999;
    decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6,
7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28;
    legge   7   agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
    decreto   legislativo  24  luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,  11,  12,  13,  14,  16,  17,  18,  19,  20, 21, 21-bis e 21-ter,
coordinato  con  le  disposizioni  del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 402;
    decreto-legge   5   ottobre   1993,   n.   398,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
    legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21,  22,  23,  24,  25,  27,  28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter,
37-quater,  37-quinquies  e  37-sexies, nonche' delle disposizioni di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, per le parti strettamente collegate;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed  integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24,
25,  26,  27,  28,  29,  coordinato  con  le disposizioni del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12 aprile 1996, come
integrato  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 3
settembre 1999;
    decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 dicembre
1999;
    decreto  legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33,
41 e 45;
    legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 dicembre
1999;
    decreto   legislativo   30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
    contratto  collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;
    contratto  collettivo  di lavoro del personale del comparto delle
regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;
    decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81, 98, 99 e
151;
    legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;
    leggi   regionali   strettamente  connesse  all'attuazione  degli
interventi previsti nella presente ordinanza.