Art. 21.
  1.   In  considerazione  delle  maggiori  ed  ineludibili  esigenze
operative,  derivanti  dalle  situazioni  emergenziali  in  atto  sul
territorio  nazionale,  ivi  comprese  quelle  di  cui ai decreti del
Presidente  del Consiglio dei Ministri in premessa, gli aeromobili ad
ala  fissa e ad ala rotante comunque impegnati dal Dipartimento della
protezione   civile,   sono  equiparati  a  tutti  gli  effetti  agli
aeromobili  di  Stato,  in  deroga  all'art.  746  del  codice  della
navigazione,   con   conseguente   obbligo  dell'Ente  nazionale  per
l'assistenza  al  volo  S.p.a. e dell'Ente nazionale aviazione civile
S.p.a.  di assicurare ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle
citate attivita', ogni priorita' determinata dalle medesime esigenze.
All'impiego  dei  predetti  aeromobili si applica il regime giuridico
previsto per il lavoro aereo.
  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, il termine di cui all'art.
2,  comma  1,  dell'ordinanza  n. 3175/2002 e' prorogato al 30 giugno
2003.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi