Art. 2.
  1.  I  sindaci sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la
cui   abitazione  principale,  abituale  e  continuativa,  sia  stata
distrutta  in  tutto  o  in  parte  ovvero  sia  stata  sgomberata in
esecuzione  di provvedimenti delle competenti autorita' un contributo
per  l'autonoma  sistemazione  fino  ad  un  massimo  di  Euro 400,00
mensili,  e,  comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente
del  nucleo  familiare  abitualmente  e  stabilmente  residente nella
abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola
unita',  il  contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora
nel  nucleo  familiare  siano presenti persone di eta' superiore a 65
anni,  portatori  di handicap, ovvero disabili con una percentuale di
invalidita'   non   inferiore  al  67%,  e'  concesso  un  contributo
aggiuntivo  di  Euro  100,00  mensili  per  ognuno dei soggetti sopra
indicati.  Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano
oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i
sindaci  sono  autorizzati  ad  erogare  i contributi anche in misura
diversa, comunque nel limite massimo di Euro 500,00.
  2.  Il  commissario delegato ed i sindaci sono autorizzati, laddove
non  sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari
a  disporre  per  il  reperimento  di  una  sistemazione alloggiativa
alternativa.
  3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla  data  di  sgombero  dell'immobile  e  sino  a che non si siano
realizzate  le  condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
  4.  I  sindaci, in raccordo con i presidenti delle regioni Molise e
Puglia, sono altresi' autorizzati a concedere un contributo in favore
dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale
e  continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi sismici di
cui  alla  presente  ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00,
per  gli  interventi  di  riparazione  finalizzati  a  restituire  la
necessaria funzionalita' agli immobili stessi, sulla base di apposita
relazione  tecnica  contenente  la  descrizione  degli  interventi da
realizzare  ed  i  relativi  costi  stimati, fatte salve le eventuali
ulteriori  determinazioni  da  assumere  in  sede di ricostruzione in
ordine  agli  aiuti  finanziari  che  potranno  essere  appositamente
previsti,  e  rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma
dovra'  essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di
detti   interventi,   in  favore  dei  nuclei  familiari  dei  citati
proprietari  continuano  a  trovare applicazione i benefici di cui al
presente articolo.
  5.  I  sindaci  e le amministrazioni provinciali di Campobasso e di
Foggia,  per quanto di rispettiva competenza, provvedono, in raccordo
con  i  presidenti  delle  regioni  Molise  e  Puglia e sulla base di
apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi
da  realizzare  ed  i  relativi  costi  stimati,  agli  interventi di
riparazione   non   strutturali   degli  edifici  ad  uso  scolastico
danneggiati  a  seguito  degli  eventi  sismici  di cui alla presente
ordinanza,  necessari  a  garantirne  la  funzionalita',  nel  limite
massimo  di spesa, per ogni struttura, di Euro 35.000,00, fatte salve
le   eventuali  ulteriori  determinazioni  da  assumere  in  sede  di
ricostruzione  in  ordine  agli  aiuti finanziari che potranno essere
appositamente  previsti,  e  rispetto ai quali il beneficio di cui al
presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione.
  6.  I  sindaci,  d'intesa  con  i presidenti delle regioni Molise e
Puglia  e  sulla  base  di  apposita  relazione tecnica contenente la
descrizione  degli  interventi  da  realizzare  ed  i  relativi costi
stimati,  provvedono,  altresi',  per  la  riparazione dei fabbricati
rurali destinati al ricovero degli animali, ovvero per l'allestimento
di  apposite  strutture temporanee da destinare a tali finalita', nel
limite massimo di spesa, per ogni intervento, di Euro 4.000,00, fatte
salve  le  eventuali  ulteriori determinazioni da assumere in sede di
ricostruzione  in  ordine  agli  aiuti finanziari che potranno essere
appositamente  previsti,  e  rispetto ai quali il beneficio di cui al
presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione.