Art. 21. 1. In considerazione delle maggiori ed ineludibili esigenze operative, derivanti dalle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale, ivi comprese quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, gli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, in deroga all'art. 746 del codice della navigazione, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. e dell'Ente nazionale aviazione civile S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle citate attivita', ogni priorita' determinata dalle medesime esigenze. All'impiego dei predetti aeromobili si applica il regime giuridico previsto per il lavoro aereo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3175/2002 e' prorogato al 30 giugno 2003. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi